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Numero d'incarto:
16.1998.100
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00100
Lugano
4 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1998 presentato da
(rappr. _______
contro
la
sentenza 7 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella procedura
som-maria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior
fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. ___________ dell’UE di Lugano da
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 7 agosto 1998 il Giudice di pace del
circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da
___________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di ________
per l’incasso di fr. 617.25 oltre accessori a saldo dell’imposta annua sulle
liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, ha
confermato l’opposizione al PE che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno
a miglior fortuna;
che
con atto ricorsuale 14 agosto 1998 il Comune di _________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annulla-mento: il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 265a LEF
anziché l’art. 230 cpv. 3 LEF che permetterebbe di escutere il debitore in via
di pignoramento nei due anni successivi alla sospensione della procedura di
fallimento, avvenuta in concreto per mancanza di attivi il 20 settembre 1996;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente
il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento,
una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia
ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che
se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di esser ritornato a miglior
fortuna, l’Ufficio esecuzione -esaminata la ricevibilità dell’opposizione dal
punto di vista formale con particolare riferimento alla sua tempestività- la
trasmette al giudice del luogo dell’esecuzione (SJ 1999 pag. 87);
che
secondo l’art. 265a cpv. 1 LEF (ultima frase) la decisione del giudice
sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono
esclusi i rimedi di diritto del diritto cantonale: sia ordinari, sia
straordinari (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio
1991 pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Huber U., in Comm. di Basilea alla LEF,
1998, vol. III, art. 265a, N. 31);
che
quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato
dal Comune di _________;
che
comunque chi intenda opporsi alla sentenza ha la possibilità di promuovere azione
ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art.
265a cpv. 4 LEF), ferma restando la possibilità del ricorso di diritto pubblico
(Huber, op.cit., ibidem);
che,
malgrado l'irricevibilità del ricorso, alla controparte che non ha formulato
osservazioni non viene assegnata nessuna indennità.
Per i quali
motivi,
richiamato l’art.
265a LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 14 agosto 1998 del Comune di ________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente,
restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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