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Numero d'incarto:
16.1998.10
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00010
Lugano
18 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 presentato da
(patr. dallo
studio legale __________)
contro
la
sentenza 26 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 6 novembre 1997 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 6 novembre 1997 l’Istituto __________, ora __________, ha chiesto il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’382.- oltre interessi corrispondenti
al prezzo di merce acquistata dalla convenuta.
A
valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di compravendita
sottoscritto dalle parti il 13 luglio 1991 (doc. B).
L’escussa
si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito non essendovi identità tra il credito posto in
esecuzione e quello menzionato nel contratto di vendita a rate prodotto a
valere quale riconoscimento di debito, contratto di cui ha inoltre eccepito la
nullità siccome carente dell’indicazione del termine di riflessione di cui all’art.
226a cpv. 2 n. 8 CO. Nel merito ha contestato la qualità della merce fornita,
diversa rispetto a quella ordinata.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nel contratto di vendita a rate prodotto dall’istante
-che contrariamente a quanto preteso dall’escussa contiene tutte le indicazioni
previste dall’art. 226a CO- respinta in quanto tardiva e non comprovata la
contestazione in merito alla qualità della merce fornita, ha accolto l’istanza
limitatamente all’importo di fr. 1’400.- risultante dal contratto medesimo
quale saldo del prezzo di vendita.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 11 febbraio 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento
di debito nella documentazione prodotta dall’istante nonostante non vi sia
identità tra il creditore indicato nel titolo e la procedente e neppure tra
l’importo menzionato nel contratto e quello posto in esecuzione, lamenta
inoltre il fatto per il primo giudice di non aver verificato se il contratto di
vendita a rate adempisse a tutti i requisiti previsti dall’art. 226a CO, in
particolare quello della chiara indicazione del termine di riflessione. Da
ultimo rimprovera al giudice di essere andato ultra petita riconoscendo a
controparte un’indennità neppure richiesta.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito. Nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il
titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore
e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il
debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 17 e 20; Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nella fattispecie, a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha
prodotto il contratto di vendita a rate sottoscritto dalle parti il 13 luglio
1991, che di principio costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
per il prezzo di compravendita pattuito a condizione che il venditore abbia dal
canto suo fornito la merce venduta e che il contratto adempia ai requisiti
posti dagli art. 226a segg. CO (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 71 II).
Avendo
la venditrice fornito la merce pattuita e dovendosi respingere siccome tardiva
e non comprovata l’eccezione dell’escussa in merito alla qualità della stessa,
il contratto 13 luglio 1991, sul quale figurano tutte le indicazioni imposte dall’art.
226a cpv. 3 CO, costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione. In
merito alla menzione del termine di riflessione (art. 226a cpv. 2 n. 8 CO),
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente il punto 8 a retro del
contratto è sufficientemente chiaro e risponde alle esigenze minime imposte
dalla legge ai fini della validità della clausola di rinuncia (Stauder
in Commentario basilese, 1996, n. 67 ad art. 226a CO). Pure le altre condizioni
alle quali soggiace la validità del contratto di vendita a rate ai sensi dell’art.
226a cpv. 3 CO sono contemplate nel contratto che ci occupa, di modo che lo
stesso deve essere equiparato a valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Per
quanto attiene all’identità tra la creditrice dell’importo controverso
-__________ - e la __________, trattasi della stessa persona giuridica che ha
semplicemente effettuato il 12 giugno 1996 una modifica della propria ragione
sociale (FU n. __________ del ), di modo che la censura si appalesa
infondata. Il fatto poi che in calce alla carta da lettera utilizzata
dall’istante figuri la menzione “ ” non giova alla tesi ricorsuale
dovendosi fare riferimento all’indicazione del nominativo dell’istante che è lo
stesso che figura sul PE.
Pure
destituita di fondamento è l’ulteriore censura secondo la quale non vi sarebbe
identità tra il credito indicato nel contratto e quello posto in esecuzione.
Dalle indicazioni contenute nel PE risulta in modo chiaro e inequivocabile che
il credito posto in esecuzione è quello oggetto del contratto di vendita a rate
13 luglio 1991, il PE fa infatti esplicito riferimento a questo contratto
nonché all’importo di fr. 1’710.- pari al prezzo complessivo di vendita
pattuito dalle parti.
Da
ultimo, anche il rimprovero mosso al pretore di aver giudicato ultra petita
riconoscendo alla procedente un’indennità a titolo di ripetibili, si rileva
infondato avendo quest’ultima chiaramente rivendicato in sede di
contraddittorio il pagamento di un’indennità a questo titolo.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il
titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
All’istante
che non ha formulato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili
di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 febbraio 1998 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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