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Numero d'incarto:
16.1997.81
Data decisione, Autorità:
06.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00081
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da
relativamente
alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della causa
a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da
rappr.
dal __________
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna,
in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei
confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al
pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del
dipendente;
che
con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione
presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio
pretorile;
che
con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione
della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera;
che
secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato
nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri,
oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in
contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC,
n. 2 ad art. 333);
che
poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o
contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli
estremi per procedere all’interpretazione della sentenza;
che
in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta
al punto 5 della sentenza di questa Camera;
che
quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso
richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza
trattandosi di un rimedio di diritto -ancorchè di sola natura processuale-
questa Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con
breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per
le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata,
Per
i quali motivi,
richiamate
le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997
presentata da __________, è respinta.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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