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Numero d'incarto:
16.1997.76
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00076
Lugano
20 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da
rappr.
dal __________
contro
la
sentenza 27 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 22 ottobre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’511.40
oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha svolto
diverse attività per conto dell’agenzia di collocamento __________ sulla base
di contratti di lavoro temporanei (doc. C-E).
Con istanza 22 ottobre
1996 il lavoratore, ritenendosi vittima di un licenziamento ingiustificato da
parte della datrice di lavoro, l’ha convenuta in giudizio al fine di ottenere
il pagamento di fr. 5’511.40 pari al salario di sua spettanza per il periodo di
disdetta oltre a una mensilità per licenziamento abusivo. La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando di aver licenziato l’istante.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali non è emersa la prova che la convenuta abbia licenziato l’istante,
ha concluso alla reiezione dell’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le prove
documentali dalle quali emergerebbe la prova del suo licenziamento abusivo ad
opera della convenuta.
Con osservazioni 21
luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
fattispecie è la questione di sapere se la convenuta abbia o meno licenziato
l’istante e, se del caso, se questo licenziamento era abusivo oppure no.
La disdetta del contratto
di lavoro non deve necessariamente essere scritta ma può anche essere
manifestata per atti concludenti, a condizione che dagli stessi risulti in modo
chiaro la volontà del datore di lavoro di rinunciare ai servigi del lavoratore
(Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 6 ad art.
335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, n. 5 ad art. 335 CO).
In concreto l’istante, al
quale incombeva l’onere della prova (art. 8 CC), non ha provato di essere stato
licenziato dalla convenuta, in particolare non ha dimostrato l’intenzione di
quest’ultima di non volerlo più occupare.
Dalle risultanze
istruttorie, in particolare dallo scritto 26 luglio 1996 (doc. N), risulta
unicamente la cessazione dell’occupazione dell’istante presso la ditta
__________, ma non presso la convenuta che al contrario, in questo stesso
scritto così come in quello successivo del 30 luglio 1996 (doc. P), ha
prospettato al convenuto una futura collocazione da concordare dopo le ferie
estive dell’edilizia, settore nel quale questi era impiegato.
Di nessun conforto alla
tesi dell’istante non è neppure il richiamo all’attestato sul guadagno
intermedio relativo al mese di luglio 1996 (doc. T), dal quale si evince
unicamente la fine dell’occupazione presso la ditta __________ (ossia la ditta
che l'aveva occupato sino al 26 luglio 1996).
Alla luce di quanto sopra
esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per
quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto,
il ricorso deve essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
7 luglio 1997 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ verserà alla
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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