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Numero d'incarto:
16.1997.66
Data decisione, Autorità:
02.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00066
Lugano
2 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 30 maggio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 21 aprile 1997 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano emesso per
l’incasso di fr. 4’586.- e accessori, domanda accolta dal primo giudice
limitatamente a fr. 4’348.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 21
aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per
l’incasso di fr. 4’586.- oltre accessori, corrispondenti al saldo del
contributo alimentare da questi dovuto alla moglie e alle figlie __________ e
__________e per il periodo da maggio a dicembre 1996 (doc. C).
A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto cautelare 31
ottobre 1996 prolato dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6 nell’ambito
della procedura di adozione di misure cautelari sulla base dell’art. 145 CC da
lei promossa nei confronti del marito (doc. B).
Il convenuto ha innanzi
tutto eccepito l’esistenza di un valido titolo esecutivo in considerazione del
decadenza del decreto cautelare per mancato inoltro dell’azione di merito. Egli
ha inoltre lamentato la mancata indicazione sul PE del titolo di credito e del
periodo per il quale l’istante rivendica gli alimenti. Egli si è infine
prevalso dell’eccezione di compensazione sostenendo di aver parzialmente
tacitato la pretesa avversaria riconoscendo a controparte, per il periodo da
maggio 1996 a marzo 1997, un credito di complessivi fr. 3’518.-.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, respinte in quanto infondate le eccezioni sollevate dal
convenuto circa il contenuto del PE e la validità del decreto cautelare 31
ottobre 1996, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di 4’348.-
corrispondente alla differenza tra quanto dovuto dal convenuto per il periodo
da maggio a novembre 1996 (fr. 10’178.-) oltre all’importo di fr. 1’400.-
riconosciuto per il mese di dicembre 1996, e quanto dallo stesso effettivamente
versato per il periodo controverso (fr. 7’280.-, doc. C).
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16
giugno 1997 del vicepresidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente -abbandonata
ogni altra censura- rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in
particolare per non aver ritenuto la sua eccezione di parziale estinzione del
debito posto in esecuzione ancorché debitamente comprovata mediante produzione
della documentazione bancaria attestante i pagamenti da lui effettuati per il
periodo da maggio 1996 ad aprile 1997 e dai quali egli risulterebbe debitore
dell’importo di fr. 3’518.-. A proposito della mancata presa in considerazione
di questi documenti, l'insorgente lamenta la violazione del suo diritto di
essere sentito.
Con osservazioni 9 luglio
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte entrambe le
censure ricorsuali ritenuto che la mancata presa in considerazione della
documentazione prodotta dal convenuto (peraltro già contenuta nel doc. C)
rileva non della lesione del diritto di essere sentito ma piuttosto
dell’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifesta-mente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
Secondo l’art. 81 cpv
1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il
debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per
il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
-
Nel caso concreto il
ricorrente non mette più in discussione il carattere esecutivo del decreto
cautelare 31 ottobre 1996. Tuttavia questa Camera è tenuta d’ufficio a
verificarne tale caratteristica fondamentale.
Orbene, il diritto
processuale ticinese limita nel tempo la litispendenza delle azioni di divorzio
e di separazione personale; in particolare ne prevede un effetto retroattivo a
partire dal tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 421 cpv. 1 CPC) per i
successivi sei mesi, termine entro il quale dovrà essere presentata al giudice
l’azione vera e propria (art. 421 cpv. 5 CPC). Se ne deduce che, se allo
scadere del termine semestrale, l’azione non viene formalmente promossa,
decade ogni e qualsiasi atto preventivamente compiuto (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 421 n. 4).
Il tentativo di
conciliazione ha avuto luogo -senza successo- il 15 aprile 1996; in tal modo -
omessa la presentazione di una petizione- la litispendenza è venuta a mancare
il 30 novembre 1996, dovendosi tener conto anche delle ferie giudiziarie estive
(art. 133 lett. b CPC e Cocchi/Trezzini, CPC, art. 421 n. 3).
È quindi corretta e va
tenuta nel debito conto la comunicazione 4 dicembre 1996 del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 6, (doc. 1): per il quale la validità del decreto
in esame è infatti decaduta con la fine del mese di novembre.
- Sino a tale data il
debito del convenuto per alimenti per moglie e figlie ammontava a fr. 10’178.-,
mentre dal mese di dicembre 1996 sino ad aprile 1997 il suo debito era di fr.
7’000.-, importo dovuto non più sulla base del decreto cautelare bensì sulla
base dell’impegno di pagamento dei soli alimenti per le figlie (fr. 1’400.-
mensili) assunto dall’escusso in sede di contraddittorio.
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, siccome l’eccezione di estinzione del debito per
compensazione è stata sollevata con riferimento a un credito per alimenti,
quindi di identica natura a quello fatto valere in giudizio, la stessa deve
essere esaminata -ancorchè riferita a pagamenti successivi a
quelli per i quali era in
vigore il decreto cautelare- non trattandosi di un caso di applicazione dell’art.
125 cifra 2 CO.
Aggiungasi che l’istante
non si è mai opposta all’eccezione di compensazione come tale, in particolare
non ha mai preteso che i maggiori pagamenti effettuati dal marito nel 1997
fossero avvenuti ad altro titolo che non a parziale estinzione del suo debito
per alimenti.
Come risulta dal conteggio
doc. C, non contestato dalle parti, per il periodo controverso (maggio 1996-aprile
1997) il convenuto ha pagato fr. 13’760.-, importo con il quale ha
integralmente estinto il suo debito basato sul decreto cautelare 31 ottobre
1996 (fr. 10’178.-), e solo parzialmente, con un saldo di fr. 3’418.- a favore
della moglie, quello basato sul riconoscimento di debito ammesso dal convenuto
medesimo in sede di contraddittorio (fr. 7’000.-).
Giacché
per gli alimenti dovuti dopo il mese di novembre 1996 non sussiste un titolo
esecutivo che permetta l’applicazione dell’art. 80 LEF, per l’importo di fr.
3’418.- di spettanza dell’istante può essere concesso solo il rigetto
provvisorio dell’opposizione. Il giudice non è infatti vincolato dalla domanda
delle parti e può quindi concedere, a dipendenza della documentazione agli atti
e indipendentemente dal tipo di rigetto richiesto, quello in via definitiva o
provvisoria (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 331).
- Il ricorso, che ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento
all’arbitraria valutazione delle prove e a un’errata applicazione del diritto
materiale, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e
dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta
a decidere il merito della controversia.
- Tasse e spese
seguono la soccombenza che per la prima sede -tenuto conto anche dell’errata
impostazione dell’istanza- può essere ripartita in ragione di un mezzo a carico
di ciascuna delle parti, compensate le ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
12 giugno 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
30 maggio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
parzialmente accolta nel senso che è rigettata in
via provvisoria,
limitatamente a fr. 3’418.- oltre interessi del
5% dal 1° dicembre
1996 l’opposizione interposta al PE no.
__________ dell’UE
di Lugano.
- La tassa di
giustizia in fr. 120.-, da anticipare dall’istante, è
suddivisa tra le
parti in ragione di un mezzo ciascuna.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipati dal ricorrente, vanno posti a
carico di __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 150.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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