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Numero d'incarto:
16.1997.5
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00005
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 13 settembre 1996 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, emesso per
l’incasso di fr. 2’899.25 e accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 13
settembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 2’899.25 oltre accessori, corrispondenti a
fatture scoperte poste a carico del marito e agli oneri processuali di cui al
decreto cautelare 28 giugno 1996 prolato dal Pretore del Distretto di
Bellinzona nell’ambito della procedura di adozione di misure cautelari promossa
dalla moglie (doc. B).
Al contraddittorio del 13
gennaio 1997, il convenuto si è opposto alla domanda di rigetto
dell’opposizione contestando innanzi tutto la facoltà di rappresentanza
dell’avv. __________ essendo apparsa sul FUC del __________ la sua sospensione
dall’Albo degli avvocati del Cantone Ticino; nel merito, pur riconoscendo il
carattere immediatamente esecutivo del decreto cautelare 28 giugno 1996, ha
contestato di dovere l’importo posto in esecuzione.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, accolta l’eccezione di carenza di legittimazione del
rappresentante, stante la sua sospensione dall’Albo degli avvocati del Cantone
Ticino, ha respinto l’istanza estromettendo dall’incarto la documentazione
dallo stesso prodotta all’udienza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21
gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. La ricorrente
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver negato la
legittimazione del suo rappresentante nella persona dell’avv. __________, la
cui sospensione dall’Albo non avrebbe avuto alcun effetto in virtù di una contraria
decisione della Camera per l'avvocatura e il notariato prossima ad essere
pubblicata sul FUC. Nel merito rimprovera al pretore di non essersi espresso
sulla sua domanda di rigetto dell’opposizione debitamente comprovata con la
documentazione prodotta al contraddittorio, con particolare riferimento ai
dispositivi n. 2 e 3 del decreto cautelare 28 giugno 1996.
Con osservazioni 17
febbraio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC - disposto sotto il quale possono essere assunte tutte le censure ricorsuali,
in particolare anche quella secondo la quale il giudice avrebbe violato i
combinati disposti di cui agli art 327 lett. f e 340 lett. a CPC non
trattandosi in concreto della mancata evasione della domanda bensì della sua
reiezione - una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Tra i presupposti
processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è
quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC).
La rappresentanza
processuale è in particolare riconosciuta agli
avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone e alle persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC).
Per quanto attiene alla
legittimazione al patrocinio dell’avv. __________, sul FUC del 10 gennaio 1997
è effettivamente apparsa la sua sospensione dell’iscrizione all’Albo degli
avvocati del Cantone Ticino dal 1. dicembre 1996 al 31 marzo 1997, per
l’assolvimento della pratica notarile. Sennonché l'avv. __________ aveva
immediatamente replicato all'eccezione che la pubblicazione sul FUC era errata
e dovuta a una svista da parte del Tribunale d'appello che avrebbe provveduto a
una pubblicazione corretta entro pochi giorni: indicava il periodo di sospensione
dal __________.
La pubblicazione è
avvenuta sul FUC del __________ e indica la data della rettifica della
decisione di sospensione nel __________. Lo stesso giorno (4 ore dopo lo
svolgimento del contraddittorio di causa) l'avv. _________ trasmetteva per fax
alla Pretura lo scritto del Tribunale d'appello con il testo della nuova
decisione e l'invito di pubblicazione alla redazione del FUC.
La prova, prima allegata e
in seguito fornita dall’avv. _________ circa la causa della sua sospensione e
la sua successiva e tempestiva reiscrizione, basta a mente di questa Camera per
dimostrare la capacità processuale del rappresentante.
Trattandosi come detto di
un presupposto verificabile d’ufficio, ci si poteva semmai attendere che il
pretore, qualora avesse nutrito dei dubbi sulla veridicità delle spiegazioni
date dall’avv. __________ in sede di contraddittorio, verificasse se questi
fosse o no iscritto all’Albo degli avvocati.
Di conseguenza,
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, all’avv. _________ deve
essere riconosciuta la legittimazione alla rappresentanza di __________,
rispettivamente la facoltà di far valere le proprie ragioni e di produrre la
necessaria documentazione a sostegno della sua domanda di rigetto
dell’opposizione.
- Secondo l’art. 81 cpv
1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il
debito è stato estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per
il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto.
Nel caso concreto, a
valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto 28 giugno 1996,
indicando in particolare i dispositivi n. 2 e 3 con i quali il pretore lo ha
riconosciuto debitore nei confronti dell’istante di una serie di importi per
cause diverse.
Come riconosciuto dallo
stesso convenuto, il decreto provvi-sionale costituisce valido titolo esecutivo
indipendentemente dalla sua impugnativa (CCC 8 settembre 1993 in re
L./L.; II Corte civile TF 18 marzo 1996 consid. 1 in re S./V).
In
presenza di un valido titolo esecutivo, il giudice deve pronunciare il rigetto
dell’opposizione a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è
stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il
pagamento oppure che è prescritto, eccezioni elencate in modo esaustivo all’art.
81 cpv. 1 LEF.
Poiché
il convenuto non si prevale di nessuna di queste eccezioni giustificando la
propria opposizione al pagamento dell’importo posto in esecuzione con
argomentazioni che rilevano del merito della controversia che oppone le parti -in
particolare egli sostiene di aver versato alla moglie un contributo alimentare
sufficiente per far fronte alle spese poste a suo carico con il decreto 28
giugno 1996- nulla osta al rigetto dell’opposizione limitatamente all’importo
di fr. 2’742.25 poiché - riguardo al dispositivo no. 2 del decreto 28.6.1996 -
non risulta che __________ abbia anticipato la somma di fr. 320.-- per tassa di
giustizia e spese e che quindi abbia diritto alla rifusione di quelle poste
dalla controparte.
- Per
quanto attiene alla ripartizione di spese e ripetibili di prima e seconda sede,
dovendo il convenuto essere considerato quasi interamente soccombente, si
giustifica di accollare a quest’ultimo tutte le spese e le ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 20 gennaio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto al PE __________ dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr.
2’742.25 oltre interessi del 5% dal 28 giugno 1996.
- La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico del convenuto che rifonderà all’istante fr. 200.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente,
sono poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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