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16.1997.160 ΓÇó Late payment of advance led to striking out appeal
16.1997.160Übriges Gericht03.02.1998Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a cassation appeal against a decision of the Pretura of Lugano, section 5. After warning the appellant to pay an advance on costs of CHF 150 by 1998-01-16, with the consequence that the appeal would be declared abandoned under Art. 312 CPC if unpaid, the court found that payment was made only on 1998-01-21. Treating the deadline as peremptory, the court struck the appeal from the docket and charged the appellant CHF 50 in costs.
Art. 312 CPC; advance on costs and peremptory time limit for appeal proceedings: where the court expressly warns that failure to pay the ordered advance within the fixed term entails abandonment of the appeal, payment after expiry of that term is untimely and justifies striking the appeal from the docket. The peremptory character of the deadline follows from the court’s warning and the procedural consequence attached thereto; late payment cannot cure the default (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.160
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00160
Lugano 3 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
visto il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 9 dicembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 novembre 1997 da
patr. dall’avv. __________
richiamata la diffida 29 dicembre 1997 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 16 gennaio 1998 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 21 gennaio 1998 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta
Il ricorso 22 dicembre 1997 di __________ è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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