AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.149
Data decisione, Autorità:
22.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00149
Lugano
22 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di Giani assente)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’000.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 5’412.- oltre
interessi del 5% dal 14
novembre 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 16
settembre 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 6’000.- a saldo della fattura 31 ottobre 1994
(doc. B) emessa per diverse opere da falegname eseguite per conto di
quest’ultima, in particolare per la fabbricazione di tre armadi (due per il
corridoio e uno per la cucina) e il rivestimento di alcuni elementi della
cucina.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando l’importo di fr. 13’500.- fatturato
dall’istante ritenuto che il costo preventivato per tutte le opere
commissionate (due armadi per il corridoio, un armadio per la cucina e un
armadio per la camera da letto oltre al rivestimento della cucina) ammontava a
complessivi fr. 10’000.-, importo sul quale ella ha versato un acconto di fr.
5’000.-. Dedotta la somma concordata di fr. 2’500.- per la mancata consegna
dell’armadio della camera, rimarrebbe un saldo a favore dell’istante di fr.
2’500.-, importo al quale la convenuta ha opposto in compensazione un proprio
credito di pari importo per le spese sostenute per l’acquisto delle maniglie,
per l’allestimento di una perizia che ha evidenziato la presenza di numerosi
difetti nell’opera fornita e per le spese di patrocinio preprocessuale.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali non sarebbe emerso con sufficiente certezza se nell’importo
concordato di fr. 10’000.- fosse compreso il lavoro relativo al rivestimento
della cucina, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr.
10’530.- il valore dell’opera fornita dall’istante, tenuto conto dei difetti
presenti nella stessa, dedotto l’acconto di fr. 5’000.- nonché l’importo di fr.
118.- sostenuto dalla convenuta per l’acquisto delle maniglie (spesa che deve
ritenersi compresa nei lavori preventivati), ha concluso a un saldo a favore
dell’istante di fr. 5’412.-, importo per il quale è stata accolta l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione
di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto che
nell’importo inizialmente pattuito di fr. 10’000.- erano comprese tutte le
opere fatturate, in particolare anche i lavori di rivestimento della cucina
(fatturati in fr. 3’500.-), ciò che risulta in modo chiaro dal suo
interrogatorio formale completamente disatteso dal pretore. Chiede pertanto
che la pretesa di parte istante venga riconosciuta limitatamente a fr. 1’912.-
dovendosi dedurre l’importo di fr. 3’500.- già compreso nella mercede pattuita
di fr. 10’000.-.
Con osservazioni 23
dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita
come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se nella mercede di fr.
10’000.- inizialmente pattuita tra le parti fossero compresi, oltre ai costi
per la realizzazione di 4 armadi (di cui uno non è stato fornito con
conseguente pacifica riduzione della mercede di fr. 2’500.-), anche le
prestazioni dell’istante per il rivestimento degli esistenti armadi della
cucina della convenuta.
L’art. 8 CC impone a chi
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere a sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, poichè
oggetto della controversia è il contenuto degli accordi alla base del contratto
di appalto concluso dalle parti, spettava all’istante provare a che cosa, o
meglio a quali lavori si riferiva la pattuizione della mercede di fr. 10’000.-
di cui al doc. F. Proprio a ragione della natura della contestazione, simile
prova non poteva certo essere apportata mediante una perizia giudiziaria,
limitata all’accertamento del valore della prestazione e non ai contenuti del contratto.
Al fine di chiarire il
contenuto del contratto l’istante ha chiesto l’interrogatorio formale della
convenuta. A precisa domanda circa i lavori concordati sulla base di questo
preventivo (doc. F), la convenuta ha indicato, oltre alla fornitura degli
armadi, anche il lavoro controverso: “rivestire la cucina esistente con della
formica” (domanda n. 1). Questa prova, la sola che abbia permesso di definire
il contenuto del contratto al di là del generico e contestato contenuto del
preventivo, è stata disattesa dal pretore. Egli non solo non ne ha tenuto
conto, ma nemmeno ha giustificato tale sua scelta, come se la prova non fosse
stata assunta. In tal modo la sua decisione sulla pattuizione dell’appalto è
contraria alle risultanze dell’istruttoria, ossia a quell’interrogatorio inteso
a chiarire i termini di un documento ben poco chiaro come il preventivo, doc.
F. Non si è così avveduto che le risposte della convenuta sono rimaste incontestate,
in particolare laddove l’istante non ha provato di aver concluso una
pattuizione separata per il rivestimento della combinazione di cucina.
- Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Alla
luce di quanto sopra esposto, accertata la pattuizione di una mercede di fr.
10’000.- per la fabbricazione di quattro armadi e il rivestimento di quelli
esistenti della cucina della convenuta, dedotto l’importo di fr. 2’500.- per
la mancata fornitura di un armadio nonchè quello di fr. 118.- per l’acquisto
delle maniglie, rimarrebbe un saldo a favore dell’istante di fr. 7’382.-,
importo sul quale la convenuta ha versato un acconto di fr. 5’000.-; il residuo
a favore dell’istante è pertanto di fr. 2’382.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 27 novembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
13 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
parzialmente accolta.
La convenuta
__________ verserà alla __________
l’importo di fr.
2’382.- oltre interessi del 5% da 14
novembre 1995.
- La tassa di
giustizia in fr. 350.- e le spese di fr. 170.- così
come i costi di
perizia di fr. 900.-, in parte anticipati
dall’istante, sono
suddivisi tra le parti in ragione di 3/5 a
carico
dell’istante e 2/5 a carico della convenuta. A quest’ultima l’istante
verserà fr. 200.- per ripetibili parziali.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
sono poste a carico della
__________ per 3/4 e a carico di __________ per 1/4. __________ verserà alla
controparte fr. 300.- come ripetibili parziali di questa sede
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster