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Numero d'incarto:
16.1997.143
Data decisione, Autorità:
20.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00143
Lugano
20 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 19 agosto 1997 da
rappr.
dall’__________
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’669.45 oltre accessori a
titolo di pretese salariali, pretesa ridotta a fr. 1’112.70 e così accolta dal
primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
__________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ sino al 30
settembre 1996, data per la quale le è stata notificata regolare disdetta del
contratto.
Con
istanza 19 agosto 1997 ella ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di
lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’669.45 a saldo delle proprie
pretese salariali per le vacanze non godute e la tredicesima mensilità per gli
anni 1995 (fr. 954.60) e 1996 (fr. 158.10), oltre a fr. 555.- a titolo di
restituzione di indennità INSAI percepite dalla datrice di lavoro per un
infortunio dalla stessa subito, pretesa alla quale ha in seguito rinunciato
riducendo così la sua domanda a complessivi fr. 1’112.70.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando il calcolo delle vacanze effettuate da
controparte siccome non tiene conto della richiesta di esenzione dal pagamento
di 3 giorni formulata alla competente Commissione Paritetica (doc. 6); pure
contestato è il calcolo della tredicesima poiché non tiene conto delle assenze
della dipendente e del fatto che quest’ultima ha ricevuto quanto di sua
spettanza sotto la voce gratifica (“__________”).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante nella misura
ridotta di fr. 1’112.70; egli non ha infatti ritenuto comprovate le
contestazioni della convenuta, in particolare quella della non applicabilità
all’istante della convenzione di crisi in merito all’esonero della ditta dal
pagamento di tre giorni di vacanza e neppure quella secondo la quale sarebbe
giustificata una riduzione della tredicesima per assenze ingiustificate della
lavoratrice.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento con il conseguente accoglimento della
pretesa avversaria limitatamente a fr. 103.55 pari al saldo delle indennità di
vacanza. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie in particolare: per non aver ritenuto
applicabile la convenzione di crisi che per il 1995 prevedeva l’esonero dal
pagamento di 3 giorni di vacanze (quindi pagamento delle sole 5 settimane), per
aver fatto propri i criteri di calcolo delle indennità vacanze proposti dalla
lavoratrice anzichè quelli da lei applicati, per non aver considerato ai fini
del calcolo della tredicesima le assenze della lavoratrice e per non avere
ritenute saldate le sue pretese a questo titolo nonostante i pagamenti
effettuati sotto la voce tredicesima e “__________”.
Con
osservazioni 4 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente
il suo gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Oggetto del gravame è il riconoscimento da parte del primo giudice delle
pretese di parte istante nella misura da questa fatta valere, che a mente della
ricorrente risulterebbero saldate alla luce di una corretta lettura delle
risultanze istruttorie.
Contriamente
a quanto addotto dalla ricorrente, le conclusioni del primo giudice, ancorché
succinte e ai limiti di una sufficiente motivazione della sentenza, non è
arbitraria.
Per
quanto attiene ai giorni di vacanza di spettanza della lavoratrice per
il 1995, non essendovi agli atti elementi per ritenere che quest’ultima
fosse assoggettata alla convenzione di crisi che la convenuta sostiene aver
concluso con le competenti autorità per il 1995 (convenzione della quale non vi
è peraltro traccia nell’incarto), la lavoratrice ha diritto al pagamento di 5
settimane di vacanza oltre a 3 giorni lavorativi (art. 22.5 CCL), pari a 232,4
ore all’anno (Commento del CCL pag. 36).
Secondo
l’art. 22.10 CCL, il calcolo dell’indennità di vacanza avviene di regola in
base al salario orario medio degli ultimi sei mesi che precedono le vacanze.
Basandosi su questo disposto l’istante rivendica quindi per il 1995 il
pagamento di fr. 2’788.80 (ore 232.40 x fr. 12.- all’ora), importo sul quale la
datrice di lavoro ha versato fr. 2’028.-, da qui un saldo a favore della
lavoratrice di fr. 760.80.
Per
quanto concerne invece i giorni di vacanza di spettanza della
lavoratrice per il 1996 (che in questa sede la ricorrente non contesta
essere dovuti nella misura di 5 settimane + 3 giorni), sebbene l’istante abbia
proposto un diverso sistema di conteggio delle indennità di sua spettanza
calcolandole in percento del salario annuo, il risultato cui questa giunge non
può essere considerato errato ritenuto che la percentuale del 12,07 % è ammessa
dalla stessa convenuta (pag. 4 ricorso).
Quindi,
per il 1996 la lavoratrice ha diritto al pagamento di fr. 220.90,
pari alla differenza tra quanto dovuto (fr. 1’934.70) e quanto ricevuto (fr.
1’713.75).
Controversa
è pure la calcolazione della tredicesima di spettanza della lavoratrice.
Secondo
l’art 12.1 CCL la tredicesima è calcolata sull’ammontare del salario lordo
annuo e corrisponde all’8,33% del medesimo (Commento CCL, pag. 28), fatta salva
la possibilità di una riduzione del 4% per ogni giorno di assenza dal lavoro, a
meno che si tratti di assenze per malattia o infortunio.
In
concreto, poiché le assenze dell’istante sembrano doversi ricondurre tutte a
infortunio, non vi è spazio per la pretesa riduzione della tredicesima.
Per
il 1995 l’importo residuo di spettanza della lavoratrice ammonta a fr.
300.95, mentre per il 1996 il saldo è di fr. 54.55.
Accertata
la corretta o quantomeno sostenibile calcolazione delle pretese salariali della
lavoratrice, non potendosi seguire siccome non resa verosimile la tesi della
convenuta secondo la quale le pretese dell’istante a titolo di tredicesima per
il 1995 sarebbero state liquidate sotto la voce “__________” (doc. 7), il
ricorso, con il quale la ricorrente si limita in sostanza a riproporre la
propria personale versione dei fatti senza dimostrare che quella fatta propria
dal pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 19 novembre 1997 di __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuta a rifondere a __________ un’indennità di fr. 100.-.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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