AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1997.142
Data decisione, Autorità:
24.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00142
Lugano
24 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare i ricorsi presentati il
– il 24 ottobre
1997 da
– il 27 ottobre
1997 da
rappr. dai
contro
la
sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa
con istanza 23 novembre 1995 con la quale __________ ha chiesto il pagamento di
fr. 7’887.15 a saldo delle sue pretese salariali, domanda accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 3’021.40 lordi,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
ha lavorato quale aiuto cucina presso il Ristorante __________, di cui
__________ è gerente, dal 1° maggio 1987 sino al 30 aprile 1992.
Con
istanza 23 novembre 1995 il lavoratore ha convenuto in giudizio il suo ex
datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’253.75 a saldo delle
sue pretese salariali a titolo di tredicesima (fr. 2’302.20) e ore di lavoro
straordinario effettuate negli anni dal 1990 al 1992 (fr. 5’951.55), pretesa in
seguito ridotta a fr. 7’887.15 (fr. 1’666.- per i giorni di riposo e festivi
non goduti, fr. 1’021.40 per la tredicesima e fr. 5’543.80 per le ore di lavoro
straordinario effettuate).
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di prescrizione
per quanto riferito al 1990, mentre ha contestato in quanto estinte per compensazione
quelle riferite al periodo successivo e relative alla tredicesima e ai giorni
di riposo e festivi non goduti (fr. 2’687.40). La pretesa per lavoro straordinario
è stata contestata perché non comprovata e perché fatta valere tardivamente.
Alla richiesta di pagamento della tredicesima e dei giorni di riposo e festivi
non goduti, il convenuto ha opposto in compensazione un suo credito di maggior
importo per le minori trattenute effettuate sullo stipendio dell’istante per
vitto e alloggio, per la differenza di ore lavorative da questi prestate
rispetto a quelle dovute negli anni 1990-92, per le spese di vitto e alloggio
per il figlio dell’istante e un importo di fr. 1’000.- da questi percepito
oltre allo stipendio durante un periodo di malattia.
Con il querelato giudizio il primo giudice -accertata preliminarmente
l’applicabilità al contratto concluso dalle parti del Contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCL) del
1988 nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal
convenuto- ritenuto che il datore di lavoro sopporta le conseguenze del mancato
ossequio dell’obbligo impostogli dall’art. 82 CCL in merito alla registrazione
delle ore di lavoro e lavoro straordinario nonché dei giorni di vacanza e
festivi concessi al lavoratore, ha valutato a titolo equitativo le pretese dell’istante
per lavoro straordinario in fr. 2’000.- lordi. Basandosi sulla perizia giudiziaria,
egli ha inoltre riconosciuto all’istante fr. 1’021.40 lordi a titolo di
tredicesima, mentre ha respinto in quanto non comprovate le pretese opposte in
compensazione dal convenuto.
Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 1997 __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare per aver riconosciuto all’istante un
importo a titolo di ore straordinarie nonostante queste non siano state provate
e addirittura escluse dalla perizia giudiziaria, e per non aver ritenuto
comprovate le pretese da lui opposte in compensazione a totale estinzione del
credito avversario.
Con
osservazioni 6 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Con
atto ricorsuale 27 ottobre 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione
in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 400 CPC (per il rinvio di cui all’art.
- e 13 LOG __________ è pure insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avergli riconosciuto
-senza peraltro darne spiegazione in sentenza- l’importo di fr. 1’666.- lordi
per i giorni di riposo e festivi non goduti, pretesa il cui benfondato è stato
accertato dalla perizia giudiziaria e che egli rivendica in questa sede con
conseguente riforma del dispositivo sulle ripetibili.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contestata da entrambe le parti è la quantificazione delle pretese
salariali del lavoratore cosi come effettuata dal primo giudice.
Posto
che le parti non contestano le risultanze della perizia giudiziaria 8 maggio
1996, si può ritenere la stessa quale base di calcolo, così come ha fatto il
primo giudice.
Secondo
i principi giurisprudenziali sorti attorno all’applicazione dell’art. 321c CO,
il lavoratore è tenuto a diligenza nel segnalare al suo datore di lavoro la
necessità di compiere lavoro straordinario indispensabile per lo svolgimento
delle sue mansioni, rispettivamente nel notificare senza remore le ore
straordinarie prestate. In assenza di questa notifica, perime il suo diritto al
risarcimento in virtù del cpv. 3 della stessa norma. L’onere della prova
relativo alle ore prestate è a carico del lavoratore (Rehbinder, Comm.
di Berna, n. 2 e 3 ad art 321c CO).
È
possibile tuttavia che -a seconda del contratto vigente- il lavoratore debba
poter confidare nel dovere del datore di lavoro di aggiornare un piano di
lavoro dal quale risultino le ore straordinarie prestate: in quel caso egli non
è tenuto a registrare e ad annunciare regolarmente le medesime (JAR
1981, 230; II CCA 15 aprile 1996 in re G./W.SA). Quest’ultima
situazione si verifica nella fattispecie in esame retta dal CCL edizione 1988
esplicitamente richiamato nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti
(doc. A).
L’art.
82 CCL fa obbligo al datore di lavoro di registrare le ore di lavoro
straordinario effettuate dal dipendente; se questa registrazione non avviene,
il datore di lavoro deve provare che le ore di lavoro rivendicate dal
lavoratore non sono state prestate (art. 82 n. 5). Ne consegue che se le
disposizioni di controllo vengono osservate, l’onere di provare la prestazione
di ore supplementari è a carico del lavoratore, mentre, nel caso contrario,
spetta al datore di lavoro provarne la mancata effettuazione (inversione
dell’onere della prova) (cfr. Commentario del CCL 1988, art. 82).
Nel
caso concreto, è indifferente che non risulti alcuna notifica di ore
straordinarie da parte del lavoratore (art. 63 n. 5 CCL), che ha comunque
annotato dal 1988 al 1992 tutte le sue presenze sul posto di lavoro su due
libretti prodotti sub. doc. C, determinante appare invece la negligenza del
datore di lavoro nella tenuta delle registrazioni di controllo previste dall’art.
82 CCL, ciò che pone a suo carico l’onere di provare che l’istante non ha effettuato
lavoro straordinario.
Come
correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha fatto fronte a
quest’onere probatorio, non potendo a tal fine bastare il richiamo alla perizia
giudiziaria -che non esclude la prestazione di lavoro straordinario limitandosi
a non riconoscerlo per mancanza del relativo conteggio ad opera del lavoratore-
e neppure quello alle dichiarazioni e testimonianze di colleghi di lavoro
dell’istante, dichiarazioni generiche e comunque smentite da altre risultanze
istruttorie quali i due libretti (doc. C) e la deposizione del teste
__________. In tema di valutazione delle prove, non va infatti dimenticato
l’ampio potere di apprezzamento riservato al primo giudice, che giustifica
l’intervento di questa Camera solo nei casi in cui la conclusione del giudice è
palesemente contraddetta dalle risultanze istruttorie e non solo da alcune di
esse (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 e 10 ad art. 327).
Alla
luce di quanto sopra esposto, il fatto per il pretore di aver valutato equitativamente
in fr. 2’000.- il lavoro straordinario prestato dall’istante, non è
pertanto arbitrario, ritenuto in ogni caso che la rivendicazione di queste pretese
salariali -avvenuta due anni dopo la conclusione del contratto- non può essere
considerata abusiva come preteso dal datore di lavoro, abuso di diritto che la
dottrina ammette solo in presenza di circostanze molto particolari non
evidenziate nel caso concreto (Merz, in Comm. bernese, n. 512 ad art. 2
CC).
- Per
quanto attiene alle ulteriori pretese fatte valere dall’istante, in specie
quella di fr. 1’021.40 a saldo della tredicesima e quella di fr.
1’666.- per i giorni di riposo e festivi (dimenticata dal pretore senza che
ne abbia dato spiegazione in sentenza), considerato che sono state riconosciute
dalle parti (in particolare dal convenuto punti 5 e 7 ricorso) e che trovano
riscontro nella perizia giudiziaria, devono essere ammesse.
Alle
medesime il convenuto ha opposto in compensazione delle contropretese di
importo superiore, che a mente del primo giudice non sono state
sufficientemente comprovate come competeva al convenuto (Peter, in Comm basilese,
1996, n. 23 ad art. 120 CO).
Anche
su questo punto la conclusione del pretore non può essere considerata arbitraria,
già per il fatto che le pretese del convenuto non trovano riscontro oggettivo
nelle risultanze istruttorie. In specie, l’accordo circa le trattenute per
vitto e alloggio -mai contestato in precedenza- non può essere rimesso in
discussione ai soli fini istruttori, mentre per quanto attiene al ventilato minor
lavoro prestato dall’istante, nessuna verifica è possibile non essendosi il
datore di lavoro conformato alle disposizioni di controllo previste dal CCL;
altrettanto dicasi dei pasti consumati dal figlio dell’istante -dei quali non
vi è traccia circa la frequenza e l’entità- nonché della posta di fr. 1’000.-
rivendicata dal convenuto che non è riuscito a provare il preteso indebito arricchimento
del lavoratore che avrebbe percepito quest’importo in aggiunta al salario
durante un periodo di malattia.
Ne
discende che anche su questo punto il ricorso, con il quale il ricorrente si
limita a riproporre la propria personale versione dei fatti senza che ciò basti
a dimostrare che quella fatta propria dal pretore sarebbe errata, deve essere
respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II.
Il ricorso 27 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è tenuto a versare all’istante __________ la somma di
fr. 4’687.40 lordi oltre interessi del 5% dal 5 luglio 1994.
- Non
si prelevano tasse nè spese, mentre il convenuto rifonde- rà alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ verserà a
__________ un’indennità di fr. 150.-.
IV.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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