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Numero d'incarto:
16.1997.138
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00138
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma
della domanda di accertamento di nullità da
rappr.
dal curatore avv. __________
contro
la
sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc.
IU.96.481) nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 luglio 1996 da
Comunione
dei Comproprietari del Condominio __________
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’698.55
oltre accessori nonchè
l’iscrizione in via
definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no.
__________ del fondo base n. __________ RFD di __________ di proprietà delle
convenute, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 luglio
1996 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha convenuto in
giudizio le sorelle __________ e __________, comproprietarie della quota di PPP
__________ del fondo base n. __________ RFD __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 4’698.55 corrispondenti alla seconda rata dei contributi
condominiali dovuti per il periodo 1995/96, oltre all’iscrizione in via definitiva
dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a
garanzia del citato importo;
che con sentenza 23
settembre 1996 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate
dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto
l’istanza;
che con atto ricorsuale 13
novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente
di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle
minorenni __________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di
rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con
quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del
querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non
rappresentate nel procedimento di merito;
che con scritto 9 dicembre
1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;
che
a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi
eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità
assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF
4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12
marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M.
SA/C.SA e llcc);
che
il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso
nella fattispecie poichè il problema della capacità processuale delle
ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento
della loro citazione alla discussione dell’istanza 2 luglio 1996 ed è perdurato
fino all’emanazione della sentenza;
che secondo l’art. 97 n. 4
CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente
se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle
parti;
che l’art. 38 cpv. 1 CPC
riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti
civili;
che nella concreta
fattispecie è pacifico che alle convenute __________ e __________, nate
rispettivamente nel 1984 e 1986, difettava la capacità processuale, non
verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);
che gli atti di procedura
sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC);
che quindi, poichè la
nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1,
pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il
contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti),
devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda
la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità
di rappresentare in giudizio le minori __________ e __________;
che vista la particolarità
della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si
assegnano ripetibili alle ricorrenti;
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
La sentenza 23
settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e
l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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