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Numero d'incarto:
16.1997.136
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00136
Lugano
16 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1995
nei confronti di
formanti
la Comunione ereditaria fu __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1’741.50
oltre accessori,
nonché il rigetto
dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4
settembre 1995 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio i membri
della Comunione ereditaria fu __________ al fine di ottenere il pagamento di
fr. 1’741.50 corrispondenti alla nota professionale 7 luglio 1995 del loro
legale avv. __________ (doc. D) al quale sarebbero stati costretti a rivolgersi
a tutela dei loro interessi a dipendenza di una causa indebitamente promossa
nei loro confronti dal defunto __________ al quale difettava la legittimazione
attiva;
che i convenuti,
contestando innanzi tutto la definizione dei componenti della comunione
ereditaria essendo stato omesso il nominativo di __________ (pure deceduto e al
quale sono subentrati quali eredi la moglie e tre figli), si sono opposti alla
pretesa avversaria in quanto non comprovata e poiché proposta tardivamente non
avendo la parte istante chiesto l’attribuzione di ripetibili nell’ambito dello
stralcio della causa promossa dal defunto __________ e non avendo neppure
impugnato il relativo decreto 13 marzo 1995 nel quale non sono state assegnate
ripetibili alla parte qui istante;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza
perché agli istanti
difetterebbe la legittimazione attiva per procedere all’incasso di un credito
di spettanza del loro legale e perché il decreto di stralcio 13 marzo 1995 che
non ha riconosciuto ripetibili alle parti, non è stato impugnato;
che con il presente
tempestivo ricorso _________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di
aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la loro
pretesa;
che a prescindere dal
contenuto del gravame, la sentenza impugnata deve essere annullata poiché
frutto di un’errata applicazione di norme procedurali, rispettivamente del
principio di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);
che giusta l’art. 97 cifra
5 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’ammissibilità di
ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario;
che nella concreta
fattispecie, poiché l’azione è stata promossa nei confronti di una comunione
ereditaria, l’istanza doveva essere presentata nei confronti di tutti i suoi
membri siccome legati da un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 67);
che poiché in sede di
contraddittorio la parte convenuta ha evidenziato come la Comunione ereditaria
fu __________ fosse composta, oltre che dagli eredi designati nell’istanza
anche dall’erede __________ al quale, deceduto nel 1995, erano subentrati la
moglie e i figli, l’istanza avrebbe dovuto essere notificata anche a quest’ultimi;
che secondo l’art. 47 CPC
quando l’atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati,
il giudice deve invitare la parte che lo presenta a volervi rimediare entro un
termine adeguato, pena lo stralcio della causa;
che non procedendo in tal
senso il primo giudice, oltre a non essersi conformato alle norme che regolano
la notifica degli atti ai litisconsorti necessari, ha altresì violato il
diritto di essere sentiti degli eredi del defunto __________;
che pertanto la sentenza
impugnata è nulla ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. a) e b) CPC;
che poichè trattasi di
nullità rilevabile d’ufficio (art. 142 cpv 2 CPC) si può prescindere dalla
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni;
che gli atti devono così
essere ritornati al primo giudice affinché proceda ai sensi dell’art. 47 CPC;
che a titolo abbondanziale
si può rilevare come il primo giudice non abbia affrontato il tema del
contendere, ossia il fatto di sapere se il defunto __________ abbia
effettivamente agito quale falsus procurator, questione che andrebbe esaminata
ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante;
che in considerazione
della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di
giustizia né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 13 novembre 1997 di _________ e __________ è evaso nel senso che la
sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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