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Numero d'incarto:
16.1997.131
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00131
Lugano
14 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1997
da
avv.
Dott. __________
patr.
Dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’456.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
In fatto e in diritto:
che con istanza 10 giugno
1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori a saldo della sua nota
professionale del 13 marzo 1995 per la consulenza legale prestata alla
convenuta nella vertenza che la opponeva alla società __________ (doc. B);
che il pretore, accertato
il benfondato delle pretesa di parte istante, peraltro riconosciuta dalla
convenuta con scritto 7 agosto 1995 (doc. H) e non contestata in causa non
avendo la convenuta presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 28
ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto, lo scritto 28 ottobre 1997 con il quale la ricorrente
propone, senza comprovarle e comunque in modo irrito non permettendo la
procedura l’allegazione di nuovi fatti in seconda sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), le sue contestazioni in merito al mandato svolto dall’istante, non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad
esporre i motivi per i quali si oppone al
pagamento
della nota professionale dell’avv. __________;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per cassare il giudizio impugnato;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 28 ottobre 1997
di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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