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Numero d'incarto:
16.1997.117
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00117
Lugano
5 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi, e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997
da
patr.
dall’avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’040.90 oltre accessori a
titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che
__________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di aiuto cucina
presso il __________ dall’1° novembre 1995 sino al 31 luglio 1997;
che
con istanza 19 settembre 1997 la lavoratrice ha
convenuto
in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr.
5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la
ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del
suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte di un
maggior salario rispetto a quello pattuito;
che
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;
che
con osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che l’art. 327
lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo
gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta
in grado di far valere le proprie ragioni;
che qualora la parte o il
suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare
all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che tra i motivi gravi enumerati
all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso concreto
il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha attestato
mediante certificato 6 ottobre 1997;
che la richiesta di rinvio
dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere
tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei
motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo
utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n.
2 ad art. 136);
che nella concreta
fattispecie, la comunicazione telefonica
-esplicitamente ammessa
dalla controparte- effettuata la mattina del 6 ottobre 1997 (data prevista per
l’udienza) dal __________ per informare la pretura circa l’impossibilità per
l’avv. __________ di partecipare al contraddittorio causa malattia, deve
implicitamente essere trattata quale domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136
CPC;
che poichè la malattia del
patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente
l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore
10.30- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico
curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo
non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e
tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;
che in queste circostanze
la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza
preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;
che
a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il
conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice
affinchè proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle
parti per il contraddittorio;
che
vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi
dei considerandi.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
III.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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