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Numero d'incarto:
16.1997.110
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00110
Lugano
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma
dell’appello da
Contro
la
sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta,
solidalmente con il
marito __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché
il
rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________dell’UE
di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
con istanza 16 giugno 1997
__________ ha convenuto in giudizio __________ alla quale aveva ceduto in data
12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A), al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo
di sua spettanza per diverso titolo ma comunque dipendente dal contratto
citato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate
dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione,
ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la
documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede
nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che
per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel
ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza
impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla
base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito
(doc. A, B e C),
deve
essere confermata;
che
spettava infatti alla convenuta partecipare alla discussione dell’istanza e
contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione
della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2
ad art. 170);
che
comunque il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato
(cpv. 2);
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di
norme di diritto, la ricorrente si limita a proporre per la prima volta in
questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;
che
questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 9 ottobre
1997 di __________ è nullo.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
70.-
b) spese
fr. 50.-
fr.
120.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione a:
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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