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Numero d'incarto:
16.1997.105
Data decisione, Autorità:
03.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00105
Lugano
3 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 26 settembre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2,
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997
nei confronti di
con la quale l’istante ha chesto il pagamento di fr. 2’000.- oltre
accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto
in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura emessa
il 26 luglio 1996 per la fornitura di materiale di stampa a
quest’ultimo (doc. G);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente saldato la
pretesa avversaria con il pagamento, concordato tra le parti (doc. O), di fr.
4’500.- (doc. 1);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un accordo
circa la liquidazione della fattura 26 luglio 1996 con il pagamento a saldo di
fr. 4’500.-, versati dal convenuto il 4 novembre 1996, ha respinto l’istanza;
che con atto ricorsuale 26
settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 settembre 1997 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione impugnata
relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di
norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare -peraltro per la prima
volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- l’errore da lei
commesso nella redazione del suo scritto e relativo nota di credito 25 ottobre
1996 (doc. O), ove ha erroneamente quantificato in fr. 4’500.- il suo credito
residuo anziché in fr. 6’500.-;
che
quindi, poiché di fatto nessun rimprovero viene mosso all’operato del primo
giudice, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 26 settembre
1997 di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 60.-, vanno poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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