Provvisional debt enforcement: no clear acknowledgment of debt

16.1996.89Übriges Gericht07.02.1997Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A creditor appealed by cassation against a first-instance refusal of provisional release of opposition in debt enforcement. The creditor relied on several documents as an acknowledgment of debt for CHF 4,904.60. The Civil Cassation Chamber held that the writings, taken together, did not contain a clear, explicit and unequivocal promise by the debtor to pay the creditor a determined sum. The debtor had rather denied intending to pay the claimed amount and referred to mutual accounts. The appeal was therefore dismissed, and costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LEF; provisional release of opposition requires an acknowledgment of debt contained in a public deed or private writing, or deducible from a set of documents, provided that the debtor's declaration to pay a determined sum to a determined creditor is clear, explicit, unequivocal and not open to interpretation. A mere reference to reciprocal accounts or a denial of intent to pay excludes acknowledgment of debt. Under Art. 327 lit. g CPC, cassation lies only for manifest violations or manifestly erroneous assessment; arbitrariness is not established by presenting an alternative, merely preferable, interpretation of the evidence.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.89

Data decisione, Autorità: 07.02.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00089

Lugano 7 febbraio 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 luglio 1996 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 15 luglio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 aprile 1996 nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

In fatto e in diritto:

  1. Con istanza 22 aprile 1996 __________, ditta che ha eseguito opere da pittore nello stabile di proprietà di __________ ad __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 4’904.60 oltre accessori, a saldo delle sue prestazioni professionali. A valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto diversi scritti, in particolare i doc. A, B, C e D, dai quali risulterebbe il riconoscimento da parte del convenuto di un importo complessivo di fr. 19’107.45 a favore di diversi suoi creditori, tra i quali l’istante, importo sul quale egli ha pagato solo fr. 6’425.95 risultando quindi debitore per una parte della differenza.

L’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando che dalla documentazione agli atti si possa dedurre un valido riconoscimento di debito nei confronti dell’istante. Trattasi infatti di scritti da lui indirizzati alla __________amministratrice del suo stabile e committente dei lavori eseguiti dall’istante, con i quali sostiene di aver pagato i lavori in discussione mediante versamento alla stessa __________ dell’importo di fr. 6’425.95, contestate tutte le ulteriori pretese di quest’ultima.

  1. Con sentenza 15 luglio 1996 il pretore ha respinto l’istanza non individuando nella documentazione agli atti un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro questo giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare di non aver dedotto dalla stesse, considerate nel loro complesso, l’esistenza di un valido riconoscimento di debito.

Con osservazioni 5 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona; essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-151).

  2. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).

Nel caso concreto l’istante fonda il riconoscimento di debito nei doc. B, C e D, considerati complessivamente.Sennonchè la censura è manifestamente sprovvista di buon diritto. E’ vero che l’escusso non ha contestato il credito dell’istante, ma egli ha esplicitamente negato di voler pagare la somma richiesta a dipendenza dei complessi rapporti di dare-avere fra di lui e __________ (che, dalla documentazione prodotta, potrebbe apparire persino nella veste di rappresentante della società procedente). Ciò che corrisponde esattamente al contrario di un riconoscimento di debito, in tanto in quanto espressione univoca di pagare una somma di denaro.

Per queste ragioni i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC non sono adempiuti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 24 luglio 1996 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

debt enforcementprovisional release of oppositionacknowledgment of debtarbitrarinessevidence assessmentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the documents produced constituted a valid acknowledgment of debt for provisional release of opposition

Extrahierter Entscheid

The writings, even read together, did not clearly and unequivocally show the debtor's will to pay the claimed amount to the creditor.

Extrahierte Begründung

The debtor did not admit an obligation to pay the specific sum to the creditor; instead he denied intending to pay the claimed amount and referred to broader reciprocal accounts, which is incompatible with an acknowledgment of debt under Art. 82 LP.

Kernrechtsfrage

Whether the first judge committed manifestly erroneous evaluation of evidence under Art. 327 let. g CPC

Extrahierter Entscheid

No manifestly erroneous assessment was shown.

Extrahierte Begründung

Arbitrariness requires a clearly unsustainable assessment; here the first judge's reading of the documents was defensible and the asserted alternative interpretation was insufficient.

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