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Numero d'incarto:
16.1996.81
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00081
Lugano
22 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 giugno 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 14 maggio 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, emesso per
l’incasso di fr. 4’350.- e accessori; domanda accolta dal primo giudice
limitatamente a fr. 3’342.- oltre interessi del 5% dal 5 maggio 1996,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
-
Con istanza 14 maggio 1996
__________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di
fr. 4’350.- oltre accessori, corrispondente al contributo alimentare da questi
dovuto alla moglie e ai figli __________ e __________ per i mesi di aprile e
maggio 1996 (doc. C).
A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare
10 aprile 1996 prolato dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
nell’ambito della procedura di adozione di misure cautelari ex art. 145 CC da
lei promossa nei confronti del marito, al quale è stato imposto il pagamento di
un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 2’175.- a far tempo dal 1°
aprile 1996 (doc. B). Il convenuto si è opposto alla domanda di rigetto
dell’opposizione sollevando l’eccezione di estinzione del debito; egli,
basandosi sull’art. 87 CO, ha infatti imputato gli importi che la moglie ha
prelevato dai suoi conti sugli alimenti alla stessa dovuti e oggetto della
presente procedura di incasso.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nel
decreto supercautelare 10 ottobre 1994 (doc. B), ha accolto l’istanza salvo per
quanto attiene all’importo di fr. 1’008.- versato direttamente dal marito
al__________ __________ per il pagamento della retta scolastica del figlio
__________ per i mesi di aprile e maggio 1996. Il pretore ha respinto
l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto non potendosi
imputare sui contributi alimentari di spettanza dei figli e della moglie
eventuali addebiti o prelievi da quest’ultima effettuati sui suoi conti prima
dell’emanazione del decreto pretorile.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 28 giugno
1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 87 CO sul
quale egli fonda la sua eccezione di estinzione del debito per il fatto che la
moglie ha beneficiato anticipatamente dell’importo oggetto della procedura
esecutiva mediante prelevamenti e addebiti sui suoi conti bancari. Trattasi di
operazioni che l’istante non ha contestato di aver effettuato e che non
possono, contrariamente a quanto concluso dal pretore, essere rinviate a una
futura procedura di liquidazione del regime matrimoniale vigendo tra le parti
la separazione dei beni.
Con osservazioni 15 luglio
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 81 cpv 1 LEF
quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è
rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato
estinto dopo la sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento,
ovvero non dimostri che è prescritto.
Nel caso concreto non è
contestato che il decreto super-cautelare 10 aprile 1996 costituisca valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (CCC 8 settembre 1993 in
re L./L.; II Corte civile TF 18 marzo 1996 consid. 1 in re S./V) e
neppure è contestato che l’importo posto in esecuzione si riferisca ai
contributi alimentari dovuti dal convenuto per i mesi di aprile e maggio 1996.
Controverso è per contro
il fatto di sapere se il convenuto abbia o meno provato di aver estinto il suo
debito per alimenti.
L’estinzione del debito
può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche in altro
modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149). L’unica condizione posta dall’art.
81 cpv. 1 LEF è che l’estinzione come tale avvenga dopo l’emanazione del titolo
sul quale poggia l’esecuzione.
Nella fattispecie non solo
questa condizione temporale non è data, ma neppure è stata fornita la prova del
verificarsi di un caso di estinzione del debito.
Intanto l’utilizzo dei
suoi conti bancari da parte della moglie nel mese di marzo 1996, è avvenuto
prima che venisse emanato il decreto 10 aprile 1996, quindi prima ancora che
gli venisse imposto un qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti
dell’istante.
Inoltre, il convenuto non
ha reso verosimile che l’utilizzo dei suoi conti da parte della moglie sia
avvenuto a titolo di anticipo sui contributi alimentari. Di nessuna rilevanza a
questo proposito è la menzione sull’estratto conto 29 marzo 1996 “acc. alimenti”
poichè manca la conferma dell’istante che si trattasse effettivamente di un
acconto sugli alimenti in seguito decretati dal pretore. Aggiungasi che la
natura medesima dei prelevamenti che il convenuto sostiene essere stati
effettuati dalla moglie (acquisti merce, ecc.), esclude che si tratti di un
anticipo sugli alimenti destinati a garantire il sostentamento della famiglia -
indipendentemente dal regime matrimoniale vigente tra i coniugi - e per legge
neppure soggetti a compensazione contro la volontà del creditore (art. 125
cifra 2 CO).
Neppure giova alla tesi
difensiva del convenuto il richiamo all’art. 87 CO, disposto che propone, in
difetto di una diversa pattuizione tra le parti, un ordine e delle priorità di
conteggio di un pagamento effettuato da un debitore che ha più debiti scaduti
nei confronti di un medesimo creditore (Leu in Comm. di Balisea, Vol. I,
1992, n. 2 ad art. 87 CO). Questa norma non è applicabile al caso di specie non
essendovi prova del pagamento parziale di un debito scaduto: infatti gli
alimenti controversi sono dovuti dal 1° aprile 1996 mentre l’utilizzo dei conti
del convenuto da parte della moglie è avvenuto nel mese di marzo 1996.
In sostanza, quindi, la
prova dell’estinzione di un debito per alimenti può essere apportata unicamente
mediante la prova dell’effettivo pagamento in denaro o per compensazione, a
condizione che il creditore abbia manifestato chiaramente il proprio accordo (art.
125 cifra 2 CO).
- Il ricorso, che non ha
evidenziato il motivo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
24 giugno 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a
suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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