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Numero d'incarto:
16.1996.80
Data decisione, Autorità:
19.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00080
Lugano
19 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 1996 presentato da
__________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 9
aprile
1996 nei confronti di
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. _________dell’UEF di Locarno, domanda
respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 9 aprile
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di
fr. 2’760.- oltre accessori, importo corrispondente alle rate scadute sul
contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 17 marzo 1995 (doc. A) al fine
di garantire il pagamento di un corso di inglese al quale la convenuta si era
iscritta presso la __________ A (doc. 1) che gestisce la scuola di lingue
In sede di contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito. La convenuta ha in particolare
sostenuto che avendo tempestivamente disdetto il contratto di mandato
sottoscritto con la __________ beneficiaria dell’importo oggetto del contratto
di mutuo, la disdetta debba estendersi a quest’ultimo trattandosi di due
rapporti giuridici in stretta connessione. Essa ha osservato inoltre che il
contratto sottoscritto con l’istante sarebbe altresì nullo ai sensi dell’art.
11 della Legge federale sul credito al consumo (LCC), in quanto non contiene
una clausola che preveda un termine di riflessione così come previsto dall’art.
8 cpv. 2 lett. h LCC. La convenuta ha eccepito pure la nullità della
dichiarazione di cui al doc C non potendosi evincere se il firmatario della
medesima fosse legittimato a vincolare la __________
-
Con il querelato
giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non
riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido
riconoscimento di debito. A mente del primo giudice l’istante non ha fornito la
prova dell’effettivo versamento alla __________ della somma mutuata, non
potendo a tal fine bastare la dichiarazione di cui al doc. C, documento non
equiparabile ad una ricevuta postale o ad un avviso di accredito bancario.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove, in particolare per non aver ritenuto quale sufficiente mezzo di prova
dell’effettivo versamento della somma mutuata alla __________, la dichiarazione
sottoscritta da quest’ultima e di cui al doc. C.
Con osservazioni 8 luglio
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In
quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove
e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un
giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve
stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 163).
. I contratti bilaterali
giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione
che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende
l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
Trattandosi
di un contratto di mutuo, questo costituisce riconoscimento di debito quando
cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi
è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una
ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale
pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re
J./W.SA).
- Nel caso concreto, a
sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione l’istante ha
prodotto il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 17 marzo 1995,
avente per oggetto un importo di fr. 4’135.-, pagabile in 18 rate mensili di
fr. 256.- cadauna, importo sul quale la convenuta ha pagato sette rate (doc.
B).
Pacifica è l’esigibilità
del credito fatto valere in giudizio in quanto espressamente pattuita dalle
parti al punto 4 del contratto (doc. A). Controversa è per contro la prova del
trasferimento della somma mutuata all’avente diritto.
A tal fine l’istante ha
prodotto la dichiarazione sottoscritta il 31 marzo 1995 dalla beneficiaria del
mutuo __________ (doc. C). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice,
questa dichiarazione, con la quale la __________ ichiara di aver ricevuto la
somma mutuata, è atta a comprovare, o almeno a rendere sufficientemente
verosimile, l’adempimento del contratto da parte dell’istante, non essendo
rilevante il modo in cui il versamento è stato effettuato.
Inconcludenti ai fini
della verifica dell’adempimento del contratto da parte dell’istante sono le
contestazioni sollevate dalla convenuta in merito all’identità del firmatario
della dichiarazione doc. C e alla sua eventuale facoltà di vincolare la ____________________Le
perplessità espresse dalla convenuta non sono infatti tali da inficiare la
validità della dichiarazione in parola, tanto più che l'eccezione non è stata
resa minimamente verosimile.
Pure sprovvista di
fondamento è l’eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancato ossequio
delle norme della LCC. Quest’eccezione, sollevata dalla convenuta in sede di
contraddittorio, è infondata poichè l’indicazione del termine di riflessione di
cui alll’art. 8 cpv. 2 lett. h LC è facoltativa, di modo che la sua assenza non
comporta, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la nullità del
contratto.
- Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia nel senso che,
accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per
l’importo posto in esecuzione - importo il cui ammontare non è stato peraltro
contestato dalla convenuta - l’istanza di rigetto dell’opposizione deve essere
accolta.
Richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 4 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è
rigettata in via provvisoria l’opposizione
interposta da
__________ al PE no. __________dell’UEF di
Locarno.
- La tassa di
giustizia in fr. 130.-, comprensiva delle spese, è
a carico della
convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 200.-
a titolo di
ripetibili.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente,
vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.-
a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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