Duration and notice of termination in construction service contract

16.1996.76Übriges Gericht14.03.1997Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber partly upheld the worker’s cassation appeal against the Locarno-Campagna pretore. It confirmed that the relationship was not an employment contract but a durational work/service contract because subordination was not proven. However, it found arbitrary the lower court’s finding on the termination date: the operative notice was the one of 1 December 1994, so the contract ended at the end of January 1995. The award was therefore increased to CHF 2,000 with interest, while abusive-dismissal damages remained denied. Costs were waived between the parties except for reduced ripetibili of CHF 200 payable by the worker.

Omnilex-Regeste

Art. 327 lett. g CPC; distinction between employment contract and durational work/service contract; review for arbitrariness. The decisive criterion for an employment contract is subordination, understood as personal, organisational, or structural dependence. If the findings support free organisation of activity, absence of duty of presence, and work performed for third parties, the absence of subordination is sustainable. For durational work/service contracts, the notice period is left to the judge’s discretion. A finding on the date of termination is arbitrary only if contradicted by the file and unsupported by objective reasons (consid. 4-7).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.76

Data decisione, Autorità: 14.03.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00076

Lugano 14 marzo 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 31 agosto 1995 nei confronti di

Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’000.- oltre accessori, domanda

che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi del 5% dal 1°

marzo 1995,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

__________ si è occupato della manutenzione del giardino di proprietà della Comunione dei comproprietari del __________ dal 1983, attività che le parti hanno formalizzato solo in data 31 luglio 1994 con la conclusione di un contratto scritto con __________, amministratrice del __________ (doc. 8). Il contratto è stato disdetto con effetto immediato, una prima volta, il 14 novembre 1994 (doc. 2), e poi ancora il 1° dicembre 1994 (doc. A).

Con istanza 31 agosto 1995 __________, qualificando il contratto in discussione quale contratto di lavoro, ha contestato la validità della disdetta notificatagli il 1° dicembre 1994 e ha conseguentemente convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’000.-, di cui fr. 3’000.- a titolo di salario per il periodo di disdetta ordinario scadente alla fine di febbraio 1995 (art. 335c cpv. 1 CO), e fr. 3’000.- quale indennità per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando che tra le parti si sia perfezionato un contratto di lavoro; a mente della stessa le prestazioni dell’istante sarebbero da ricondurre a un contratto di appalto, che come tale può essere disdetto in ogni tempo.

Con il querelato giudizio il primo giudice, dovendo definire il rapporto giuridico che vincolava le parti, ha attribuito allo stesso la qualifica di contratto di appalto di durata, mentre ha escluso la conclusione di un contratto di lavoro mancando il rapporto di subordinazione tipico di questo negozio giuridico. Ai fini della verifica della validità della disdetta con effetto immediato, egli ha nondimeno ritenuto applicabili per analogia le norme sul contratto di lavoro, concludendo alla nullità della stessa. Per quanto attiene invece alla verifica del termine ordinario di disdetta, il pretore si è riferito alle peculiarità del caso concreto e all’ipotetica volontà delle parti, concludendo alla validità della medesima per la fine di un mese con preavviso di un mese. Per questi motivi, collocando la disdetta tra il 18 novembre e il 1° dicembre 1994 (cfr. punto 3.4 sentenza), il pretore ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 1’000.-, pari alla mercede di un mese, mentre non ha ritenuto fondata la pretesa basata sull’art. 336a CO.

Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi riferito a una pretesa disdetta che la convenuta avrebbe notificato prima dello scritto 1° dicembre 1994 e comunque di aver erroneamente applicato il diritto materiale, qualificando il contratto quale appalto anziché lavoro.

Con osservazioni 24 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

Controversa tra le parti è anzitutto la natura giuridica del contratto che le vincolava.

Già perché non si può considerare di facile e immediata definizione la reale natura del contratto, la conclusione cui è giunto il primo giudice esaminando quella che doveva essere la reale volontà delle parti alla luce del principio dell’affidamento e delle circostanze del caso concreto (art. 1, 18, 319, 363 CO, 2 CC; DTF 99 II 313), non è arbitraria.

Il pretore ha infatti escluso la conclusione di un contratto di lavoro -tesi riproposta in questa sede dal ricorrente- non potendosi evincere dalle risultanze istruttorie l’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’istante nei confronti della convenuta, rapporto di subordinazione che l’insorgente deduce invece dall’obbligo conferito dalla convenuta alla sua amministratrice di controllare la sua attività e dalla retribuzione mensile fissa, non corrispondente ai lavori svolti di mese in mese.

Il criterio decisivo per la distinzione del rapporto di lavoro da altre forme contrattuali assimilabili è quello della subordinazione, che si concretizza in un legame personale al datore di lavoro, implicante ad esempio l’obbligo di seguirne le istruzioni, o anche in un legame di tipo organizzativo e strutturale, che comporta per il dipendente una limitata autonomia ed in generale l’impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta, dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13 ed., 1997,pag. 34 segg.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 2 ad art. 319; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 5 e 10 ad art. 319 CO).

Nel caso concreto, l’istante, al quale competeva l’onere della prova (art. 8 CC) non ha dimostrato l’esistenza di questo rapporto di subordinazione. Al contrario, dagli atti istruttori è emerso che egli organizzava liberamente la sua attività presso la convenuta, non soggiacendo ad alcun obbligo di presenza sul posto di lavoro, tant’è che nello stesso periodo egli eseguiva lavori anche presso terzi (risposta n. 8, interrogatorio formale istante). L’autonomia di cui beneficiava l’istante nello svolgimento delle proprie mansioni, elencate nel contratto di lavoro, è evidentemente incompatibile con il rapporto di subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, pag. 17, n. 12).

Per quanto attiene alla sorveglianza esercitata dall’ammini-stratrice della convenuta sull’istante e alla richiesta di rendiconti formulata a quest’ultimo, va rilevato che questi interventi -peraltro decisi solo nel 1994 (doc. L e 3) sebbene il contratto fosse in vigore da parecchi anni- servivano unicamente a controllare l’effettiva esecuzione e ultimazione dei lavori menzionati nel doc. 8 (testi __________ e __________), mentre nulla hanno a che vedere con il concetto di dipendenza del lavoratore al datore di lavoro.

Di nessun conforto alla tesi ricorsuale è il fatto che sia stata la convenuta a decidere l’aumento della retribuzione di sua spettanza, riconoscendogli un importo mensile di fr. 1’000.- (doc. U). La fissazione di un contributo mensile forfettario per il lavoro svolto dall’istante, non implica infatti che si tratti di un contratto di lavoro, ben potendosi immaginare simile tipo di retribuzione anche nell’ambito di un contratto di appalto di durata.

  1. Essendo quindi sostenibile l'esclusione di un contratto di lavoro, quindi l’applicabilità dell’art. 335c CO per stabilire il periodo di disdetta, il pretore ha optato per un periodo di disdetta mensile, soluzione questa non arbitraria in quanto conforme alla natura del contratto di appalto di durata e per la rescissione del quale la dottrina lascia al giudice il più ampio margine di apprezzamento (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 322, 325 e 597).

  2. Il ricorso deve invece essere accolto là dove evidenzia un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie in merito all’accertamento della data della disdetta.

Dal fascicolo processuale emerge infatti che la disdetta 14 novembre 1994 è stata superata da un successivo accordo per un intervento limitato al blocco A cui __________ non avrebbe corrisposto con prestazioni soddisfacenti (doc. A). Da qui la decisione definitiva di interrompere il rapporto contrattuale, che reca la data del 1° dicembre 1994.

Rettamente quindi il ricorrente censura ogni altra interpretazione dei fatti.

Di conseguenza la disdetta è valida per la fine di gennaio 1995, data sino alla quale l’istante ha diritto alla mercede pattuita: in tal senso il ricorso dev'essere accolto e la sentenza modificata in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.

  1. Dal momento che nella sede pretorile la vertenza è stata trattata secondo la procedura prevista per le cause derivanti da contratto di lavoro, si giustifica di rinunciare a prelevare spese e tassa di giustizia anche in questa sede.

Le ripetibili possono venir compensate. __________ ha, da un lato, visto accolto il suo ricorso per una parte della sua originale pretesa; d'altro canto, non è chiaro se egli abbia rinunciato a parte di essa, dal momento che, nemmeno a titolo subordinato, ha censurato la sentenza pretorile per quanto riguarda la mancata applicazione dell'art. 336a CO.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 di __________ è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza la Comunione dei comproprietari del __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 2’000.- oltre interessi del 5% dal 1° marzo 1995.

  1. Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà alla convenuta fr. 200.- per ripetibili ridotte.

II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

employment contractsubordinationservice contracttermination noticearbitrarinesscassationnotice periodcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the parties' relationship was an employment contract or a service/work contract

Extrahierter Entscheid

The relationship could be qualified as a durational contract for work/services, not an employment contract, because the worker failed to prove the required subordination.

Extrahierte Begründung

The decisive criterion was subordination. The worker organized his activity freely, had no duty of presence, and also worked for third parties. Control by the administrator served only to verify performance of the agreed tasks and did not create employer-like dependency.

Kernrechtsfrage

Whether the termination notice was valid and when it took effect

Extrahierter Entscheid

The notice dated 1 December 1994 was the operative termination; the relationship ended at the end of January 1995, with one month’s notice.

Extrahierte Begründung

The earlier notice of 14 November 1994 was superseded by a later definitive decision to end the contract. For a durational work/service contract, a monthly notice period was sustainable and not arbitrary.

Kernrechtsfrage

Whether the worker was entitled to abusive-dismissal compensation under employment law

Extrahierter Entscheid

No compensation under Art. 336a CO was owed because the contract was not an employment contract.

Extrahierte Begründung

Since the employment qualification was rejected, the abusive-dismissal rules did not apply.

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