AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.75
Data decisione, Autorità:
25.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00075
Lugano
25 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare l’atto ricorsuale 28 maggio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996
da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 21 gennaio
1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese
condominiali rimaste insolute per il 1994;
che all’udienza del 27 marzo
1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in
compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa
dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in
compensazione dalla convenuta;
che
con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendo la trasmissione degli atti alla
Pretura per nuovo giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere
le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso
si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato,
caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal
contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei
confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente
"contestata la decisione";
che non potendosi
individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo
d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può
decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla
controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
- L’atto
ricorsuale 28 maggio 1996 __________ è nullo.
2.Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster