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Numero d'incarto:
16.1996.73
Data decisione, Autorità:
18.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00073
Lugano
18 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 1996 presentato nella forma
dell’appello da
__________ e __________
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 9 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa
con istanza 7 febbraio 1996 nei confronti di
rappr.
dall’__________
con
la quale gli istanti hanno chiesto l’accertamento della validità della disdetta
del contratto di locazione, conseguentemente la reiezione della domanda di
protrazione formulata dai convenuti, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15, 8 CPC e 13 LOG,
__________ e __________ sono insorti contro la sentenza 9 aprile 1996 del
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con la quale è
stata accordata a __________ e __________ la protrazione del contratto di
locazione sino al 30 settembre 1996;
che
con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che
con scritto 22 maggio 1996 i ricorrenti hanno comunicato a questa Camera che il
loro ricorso era divenuto privo di oggetto, stante l’impegno dei convenuti di
liberare l’ente locato per il 29 maggio 1996;
che a questo scritto i
convenuti hanno rinunciato a formulare osservazioni;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
351 cpv. 1 CPC);
che la pronuncia sulle
spese ha luogo, tenendo conto della situazione antecedente il motivo che pone
fine alla lite (Rep 1990, 284);
che lo stralcio della
procedura ricorsuale non permette una decisione riformatoria sulle spese, la
tassa e le ripetibili relativamente alla decisione ipugnata;
che, per quanto riguarda
la sede ricorsuale, si giustifica di soprassedere dal prelievo di tassa e spese,
compensando le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 22 aprile 1996 __________ è stralciato dai ruoli.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia, compensate le
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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