AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.68
Data decisione, Autorità:
19.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00068
Lugano
19 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 26 marzo 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 14 luglio 1994
nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’002.-
oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UEF
di Bellinzona, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7’940.- e accolta
dal primo giudice limitatamente a fr. 300.- oltre interessi del 5% dal 16
aprile 1993,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ è
proprietario della particella n. __________ RFP di __________, località
__________, mentre __________ è proprietaria della contigua particella no.
__________.
Con petizione 14 luglio
1994 __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ chiedendo la loro
condanna al pagamento di fr. 12’002.- quale risarcimento del danno subito a
seguito dell’illecito abbattimento da parte dei convenuti di sei piante di
abete rosso site sul suo fondo. Il danno si compone di fr. 10’702.- per la
sostituzione delle piante tagliate (doc. M) e fr. 1’300.- per le spese di
patrocinio pre-processuale da lui sopportate (doc. Q). In sede di conclusioni
l’istante ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 7’940.-, ammettendo
l’illecito abbattimento di quattro piante anziché sei, importo che alla
convenuta è stato richiesto sulla base dell’art. 679 CC mentre nei confronti
del marito sulla base dell’art. 41 CO.
I convenuti si sono
opposti alla pretesa avversaria contestando che il taglio delle piante di
proprietà dell’istante sia avvenuto illecitamente avendo ottenuto il suo
preventivo consenso verbale, e avendo comunque agito entro i limiti dell’art.
687 CC al solo scopo di salvaguardare la loro proprietà dai pericoli cagionati
dallo sgretolamento del muro dell’istante, reso pericolante proprio dalla
crescita delle piante controverse le cui radici penetravano direttamente nel
muro minacciandone la stabilità.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato che gli abeti di proprietà dell’istante
erano tre e non sei come da questi preteso, ha concluso a un agire illecito dei
convenuti per aver tagliato le piante senza il preventivo accordo dell’istante
e senza che fossero dati i presupposti di cui all’art. 687 cpv. 1 CC. Il
pretore ha nondimeno ridotto le pretese dell’istante non riconoscendogli la
posta relativa al pagamento delle spese di ripristino delle piante, e ciò in
considerazione del fatto che se i convenuti avessero promosso un’azione
negatoria nelle dovute forme (art. 641 cpv. 2 CC), avrebbero molto
verosimilmente ottenuto l’abbattimento delle piante sporgenti sul loro fondo;
per questi motivi egli ha accolto l’istanza limitatamente al controvalore del
legname tagliato e riconosciuto dai convenuti nella misura di fr. 300.-. Per
quanto attiene alla posta di danno relativa alle spese di patrocinio, il
pretore non l’ha riconosciuta non ritenendo che la controversia sorta tra le
parti rendesse necessario l’intervento di un legale.
-
Contro questa
decisione __________ è insorto con tempestivo gravame datato 29 aprile 1996,
trasmesso per competenza a questa Camera con ordinanza 15 maggio 1996 della
presidente della Prima Camera civile.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver ritenuto, senza alcun riscontro probatorio, che il tronco
dei suoi alberi fuoriuscisse sul fondo dei convenuti, così da permettere a
costoro di appellarsi all’art. 641 cpv. 2 CC per ottenerne l’abbattimento. Egli
considera tale disposto inapplicabile poiché i convenuti non avrebbero in ogni
caso potuto invocarlo avendo tollerato la presenza delle piante per oltre 20
anni. L’insorgente ripropone pertanto in questa sede la sua domanda di
risarcimento del danno, comprendente le spese per il ripristino delle piante
oltre a quelle per il patrocinio pre-processuale, contestando che si tratti di
un caso bagatella come preteso dal pretore.
Con osservazioni 20
gennaio 1997, presentante entro il termine di 20 giorni dall’intimazione
dell’atto ricorsuale, la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Il presente gravame
deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati
disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG ritenuto che, come correttamente
accertato dalla Prima Camera civile, il valore di causa determinante ai fini dell’appellabilità
è quello formulato nelle conclusioni (art. 15 CPC), ossia fr. 7’940.-.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia
e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
Preliminarmente, per
quanto attiene alla posizione delle piante controverse, a sapere se queste
fuoriuscivano interamente, ossia con il tronco, oppure solo con i rami sul
fondo dei convenuti, la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la
prima ipotesi non è arbitraria e tantomeno è frutto di mere supposizioni così
come preteso dal ricorrente. Al contrario, dalle risultanze istruttorie è
emerso:
che le radici degli alberi,
cresciuti spontaneamente (la questione non è litigiosa), affondavano di lato
nel muro che delimita le due proprietà e che appartiene all’istante (cfr. teste
__________);
che partendo dal muro le
piante hanno avuto poi una crescita verticale, sporgendo sul terreno della
convenuta situato a valle di quello dell’istante (doc. 3 e perizia);
che come ammesso
dall’istante (cfr. pag. 3 petizione) e comprovato dalla documentazione
fotografica agli atti (doc. D e 2), il taglio delle piante è avvenuto interamente
sul fondo della convenuta senza che questa abbia dovuto accedere alla proprietà
dell’istante.
Questi accertamenti
permettono di concludere che solo le radici degli abeti si trovavano sulla
proprietà dell’istante, mentre il loro tronco sporgeva interamente sul fondo
dei convenuti.
È’ in ogni caso pacifico,
e neppure contestato dalle parti, che gli abeti controversi, nonostante la loro
anomala quanto singolare crescita, appartenevano all’istante in virtù del
principio dell’accessorietà: sono infatti le radici che determinano la
proprietà della pianta, nel senso che questa appartiene al proprietario del
fondo dal quale esse si dipartono (Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 5
ad art. 667 CC).
- Accertato che le
piante dell’istante invadevano la proprietà contigua e che i convenuti le hanno
eliminate senza aver provato di aver ottenuto il preventivo consenso
dell’istante
-quindi commettendo un
illecito- il pretore ha quantificato il danno da questi subito riferendosi all’art.
42 cpv. 2 CO.
In quest’ottica, il primo
giudice non ha tenuto conto delle spese necessarie alla sostituzione delle
piante tagliate poiché la loro eliminazione sarebbe stata molto verosimilmente
autorizzata se i convenuti l’avessero chiesta mediante un’azione negatoria sulla
base dell'art. 641 cpv. 2 CC. Questa considerazione del primo giudice,
censurata dal ricorrente, non è insostenibile.
Con
la cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), esclusa essendo in
concreto l’applicazione dell’art. 687 CC (Meier-Hayoz in Berner Kommentar,
n. 6 ad art. 687/688 CC), il proprietario di una cosa può rivendicarla contro
chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
Per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC basta il fatto dell’
oggettiva, indebita ingerenza, mentre non è necessaria la prova di un
pregiudizio alla proprietà di colui che se ne prevale (Meier-Hayoz in Berner
Kommentar, n. 89 e 99 segg. ad art. 641 CC), ingerenza che in concreto era
sicuramente data dalla presenza sul fondo dei convenuti delle piante
provenienti dal muro dell’istante (Meier-Hayoz, op.cit., n. 104 ad art.
641 CC).
Constatata l’esistenza di
questo presupposto, il giudice non può respingere la domanda se non quando è
accertata l’esistenza a carico dell’istante di un abuso di diritto (Meier-Hayoz,
op. cit., art. 641 CC, N. 112).
Alla luce di queste
premesse, non potendosi ritenere di primo acchito infondata un’eventuale azione
negatoria dei convenuti, neppure può essere considerata arbitraria la
conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante può pretendere solo il
risarcimento del danno effettivo e non anche quello per il ripristino di una
situazione giuridicamente incerta quale il mantenimento delle piante
controverse.
A
proposito della quantificazione del danno effettuata dal primo giudice e
avversata dal ricorrente che ripropone le proprie iniziali pretese risarcitorie,
va rilevato che il giudizio pretorile non solo è conforme al principio secondo
il quale per il calcolo del danno di una cosa alla quale non può essere
attribuito un valore commerciale definito e stabile -quale in concreto gli
abeti dell’istante peraltro di qualità mediocre (perizia pag. 5)- fa stato il
valore al momento in cui si avvera il danno (Honsell, Schweizerisches Haftpflichrecht,
2. Auflage, 1996, n. 47, pag. 76; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
1995, n. 306 e 318), ma è altresì confortato dalle risultanze peritali.
Infatti, il perito giudiziario, chiamato a valutare il valore delle tre piante
illecitamente abbattute dai convenuti (al proposito va rilevato che
l’accertamento pretorile circa il numero delle piante trova puntuale riscontro
nelle risultanze peritali: perizia, pag. 3 e 5) ha quantificato in fr. 90.- il
valore del legname e in fr. 210.- gli inconvenienti per il taglio prematuro
delle piante in relazione alla loro funzione protettiva e ambientale (perizia,
pag. 6).
Riconoscendo
all’istante un importo di fr. 300.- a titolo di risarcimento del danno subito
per il taglio delle sue tre piante, e non anche quello per la sostituzione
delle stesse trattandosi a non dubitarne di una miglioria e non del ripristino
della situazione ante sinistro, il pretore ha agito conformemente alle
emergenze processuali ed entro i limiti del potere di apprezzamento
riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO.
Lo
stesso dicasi per il mancato riconoscimento all’istante delle spese di
patrocinio pre-processuale. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio
secondo il quale le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura
di un processo civile costituiscono un elemento del danno, a condizione che sia
provata la necessità di un tale intervento in considerazione della situazione
personale del patrocinato e della natura del patrocinio che, a sua volta,
dev’essere necessario, utile e appropriato (Rep 1989 pag. 492 e rif. ivi
citati; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 1995,
§ 2 n. 34; Rey, op.cit., n. 229).
Nel
caso concreto, le caratteristiche della lite (e il limitato intervento del
legale nella fase pre-processuale) permettono di condividere l’assunto
pretorile su questa posta del preteso danno.
Il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non
quello di un’arbitraria valutazione delle prove o errata applicazione del
diritto sostanziale, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 29 aprile
1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster