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Numero d'incarto:
16.1996.66
Data decisione, Autorità:
17.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00066
Lugano
17 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 maggio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 9 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 18 gennaio 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’780.80
oltre accessori - pretesa
ridotta a fr. 4‘732.- nonchè il rigetto dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 18 gennaio 1995
il __________, di cui è titolare __________, ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’780.80 oltre accessori a
saldo di fatture emesse il 2 ottobre 1991 (fr. 890.-), il 9 novembre 1991 (fr.
238.-), il 27 settembre 1992 (fr. 5’545.-) e il 2 ottobre 1992 (fr. 559.-), per
lavori eseguiti su due veicoli del convenuto. In sede di contraddittorio
l’istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 4’732.- oltre interessi del 5% dal 7
ottobre 1992.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto il quantum della stessa
siccome comprensivo di interessi e spese non giustificati e poiché non
corrispondente al saldo sulle fatture emesse dall’istante per la liquidazione
delle quali sostiene di aver versato acconti per complessivi fr. 7’680.-
ragione per la quale, ritenuto lo sconto di fr. 407.- concesso dall’istante
sulla fattura 30 giugno 1991 (di fr. 5’407.-) rimarrebbe tutt’al più uno
scoperto a suo carico di fr. 4’552.-. Nel merito contesta in ogni caso di
dovere quest’importo siccome eccessivo e non comprovato, non risultando dalle
fatturazioni avversarie il quantitativo delle ore di lavoro impiegate e il
numero di pezzi sostituiti.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante sufficientemente
definito l’entità del suo credito, e non avendolo per di più neppure comprovato
in relazione all’entità dei lavori eseguiti e alla congruità delle ore e dei
pezzi fatturati.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie non ritenendo sufficientemente comprovato il suo
credito, credito che risulta dalla documentazione agli atti e dalle ammissioni
del convenuto medesimo che si è esplicitamente riconosciuto debitore nei suoi
confronti (cfr. doc. B), versando acconti sulle fatture qui in discussione, e
ciò anche dopo l’inoltro della causa.
Con osservazioni 24 maggio
1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo nel contempo di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
-
Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
Per quanto attiene alla
quantificazione della pretesa di parte istante, l’importo iniziale di fr.
7’780.80, è stato ridotto in sede di discussione a fr. 4’732.-. Come
giustamente rilevato dal primo giudice, il dettaglio e la composizione di quest’importo
non è stato fornito in modo chiaro dall’istante. Infatti, mentre con scritto 18
gennaio 1995 (in doc. B) egli rivendica un saldo di fr. 5’639.- (esclusi gli
interessi di mora) sulle fatture emesse a carico del convenuto per un totale di
fr. 12’639.- (fatture 30.06.’91, 2.10.’91, 9.11.’91 e 27.09.’92) - conteggiando
gli acconti ricevuti per complessivi fr. 7’000.- - in sede di contraddittorio
riduce la sua pretesa a fr. 4’732.- tenendo conto di uno sconto di fr. 407.-
concesso al convenuto sulla fattura 30 giugno 1991 (doc. E) e di ulteriori
acconti per complessivi fr. 500.-. A proposito di questi acconti, che dalla
documentazione prodotta dal convenuto (doc. da 5 a 11) ammonterebbero a fr.
680.-, non è dato di sapere il motivo per il quale l’istante ne conteggi solo
fr. 500.-, contestato essendo unicamente il versamento di fr. 80.- (doc. 5)
poiché riferito ad altre fatture non oggetto della presente controversia.
A ulteriore comprova
dell’imprecisione dell’istante nella definizione del suo credito residuo, basti
pensare che in questa sede egli riduce nuovamente la sua pretesa a fr. 4’552.-
(punto 5.1 del ricorso), tenendo cioè conto di acconti per complessivi fr.
7’680.- e non più per fr. 7500.-.
Comunque sia, a
prescindere dal calcolo esatto del credito, il giudizio pretorile non sarebbe
in ogni caso arbitrario nelle sue conclusioni non avendo l’istante fatto fronte
all’onere della prova che gli incombeva in virtù dell’art. 8 CC. Di fronte alle
chiare contestazioni del convenuto circa gli importi fatturati, con particolare
riferimento al dettaglio e al quantitativo delle ore di lavoro prestate e dei
pezzi sostituiti, l’istante non ha fornito nessuna prova a sostegno della
veridicità e correttezza delle sue fatture. Non trattandosi di contestazioni
riferite alla qualità del lavoro svolto - per le quali sarebbe stata necessaria
una tempestiva notifica dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO - spettava
infatti all’istante provare l’esistenza e la consistenza del suo credito (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 7 ad art. 183 CPC), prova che egli avrebbe potuto facilmente fornire ad
esempio mediante produzione delle cartelle di lavoro o mediante audizione di
chi si è occupato delle riparazioni oggetto delle fatture controverse.
Di nessun conforto alla
tesi di parte istante è il fatto che il convenuto abbia versato acconti e si
sia dichiarato disposto a continuare a farlo. Dal pagamento di questi acconti
non può infatti essere dedotto l’integrale e incondizionato riconoscimento
della sua pretesa. Trattasi semmai di un indizio che l’istante avrebbe dovuto
in ogni caso sostanziare mediante prova del contenuto e della correttezza delle
sue fatturazioni.
Il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla
pretesa arbitraria valutazione delle prove, deve essere pertanto respinto.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
le proprie osservazioni al gravame, può essere accolta avendo quest’ultimo
comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 6
maggio 1996 __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
nella sede ricorsuale dell'avv. __________
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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