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Numero d'incarto:
16.1996.6
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00006
Lugano
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 agosto 1995 da
avv.
con
la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 611.95 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 29 agosto
1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 611.95 a saldo della sua nota professionale 17 marzo 1995
emessa per le spese di patrocinio del convenuto nell’ambito di una procedura
amministrativa di rilascio di un permesso di costruzione;
che all’udienza indetta
per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
sostenendo di aver già saldato la nota professionale 17 marzo 1995 dell’avv.
__________ unita-mente ad altre note con il pagamento a saldo di complessivi
fr. 4’000.-;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato
l’esistenza di un accordo secondo il quale il menzionato versamento di fr.
4’000.- era da intendersi a saldo di tutte le note professionali dell’istante;
che con atto ricorsuale 9
gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento: egli ribadisce quanto già esposto dinnanzi al primo giudice rimpro-verando
a quest’ultimo di aver prolato un giudizio senza essere in possesso di tutti
gli elementi atti a chiarire la fattispecie;
che preliminarmente la
documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in
virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che secondo la regola
generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole
dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire
la prova;
che - nel caso concreto -
il convenuto avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova di cui intendeva
prevalersi all’udienza di contraddittorio (art. 294 cpv. 2 CPC), poichè è in
quella sede che le parti si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro
ragioni, propongono le domande e producono i documenti che non fossero già
stati allegati con l’istanza;
che - in particolare -
spettava al ricorrente provare davanti al giudice di pace la conclusione del
ventilato accordo secondo il quale il versamento di fr. 4’000.- era da
intendersi a saldo di tutte le pretese dell’istante, allegazione questa che è
rimasta allo stadio di mera affermazione;
che quindi, la decisione
impugnata che ha respinto in quanto non sostanziate le censure del convenuto
deve essere confermata, non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice
alcun titolo di cassazione;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg.
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 9
gennaio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a
suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Taverne
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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