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Numero d'incarto:
16.1996.45
Data decisione, Autorità:
22.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00045
Lugano
22 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° aprile 1996 presentato da
rappr.
da__________
contro
la
sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 19 ottobre 1995 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda che il
primo giudice ha accolto per l’importo ridotto di fr. 7’800.- oltre accessori
fatto valere dall’istante,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Il
26 aprile 1986 __________ ha concluso con __________ un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento di sua proprietà a __________ (doc. B). La
pigione inizialmente pattuita tra le parti era di fr. 1’100.- poi aumentata a
fr. 1’300.- (doc. C).
Il
contratto, la cui durata è stata prevista dal 1° maggio 1986 al 30 aprile 1987
rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da notificarsi con il preavviso di
tre mesi, è stato disdetto dal conduttore il 27 luglio 1994 per il 31 ottobre
1994 (doc. D), disdetta che il locatore ha contestato siccome intempestiva e
l’ha considerata valida per il 30 aprile 1995 (doc. E1 e E2).
Visto
il rifiuto di pagamento delle pigioni per i mesi da ottobre 1994 ad aprile
1995, __________ ha chiesto - con istanza 19 ottobre 1995 - il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 7’800.- (corrispondenti ai canoni di
locazione impagati salvo quello del mese d’ottobre 1994 nel frattempo soluto).
Il
convenuto, ribadendo l’efficacia della sua disdetta notificata per motivi
gravi, si è opposto alla pretesa avversaria osservando di aver comunque
proposto al locatore dei subentranti solvibili disposti a riprendere il suo
contratto qualora la disdetta non fosse stata accettata. Egli ha rimproverato
all’istante di aver agito contrariamente alle regole della buona fede per aver
riproposto la presente procedura di incasso nonostante l’esito negativo di una
medesima procedura decisa con sentenza 14 febbraio 1995, passata in giudicato.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto tra le
parti, ha accolto l’istanza. Il primo giudice, facendo proprie le contestazioni
dell’istante in merito all’intempestività della disdetta, a sostegno della
quale il convenuto non ha provato l’esistenza di un motivo grave ai sensi dell’art.
266g CO, l’ha ritenuta valida solo per il 30 aprile 1995, data sino alla quale
il convenuto rimane vincolato al contratto.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 3 aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto
contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
innanzitutto al primo giudice di aver esaminato la fattispecie alla luce
dell’eccezione di res iudicata anziché del principio del divieto dell’abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che egli ravvisa nel comportamento dell’istante il
quale, a distanza di mesi dalla sentenza 14 febbraio 1995 con la quale il
pretore ha dichiarato sciolto il contratto per il 31 ottobre 1994, ripropone la
presente procedura di incasso contestando questo termine di disdetta.
Egli
rimprovera inoltre al pretore di non aver considerato quale valida eccezione
atta ad infirmare il riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 2 LEF, la sua
proposta di subentranti disposti a riprendere il contratto, subentranti che
l’istante ha rifiutato senza valido motivo.
Con osservazioni 29 aprile
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente
una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in
modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro (Rep 1972 345, 1979 394, 1989
338;DTF 106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).
Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re
C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Il
contratto di locazione costituisce, per costante giurisprudenza, riconoscimento
di debito per le pigioni scadute, comprese eventuali richieste di acconto per
spese accessorie, purché contemplate nel contratto (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 74, p. 190).
In
concreto sussiste la necessità di precisare che il ricono-scimento di debito
vale per l’importo di fr. 1’100.- mensili a titolo di pigione e acconto spese
accessorie (doc. B) e non per fr. 1’300.- come indicato nella sentenza qui
dedotta in cassazione. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice, l’aumento della pigione notificato su formulario ufficiale (doc. D), ancorchè
non contestato dal conduttore, non costituisce riconoscimento di debito (Rep
1992 p. 299).
- La
prima censura invocata dal ricorrente a fondamento del suo gravame è quella
relativa alla mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 2 cpv. 2 CC
per non aver giudicato abusivo il comportamento dell’istante, che ha atteso
otto mesi dopo la sentenza 14 febbraio 1995 - con la quale era stata decretata
la validità della disdetta controversa per il 31 ottobre 1994 - per riproporre
la medesima fattispecie prevalendosi di una modifica giurisprudenziale sul tema
(cfr. DTF 121 III 156).
Secondo
la dottrina, l’abuso di diritto - principio applicabile anche alla procedura
esecutiva (Rep 1989 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 39-42)
può concretizzarsi sia con l’uso improprio di un istituto giuridico, cioè l’uso
contrario al suo scopo (DTF 113 II 8 e 115 II 256), sia quando v’è grave
sproporzione tra gli interessi in gioco e, ancora, nel caso di comportamento
contraddittorio (Riemer, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches,
art. 1-10 ZGB, 1987, pag. 88 segg.).
Non
costituisce pertanto abuso di diritto il fatto per l’istante di prevalersi di
un diritto, quello al pagamento delle pigioni rimaste insolute dal mese di
novembre 1994 al mese di aprile 1995, al quale egli non ha mai rinunciato.
La
disdetta del contratto di locazione, che costituisce il tema della lite, è
infatti sempre stata contestata dall’istante sia in occasione della prima
procedura di incasso - decisa con sentenza 14 febbraio 1995 - che in quella
odierna, di modo che il convenuto non può sostenere l’accettazione della
medesima.
Il
fatto quindi che l’istante abbia riproposto una domanda di incasso alla luce
della nuova giurisprudenza del TF, non costituisce un comportamento contrario
alla buona fede anche perché in consonanza con gli effetti limitati della
decisione di rigetto dell’opposizione che non passa in giudicato per quanto
concerne la sostanza del credito cui essa si riferisce (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989 p. 343).
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa dell’escusso sono
comprese le eccezioni atte a rendere verosimili la nullità del contratto,
rispettivamente la cessazione dei suoi effetti (Gilliéron, op. cit.,
p.152).
A
questo proposito il convenuto non ha reso verosimile la validità della sua
disdetta per il 31 ottobre 1994, né la sussistenza di un motivo grave ai sensi dell’art.
266 g CO, ove per motivo grave si intende una circostanza imprevedibile e non
imputabile alla parte che disdice il contratto, tale da rendere oggettivamente
impossibile la continuazione del contratto (SVIT Kommentar Mietrecht,
1991, n. 13 ad art. 266g CO). Infatti, l’acquisto da parte del convenuto di una
propria abitazione (doc. D) non può rientrare nelle fattispecie di cui all’art.
266g CO.
Neppure
giova al convenuto il richiamo all’art. 264 cpv. 1 CO secondo il quale, in caso
di restituzione anticipata del bene locato, il conduttore è liberato dai suoi
obblighi, in particolare dal pagamento della pigione, dal momento in cui
propone al locatore un inquilino solvibile e oggettivamente accettabile,
disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni (SVIT, op.cit.,
n. 6 segg. ad art. 264 CO). Egli non ha infatti
reso verosimile di aver
presentato all’istante dei subentranti solvibili disposti a riprendere il suo
contratto. A tal fine non bastano le dichiarazioni di cui ai doc. 2 e 3
ritenuto che dalle stesse nulla emerge in merito alla solvibilità degli
eventuali nuovi inquilini.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC limitatamente all’accertamento da
parte del primo giudice dell’importo coperto dal riconoscimento di debito (fr.
6’600.- anzichè fr. 7’800.-), dev’essere parzialmente accolto.
Accogliendo il ricorso e
dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta
a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 1° aprile 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 marzo 1996 del Segretario assessore della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente
all’importo di fr. 6’600.- oltre interessi del 5% dal 1° febbraio
1995 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 100.- da anticiparsi dalla parte
istante rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza
di 4/5 è posta a carico del convenuto che rifonderà alla
controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal
ricorrente rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 deve
essere posta a carico della controparte. __________ verserà inoltre alla
controparte un’indennità parziale di fr. 120.-.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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