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Numero d'incarto:
16.1996.36
Data decisione, Autorità:
18.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00036
Lugano
18 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 12 luglio 1991
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’900.- oltre
accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’900.- oltre
interessi del 5% a far
tempo dal 7 maggio 1991,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione della sua casa di abitazione a __________, __________ si è
rivolto all’arch. __________ chiedendogli di apportare alcune modifiche ai
piani precedentemente allestiti dall’arch. __________ e di fare il necessario
per ottenere l’autorizzazione alla posa di due serbatoi per olio combustibile.
A lavori ultimati l’arch.
_________ ha allestito la propria nota 21 gennaio 1991 (doc. B) per complessivi
fr. 11’900.- importo sul quale il committente ha versato acconti per fr.
4’000.-.
Stante il diniego di
__________ di procedere al saldo delle sue prestazioni professionali, l’arch.
__________ lo ha convenuto in giudizio, unitamente alla moglie __________.
Quest’ultima ha eccepito
la sua carenza di legittimazione passiva non avendo mai intrattenuto alcuna
relazione contrattuale con l’istante, mentre il marito si è opposto al
pagamento di qualsiasi ulteriore importo eccedente quello già versato di fr.
4’000.-, importo preventivamente concordato con l’istante (doc. 1) e
sufficiente a coprire le sue prestazioni.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di __________,
ha respinto l’istanza salvo per quanto attiene alla pretesa di fr. 1’900.- pari
alle 23 ore di lavoro prestate dall’istante in aggiunta al tempo dedicato
all’allestimento dei piani, e per la quale non vi era stata, a mente del primo
giudice, una chiara e precisa contestazione da parte del convenuto.
-
Con il presente tempestivo
gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare per aver invertito l’onere della
prova ponendo a suo carico la prova della fondatezza delle sue contestazioni
della pretesa di fr. 1’900.- anziché porre a carico dell’istante la prova di
aver effettivamente effettuato queste prestazioni, chiaramente contestate.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa
nella fattispecie è unicamente la questione di sapere a chi e in quali termini
competa l’onere della prova di una pretesa, rispettivamente la prova della sua
contestazione.
Secondo
l’art. 170 cpv. 2 CPC, disposto sul quale il primo giudice si è basato per
concludere al parziale accoglimento dell’istanza, i fatti non chiaramente
contestati si presumono ammessi. Ciò significa che la contestazione delle tesi
di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, deve essere sufficientemente
esplicita e circostanziata (art. 170 cpv. 2 CPC), non valendo a tal fine
generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2, 3, 6
ad art. 170 CPC).
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal pretore, il convenuto, sia
in sede di risposta (cfr. risposta n. 2 verbale 10 dicembre 1991) che in sede
di conclusioni, ha chiaramente contestato l’ammontare delle pretese
dell’istante che eccedevano l’importo complessivo di fr. 4’000.-. Infatti, egli
si è opposto alla richiesta di pagamento di ulteriori fr. 7’900.-, compresi
quindi i fr. 1’900.- di cui al punto 5 della fattura 21 gennaio 1991 (doc. B).
Né sarebbe stato oggettivamente possibile pretendere una contestazione
particolareggiata da parte del convenuto a dipendenza della genericità dell’istanza
e della difficile lettura della fattura contestata (doc. B).
A
fronte dell’attegiamento del convenuto, anche relativamente alla somma
litigiosa, incombeva all’istante provare l’effettiva esecuzione di queste
prestazioni nonchè il loro valore (art. 8 CC), prova che egli avrebbe potuto
fornire ad esempio mediante una perizia come dallo stesso ventilato in sede di
contraddittorio.
Nulla
giova a sostegno del ben fondato della pretesa dell’istante la deposizione del
teste __________, sulla quale il pretore si è basato per fondare il proprio
convincimento in merito alla richiesta di pagamento di fr.1’900.-. Da questa
testimonianza si evince unicamente che l’istante ha effettuato dei lavori per
conto del convenuto, circostanza peraltro neppure contestata, mentre dalla
stessa, come da nessuna altra risultanza istruttorie, non emerge se le
prestazioni dell’istante siano o meno comprese nell’importo di fr. 4’000.-,
riconosciuto e soluto dal convenuto.
Ora,
mentre il convenuto ha chiaramente fatto fronte al proprio obbligo di
contestazione delle allegazioni avversarie, l’istante non ha provato il suo
credito, disattendendo così il principio generale di cui all’art. 8 CC secondo
il quale spetta a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di
questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Guldener,
Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).
Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
12 marzo 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia, fissata in fr. 500.- e le spese, da
anticiparsi
dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere ai convenuti
l’importo di fr. 800.- a titolo di
ripetibili.
- Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.-
b) spese
fr. 50.-
fr. 200.-
vanno poste a carico di
__________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 400.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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