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Numero d'incarto:
16.1996.33
Data decisione, Autorità:
09.04.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00033
Lugano
9 aprile 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1995 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 27
dicembre 1995 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.-, importo
corrispondente alla multa inflitta a quest'ultima con decreto di multa 10 marzo
1995 della Sezione della circolazione, regolarmente cresciuto in giudicato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza affermando che, come risulta
dalla documentazione prodotta dall'escussa, essa non è l'autrice
dell'infrazione oggetto del decreto di multa;
che con il presente
tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
considerato la contestazione sollevata dalla convenuta quale valida eccezione
ai sensi dell'art. 81 LEF;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che di fronte a un valido
titolo esecutivo, quale il decreto di multa sul quale l'istante fonda la
propria pretesa, il rigetto dell'opposizione può essere negato solo se
l'escusso prova con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza,
che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art.
81 cpv. 1 LEF);
che la contestazione della
convenuta circa l'identità dell'autore dell'infrazione non rientra tra quelle
atte ad impedire il rigetto dell'opposizione, simile eccezione andava infatti
proposta dinnanzi all'autorità amministrativa, come la convenuta peraltro aveva
già fatto per altre decisioni di multa che nulla hanno a che vedere con quella
oggetto della presente procedura esecutiva;
che, sulla base di questa
stessa documentazione, il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere
l'eccezione proposta, se appena avesse confrontato i dati di riferimento della
decisione in esame con quelli della decisione di revisione, prodotta come doc.
2;
che, malgrado l'esito
positivo che merita il ricorso relativamente all'applicazione dell'art. 80 LEF,
la Camera deve non solo annullare la sentenza impugnata, ma altresì ritornare
l'incarto al giudice di pace affinché proceda al contraddittorio, redigendo un
verbale sottoscritto dalle parti;
che questa esigenza
procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto
rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso concreto- si ha notizia
soltanto dalle premesse alla decisione, ciò che evidentemente non basta ai fini
della sentenza in relazione all'art. 142 cpv. 1 litt. b CPC;
che non si presentasse una
o entrambe le parti all'udienza, il giudice dovrebbe almeno poter provare loro
regolare citazione a comparire;
che, a dipendenza
dell'esito del ricorso, non vengono prelevate né spese, né tassa di giustizia e
nemmeno vengono assegnate ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 5 marzo 1996 dello __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata.
-
L'incarto è
ritornato al giudice di pace di Locarno, perché proceda come ai considerandi.
-
Non si prelevano
tasse né spese. Ripetibili compensate.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Locarno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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