AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.30
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00030
Lugano
26 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 28 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 16 gennaio 1995
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in
solido al pagamento
di fr. 3’810.40 oltre accessori a titolo di risarcimento danni,
domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- La presente vertenza trae
origine da un incidente della circolazione avvenuto il 26 giugno 1994 in
territorio di __________ sul tratto di strada che, dipartendosi da __________,
conduce a __________, tra il veicolo guidato da __________ e quello guidato da
__________, assicurato per la RC presso la __________.
Con istanza 16 gennaio
1995 __________ ha convenuto in causa __________ e la __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’810.40 oltre accessori, importo corrispondente
al danno complessivo subito a seguito della collisione.
La dinamica dell'incidente
è pacifica: l’istante, constatato che le barriere del vicino passaggio a
livello erano abbassate e che quindi nessun traffico poteva sopraggiungere da
via __________, si avviava in retromarcia per uscire dal viottolo che conduce
al __________. Così procedendo andava a urtare contro il veicolo di __________
che, provenendo da via __________, intendeva raggiungere __________.
Divergono invece le tesi
delle parti per quanto concerne le cause e la responsabilità dell’accaduto.
L’istante rimprovera a __________ di aver potuto raggiungere il luogo dello
scontro solo dopo aver percorso via __________ in senso vietato e di non aver
avvertito la sua presenza azionando il segnale acustico. Dal canto suo il
conducente __________, che contesta la sua provenienza da via _________ bensì
dai posteggi __________, addebita la causa della collisione alla manovra di
retromarcia intrapresa dall’istante senza prestare la necessaria attenzione
alla circolazione e in particolare al suo veicolo.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, dopo aver esaminato il comportamento di entrambi i
protagonisti, ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato che la causa
della collisione può essere addossata al convenuto __________. Il pretore ha
ritenuto infatti responsabile della collisione l’istante per aver intrapreso
una manovra di retromarcia senza prestare la necessaria attenzione a tutti gli
utenti della strada. Egli non ha per contro ritenuto rilevante accertare
l’esatta provenienza del veicolo del convenuto poiché, indipendentemente dal
fatto che questi provenisse dai posteggi __________ da via __________, la
collisione sarebbe in ogni caso avvenuta non su via __________, ma sulla strada
secondaria per la quale si può raggiungere, verso destra, l’albergo e, verso
sinistra il __________. Ritiene pertanto determinante il comportamento
dell’istante alla quale il giudice rimprovera la violazione degli art. 36 cpv.
4 LCS e 17 ONC. Il primo giudice ha ritenuto irrilevante, in quanto non atto ad
interrompere il nesso di causalità, il mancato utilizzo da parte del convenuto
dell’avvisatore acustico (art. 40 LCS).
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver
preferito la deposizione della teste _________ a quella dei parenti di
__________, rinunciando ad accertare che questi provenisse da via __________,
ossia avesse percorso in senso vietato un tratto di via __________.
L’insorgente rimprovera inoltre al pretore di non aver riconosciuto nel
comportamento del convenuto la violazione dell’art. 40 LCS.
Con osservazioni 4 aprile
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni
materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e
l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO
concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS).
Il diritto al risarcimento
dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto
in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una
colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in
proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8
CC).
Sulla base di questa
regola fondamentale, incombeva quindi all’istante provare che la causa della
collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal coprotagonista,
senza la quale l’incidente non si sarebbe avverato.
- L’attribuzione della colpa
all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove
nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento,
ritenuto in ogni caso che egli deve procedere ad un esame accurato ed oggettivo
di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al
fine di giungere ad una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata
dalle risultanze istruttorie.
In quest’ottica, la
conclusione del pretore secondo la quale l’incidente sarebbe da ascrivere alla
manovra di retromarcia posta in atto dall’istante, non è in contrasto con le
risultanze istruttorie e appare sostenibile nel suo complesso.
Infatti, è emerso:
che l’istante, per sua
stessa ammissione (cfr. dichiarazione di sinistro doc. C), ha intrapreso la
manovra di retromarcia prestando attenzione unicamente alla circolazione
proveniente dalla sua destra, quindi senza verificare la presenza di eventuali
veicoli a tergo, tant’è che appena si è accorta di aver urtato il veicolo
_________ pensava di aver cozzato contro il muro di sostegno (cfr. deposizione
__________);
che le parti concordano
che lo scontro non è avvenuto su via __________, ma sulla via d’accesso
all’albergo e meglio a circa tre metri dall’inizio del selciato (cfr.
sopralluogo);
che non esiste nessuna
segnaletica limitante la circolazione su quest’area, ragione per la quale si
deve concludere che l’incidente è avvenuto su una strada aperta al pubblico (Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2, 2.8 e 3.2
ad art. 1 LCS) alla quale tornano pertanto applicabili le disposizioni della
LCS.
- Il conducente che si
appresta a procedere in retromarcia non deve ostacolare gli altri utenti della
strada che godono di un diritto di precedenza (art. 36 cpv. 4 LCS). Se la
visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere
eseguita con l’aiuto di un’altra persona in quanto non sia escluso qualsiasi
pericolo (art. 17 cpv. 1 ONC).
In altre parole, chi
esegue una retromarcia deve accertarsi - prima di iniziare la manovra - di non
mettere in pericolo nessun utente della strada e prestare la necessaria
attenzione alla circolazione che avviene a tergo del suo veicolo.
Nel caso concreto, sulla
base degli accertamenti descritti, il primo giudice appare aver applicato
correttamente la legge. Il rimprovero contenuto nel ricorso porta però il
problema su un altro aspetto dell’incidente: si fonda cioè sulla circostanza
secondo cui il conduttore __________, per giungere sul luogo dell’impatto, ha
dovuto contravvenire a determinate norme della circolazione, ovvero -provenendo
da via __________ - ha percorso un tratto di via _________ in senso vietato.
Stessero anche così le cose (come ha riferito la teste __________), il giudizio
non potrebbe essere cassato poiché rettamente il pretore ha concluso che
l’istante aveva perso ogni diritto di precedenza. Ciò che configura una tesi
senz’altro sostenibile a causa dell’opinabilità dell’esistenza di un nesso
causale adeguato fra l’infrazione dell’autista _________ (che atterrebbe semmai
alla regolamentazione del traffico su via __________) e lo scontro oggetto
della lite (avvenuto fuori dall’asse stradale di via __________); carenza di
nesso causale che trova comunque sostegno nella giurisprudenza (così Bussy/Rusconi,
op. cit., art. 36, n. 3.2.6.). La conclusione del primo giudice che considera
indifferente la provenienza del veicolo _________ -fors’anche opinabile- non
attua nessun presupposto per l’applicazione dell’art. 327 lett. g CPC.
La censura sulla scelta e
sulla valutazione dei testi può restare irrisolta a dipendenza di questa
conclusione, ancorché si debba precisare l’apprezzamento riservato al giudice
in questa fase del processo (art. 90 CPC).
-
Né può capovolgere l’esito
della lite l’ulteriore censura ricorsuale, relativa all’applicazione dell’ art.
24 cpv. 2 OSS e dell’art. 40 LCS. Questa seconda norma costituisce infatti un
obbligo generico di utilizzo dell’avvisatore acustico per l’utente a dipendenza
delle esigenze concrete della sicurezza nel traffico, mentre si può parlare di
obbligo specifico soltanto per attirare l’attenzione di bambini che sembrano
non avvertire i pericoli del traffico, rispettivamente -fuori dagli abitati-
nelle curve sprovviste di visibilità, come è il caso in molte strade di
montagna dove l’incrocio di due veicoli è difficile (Bussy/Rusconi, op.
cit., art. 40, n. 3.2). Non ne sono quindi dati i presupposti nella fattispecie
in esame.
-
Il ricorso deve pertanto
essere respinto con il carico delle spese e della tassa di giustizia secondo la
soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 4
marzo 1996 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alle controparti,
in solido, l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster