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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.29
Data decisione, Autorità:
05.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00029
Lugano
5 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 1996 presentato da
Contro
la
sentenza 12 febbraio 1996 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 9 novembre 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 912.- oltre accessori nonchè
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF
di Locarno domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 636.40 oltre
interessi del 5% dal 2 giugno 1995,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 9 novembre
1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 912.-, corrispondenti al saldo di fr. 800.- sulla fattura emessa il 2
maggio 1995 dalla __________ di __________ e a fr. 112.- per spese di richiamo,
credito che quest’ultima ha ceduto all’istante con atto di cessione scritto 3
novembre 1995;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando diverse
contestazioni in merito alle fatturazioni della ditta __________ che, oltre a
contenere errori di calcolo, non sono conformi alle pattuizioni sia per quanto
attiene ai prezzi applicati che alla mancata concessione dello sconto sui
lavori supple-mentari ordinati nel 1992; osserva inoltre che dalla pretesa
dell’istante va dedotto un importo a titolo di partecipazione alle spese di
pulizia e di consumo di energia elettrica da lui sopportati nello stabile ove
sono avvenuti gli interventi della ditta
__________che
con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base degli atti
in suo possesso dai quali non risulta che le parti abbiano concordato le
deduzioni pretese dal convenuto, ha accolto l’istanza apportando alcuni
correttivi all’importo preteso dall’istante, deducendo cioé fr. 60.- dovuti ad
un errore di calcolo, e applicando uno sconto del 3% sulle opere supplementari
fatturate per fr. 7’188.-;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice una valutazione
manifestamente erronea degli atti di causa, in particolare per aver fondato il
proprio giudizio unicamente sulla fattura prodotta dall’istante senza che agli
atti vi fosse una prova dell’effettiva esecuzione delle opere fatturate e delle
spese esposte, contesta inoltre, in quanto non comprovata, la pretesa di fr.
112.- per spese di richiamo;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC le parti non possono addurre in seconda sede nuovi fatti,
prove o eccezioni dovendo, l’autorità di ricorso, basare il giudizio sulle
prove, allegazioni e contestazioni che le parti hanno proposto dinanzi al primo
giudice;
che ciò si spiega per il
fatto che l’oggetto della lite è fissato e limitato alle domande ed eccezioni
formulate dalle parti nell’istanza e nella risposta (art. 78 CPC), di modo che
le eccezioni che il convenuto non ha sollevato in modo preciso in sede di
risposta, non sono più proponibili nella fase successiva del processo,
tantomeno in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n.13);
che
quindi, le censure contenute nel ricorso, diverse dalle contestazioni esposte
dinanzi al primo giudice e tutte incentrate sulla mancata prova da parte
dell’istante dell’effettiva esecuzione dei lavori fatturati e dell’ammontare
della sua pretesa, non possono essere esaminate in quanto proposte per la prima
volta in questa sede;
che
a identica conclusione si giungerebbe anche in applicazione dell’art. 170 cpv.
2 CPC secondo il quale i fatti non chiaramente contestati -quali l’importo di
fr. 112.- per spese di richiamo e l’esecuzione di tutti i lavori fatturati
dalla ditta __________ - si presumono ammessi;
che
in ogni caso, anche nel merito, le censure del ricorrente si rivelano infondate
non avendo quest’ultimo provato di aver concordato i pretesi sconti né di aver
diritto alle pretese deduzioni, peraltro neppure sostanziate;
che a titolo abbondanziale
va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara,
con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere soggetto a
interpretazione (Cocchi/ Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11);
che quindi, in
considerazione dell’esito del gravame, questa Camera può senz’altro precisare
il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l’importo da questa
riconosciuto all’istante è pari a fr. 636.40, importo al quale vanno aggiunti
gli interessi moratori del 5% dal 2 giugno 1995 (art. 102 cpv. 2 CO),
che alla controparte che
non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di
questa sede,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
- Il
ricorso per cassazione 21 febbraio 1996 __________ è respinto nel senso
che è confermata la sua condanna al pagamento a __________ dell’importo di fr.
636.40 oltre interessi del 5 % dal 2 giugno 1995.
Conseguentemente
è rigettata per tale importo l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF
di Locarno.
.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
150.-
già
anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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