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Numero d'incarto:
16.1996.25
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00025
Lugano
5 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 22 novembre 1995 da
rappr.
da__________ __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 22
novembre 1995 lo __________, rappresentato __________ __________, ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’116.- oltre accessori, a
saldo dell’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione
immobiliare avvenuta tra il convenuto, quale alienante della particella n.
__________RFD __________, e l’acquirente __________;
che a valere quale titolo
di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione 8 febbraio
1995 della Divisione delle contribuzioni (doc. C) che ha accolto il ricorso presentato
da __________ contro la decisione di tassazione 7 ottobre 1994 (doc. D), e la
nuova decisione di tassazione 8 febbraio 1995 (doc. C) che ha definitivamente
calcolato l’imposta in fr. 7’490.-, importo sul quale il convenuto ha versato
un acconto di fr. 374.- (doc. B);
che all’udienza indetta
per il contraddittorio nessuno è comparso;
che
con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 8 febbraio 1995 regolarmente
passata in giudicato, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta al PE no. __________;
che
con il presente tempestivo ricorso il figlio di __________ (che porta lo stesso
nome del padre) è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento: il ricorrente fa valere un errore sulla persona del
destinatario della notifica di tassazione che avrebbe dovuto essere intimata al
padre __________, proprietario della particella oggetto del trapasso di
proprietà, e non a lui;
che il presente ricorso
dev'essere respinto, già a dipendenza della carenza di legittimazione ricorsuale
di __________. il quale, non essendo parte alla procedura di rigetto
dell’opposizione alla base del giudizio pretorile non è legittimato ad
impugnare una decisione che non lo concerne e tantomeno può farlo per conto del
padre, ritenuto che l’art. 64 CPC riserva tale facoltà di rappresentanza ai
solo avvocati iscritti all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino;
che inoltre, dalla
documentazione agli atti si evince che la procedura di tassazione è stata
regolarmente promossa nei confronti di __________. -indicato come alienante del
fondo- tant’è che contro la notifica di tassazione questi ha fatto uso dei
rimedi di diritto offertigli, fino al ricorso, deciso l'8 febbraio 1995 dalla
Divisione delle contribuzioni;
che contrariamente
all’assunto ricorsuale sia la decisione 8 febbraio 1995, sia la notifica di
tassazione che ne è derivata (doc. C), sono state regolarmente notificate
all’interessato, ossia all’alienante della particella no. __________RFD
__________ __________, padre del ricorrente;
che non partecipando al
contraddittorio il convenuto __________ ha rinunciato a far valere eventuali
eccezioni in un qualche modo dipendenti dall'omonimia con il figlio
____________________eccezioni improponibili in sede ricorsuale ostandovi l’art..
321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 12 febbraio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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