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Numero d'incarto:
16.1996.24
Data decisione, Autorità:
05.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00024
Lugano
5 novembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 14 gennaio 1996 presentato da
Contro
la
sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 23 luglio 1995 da
patr.
dalla lic. iur. __________ dello studio legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
960.- nonchè il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n.
__________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente
all’importo di fr. 900.- oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 luglio
1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 960.- a saldo
della fattura emessa il 26 aprile 1994 per la fornitura e posa di tre
mobiletti;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestandone l’ammontare nonchè la qualità
dell’opera fornita;
che con il querelato
giudizio il prime giudice ha accolto la pretesa dell’istante limitatamente a
fr. 900.- pari al costo di fornitura e posa di tre mobiletti;
che con atto ricorsuale 14
gennaio 1996, presentato in lingua italiana entro il termine impartito dal
primo giudice, __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che a prescindere dal
contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità di alcune argomentazioni nello
stesso contenute -perchè proposte tardivamente e non contemplate nella versione
originale del ricorso - l’operato del primo giudice non è conforme alle norme
di procedura che regolano le cause inappellabili (art. 291 segg. CPC);
che infatti, dopo aver
esperito l’audizione della teste __________ alla presenza della sola parte
istante, il giudice di pace ha prolato la sentenza qui dedotta in cassazione
senza procedere al dibattimento finale;
che così facendo il
giudice ha violato l’art. 297 cpv. 1 CPC secondo il quale, assunte le prove, le
parti procedono seduta stante al dibattimento - fatta salva la possibilità per
il giudice di rinviarlo a una successiva udienza;
che scopo del dibattimento
finale è quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per
iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase
istruttoria, dopo di che - e solo allora - il giudice può procedere
all’emanazione del proprio giudizio;
che
nel caso concreto, essendoci stata l’assunzione di una prova, ossia l’audizione
della teste __________, il primo giudice avrebbe dovuto convocare le parti per
la discussione finale;
che
l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce
una violazione del loro diritto di essere sentite fondato sull’art. 4 Cost;
che
questa carenza procedurale costituisce non solo motivo di cassazione in virtù dell’art.
327 lett. e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del
principio di essere sentiti così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
che siccome la nullità di
un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno
1993 in re P./S.);
che
tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il rinvio degli atti al
primo giudice per nuovo giudizio da prolarsi dopo la convocazione delle parti
al dibattimento finale (art. 332 cpv. 2 CPC);
che
a titolo abbondanziale va rilevato che il ricorso come tale sarebbe stato
irricevibile in quanto si limita a riproporre il punto di vista del convenuto,
senza che ciò basti a dimostrare che la conclusione del giudice di pace sia
arbitraria;
che data la particolarità
della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie né si
assegnano ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
La sentenza 2
gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano
spese e tasse di giustizia, nè si assegnano ripetibili al ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Taverne
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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