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Numero d'incarto:
16.1996.22
Data decisione, Autorità:
28.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00022
Lugano
28 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 1996 presentato da
Comunione
ereditaria __________, rappr. da __________ patr. dall’avv. __________
contro
la
sentenza 29 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 18 ottobre 1995 da
rappr.
da__________ __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con il PE sopra
menzionato il __________ ha escusso la Comunione ereditaria fu __________,
rappresentata da __________, per il recupero di fr. 2’538.25 oltre accessori,
importo corrispondente all’imposta comunale dovuta per il 1994 da __________,
deceduto il 13 settembre 1994;
che
avendo __________ interposto tempestiva opposizione, il __________ ne ha
chiesto il rigetto in via definitiva con istanza 18 ottobre 1995;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione
(decisione su reclamo) 22 agosto 1994 per il periodo 1993/1994, emessa a carico
di __________ (doc. B), il calcolo dettagliato dell’imposta cantonale 14
novembre 1994 (allegato al doc. B) e il conteggio 1° dicembre 1994 dell’imposta
comunale 1994, intimato a __________ e destinato a “__________ ” (doc. C);
che la Comunione
ereditaria escussa, basandosi sull’art. 11 LT, si è opposta alla pretesa
avversaria contestando la sua qualità di debitrice del debito fiscale del
defunto, precisando che gli eredi non hanno percepito alcuna quota ereditaria poichè
la successione era passiva;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, pur ammettendo lo stato passivo
della successione, ha accolto l’istanza, non potendo escludere la concessione
di anticipi ereditari;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13
febbraio 1996 del presidente di questa Camera, la Comunione ereditaria
__________, rappresentata da __________, è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato l’art. 11 LT considerandola debitrice dei residui d’imposta in
esecuzione, ovvero per averle scorrettamente caricato l’onere della prova sulla
questione degli anticipi ereditari;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che per l’art. 97 CPC il
giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti
processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che, a prescindere dalla
procedura d’intimazione del precetto esecutivo e dalla carente identità fra
l’escussa in quella sede e la persona convenuta nell’istanza di rigetto
dell’opposizione, dev’essere rilevato che una comunione ereditaria non è
persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a) e non possiede quindi la
capacità di essere parte (DTF 102 II 397; Rep 1985, 142 e Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, p. 14);
che nella fattispecie,
poiché la procedura di rigetto è stata promossa e si è svolta pacificamente nei
confronti della Comunione ereditaria fu __________, alla quale come detto
difetta la capacità processuale, questa Camera non può che accertare d’ufficio
la nullità dell’intero procedimento così come della sentenza e del ricorso,
presentato da un’entità che non è persona fisica o giuridica (art. 142 cpv. 1
lett. a CPC);
che abbondanzialmente può
essere osservato che, a prescindere dall’assenza del presupposto menzionato, la
domanda di rigetto dell’opposizione promossa dall’istante avrebbe dovuto essere
respinta;
che infatti, giusta l’art.
13 della previgente Legge tributaria (vLT), applicabile alla presente
fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 324 cpv. 2 della
nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995 - di contenuto identico all’art.
11 nLT al quale le parti e il giudice si sono riferiti - alla morte del
contribuente gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto
fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi
ereditari;
che, in altre parole, nei
confronti dell’ente pubblico, ogni erede assume gli obblighi fiscali del
defunto, in specie quello di pagare le imposte rimaste insolute, limitatamente
alla parte di eredità che gli spetterebbe nell’ambito della divisione
successoria, tenendo conto anche di quanto ricevuto dal defunto a titolo di
anticipo ereditario (Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu
et de la fortune, 1980, pag. 352, n. 3; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage,
I. Teil, p. 126 e 127);
che nel caso concreto,
pacifica la passività della successione, avrebbe costituito manifesta errata
applicazione del diritto la decisione del segretario assessore di pretendere
dalla convenuta la prova di un fatto non contestato e di cui, semmai, avrebbe
dovuto essere fatto carico al Comune procedente, come la circostanza secondo
cui gli eredi di __________ avrebbero percepito anticipi ereditari;
che, data la particolarità
della fattispecie, non si prelevano spese, né tassa di giustizia;
che per le stesse
considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di legittimazione della
Comunione ereditaria ____________ il ricorso dalla stessa presentato è nullo;
di conseguenza alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
L’istanza 18 ottobre
1995 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura
successivi, compresa la sentenza.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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