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Numero d'incarto:
16.1996.17
Data decisione, Autorità:
05.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00017
Lugano
5 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 18 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 novembre 1995 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 14
novembre 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per il recupero di fr. 500.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 17
ottobre 1989 per fornitura di mobili;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito (doc. A) al quale il convenuto non ha contrapposto
nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto
l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento; il ricorrente si duole delle lesione del suo
diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio
non essen-dogli pervenuta la relativa citazione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie
con ordinanza 21 dicembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no.
__________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 10 gennaio
1996 per la discussione;
che la raccomandata
destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il
periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che il ricorrente sostiene
di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro (art. 157
Ordinanza della legge sul servizio delle poste: RS 783.01);
che quando, come in
concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la
prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica
conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzio-nario
postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);
che quindi, in
applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di
procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è
diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza
del 10 gennaio 1996 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto
successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che l’incarto deve così
essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio
previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica
l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati
gli art. 327 segg., 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 22 gennaio 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
18 gennaio 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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