projekte
16.1996.156 ΓÇó Appeal dismissed as untimely in labor-civil cassation
16.1996.156Übriges Gericht07.01.1997Inadmissible
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a labor-case appeal against a first-instance judgment ordering payment of CHF 1,349.60. The defendant had asked in German for a translation of the judgment and later filed a formal appeal on 20 December 1996, claiming late receipt. The court held that the appeal was out of time and that the earlier letter of 4 December was merely interlocutory and did not preserve the deadline. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered no court fees or judicial costs.
Art. 142 cpv. 3, 313 bis e 331 cpv. 1 CPC; termine di ricorso e lingua del procedimento. L’istanza di traduzione della decisione non sospende né conserva di per sé il termine di impugnazione quando il gravame sia già scaduto; una comunicazione interlocutoria, priva di contenuto impugnatorio, non vale quale ricorso tempestivo. In tale ipotesi il giudice può statuire senza assegnare un termine per la traduzione delle allegazioni. Resta fermo l’obbligo di svolgere il processo in lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC), con l’onere per la parte di premunirsi tempestivamente.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.156
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00156
Lugano 7 gennaio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 dicembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1996 da
patr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l’istanza in esame __________ ha chiesto la condanna della sua datrice di lavoro al pagamento di fr. 1’349.60 oltre accessori a saldo delle sue spettanze salariali, maturate nel corso del 1995;
che il pretore ha accolto l’istanza con sentenza intimata alle parti il 18 novembre 1996;
che il 4 dicembre successivo la convenuta scriveva in lingua tedesca al pretore chiedendo una traduzione della decisione al fine di poter tempestivamente impugnarla;
che contestualmente __________ lamentava di non aver potuto essersi espressa compiutamente in sede di contraddittorio poichè il suo rappresentante non conosce l’italiano, mentre la discussione si è svolta per lo più in quella lingua;
che con comunicazione 6 dicembre 1996 il pretore negava la sua competenza a tradurre la sentenza, avvertendo la convenuta che il termine di impugnazione è di 10 giorni;
che, sempre in lingua tedesca, con invio postale 20 dicembre 1996, __________ presentava formale ricorso contro la decisione 18 novembre 1996 (“erheben wir hiermit Einspruch gegen das von Ihnen gefällte Urteil”) che asserisce di aver ricevuto soltanto il giorno 26 successivo;
che il ricorso appare così tardivo onde questa Camera non ritiene più necessario di assegnare alla ricorrente un termine per tradurre in lingua italiana le allegazioni ricorsuali in conformità con l’art. 142 cpv. 3 CPC;
che la ricorrente neppure pretende di aver salvaguardato il termine ricorsuale di dieci giorni con l’invio del suo scritto 4 dicembre 1996, a dipendenza del chiaro contenuto interlocutorio del medesimo;
che malgrado le sue richieste alla ricorrente va rammentato l’art. 117 cpv. 1 CPC secondo cui il processo deve svolgersi in lingua italiana, onde avrebbe semmai dovuto fin dall’inizio premunirsi in tal senso;
che data la particolarità della fattispecie il ricorso può essere evaso in applicazione dell’art. 313 bis CPC (rinvio art. 331 cpv. 1 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster