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Numero d'incarto:
16.1996.145
Data decisione, Autorità:
11.06.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00145
Lugano
11 giugno 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 29 novembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 18 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa
con istanza 24 luglio 1996 da
rappr.
dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’651.55
oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente
a fr. 1’226.35,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 luglio
1996 __________, dopo aver lavorato alle dipendenze di __________ dal 23 marzo
1992 al 7 marzo 1996 -data per la quale le parti si sarebbero accordate di
porre fine al contratto- ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’651.55 a saldo delle proprie pretese
salariali;
che a far tempo dal 30
giugno 1996 attivi e passivi della convenuta sono stati assunti da __________,
contro la quale è continuata la causa;
che quest’ultima si è
opposta alla pretesa avversaria conte-stando che le parti abbiano posto fine
consensualmente al contratto che è percontro stato intempestivamente disdetto
dalla dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro senza osservare il
termine di preavviso di 2 mesi; in merito alle ulteriori pretese salariali
dell’istante per vacanze non godute, ha rilevato di non doverle più nulla anche
con riferimento alla richiesta di esenzione dal pagamento di 3 giorni formulata
alla competente Commissione Paritetica (doc. 6);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato l’accordo delle parti di porre fine al
contratto per il 7 marzo 1996 e ritenendo corretti i conteggi allestiti
dall’istante che indicano un saldo a favore della dipendente di fr. 909.55 (dai
quali vanno dedotti fr. 144.- già ricevuti, quindi fr. 765.55) (doc. B) e un
saldo di fr. 460.80 (doc. I), ha accolto le pretese di quest’ultima per fr
1’226.35;
che
con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la
documentazione allo stesso allegata poichè tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento;
che
con osservazioni 13 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 29 novembre 1996 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a
riproporre la propria versione dei fatti con argomentazioni in parte nuove e
quindi improponibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), senza che
ciò basti a dimostrare che quella fatta propria dal primo giudice sarebbe
arbitraria;
che
questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato, tanto
più se si considera che l’annullamento di una decisione si giustifica se essa è
arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF
120 Ia 369 consid. 3a);
che
pertanto il ricorso, di natura sostanzialmente appellatoria, deve essere
respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 29 novembre 1996
di __________ è nullo.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese giudiziarie.
__________ rifonderà a
__________ l’importo di fr. 80.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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