No adequate causal link after reckless braking maneuver

16.1996.140Übriges Gericht03.06.1997Granted

Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed an insurer's cassation appeal against a Lugano first-instance judgment that had upheld a damages claim arising from a highway collision. The chamber accepted that the lead driver's sudden braking was unlawful and blameworthy, but held that adequate causation between that maneuver and the later collision was lacking because the following vehicles reacted in time and the respondent's own initial account did not support causation. The lower judgment was annulled and the claim dismissed, with costs charged to the respondent.

Regest

Art. 41 CO; adequacy of causation in traffic-accident liability; Art. 327 let. g CPC and Art. 332 cpv. 2 CPC. Liability for unlawful conduct requires not only damage and unlawfulness but also adequate causation. Adequate causation exists only if, according to the ordinary course of things and common experience, the conduct is apt to bring about or facilitate the harmful result. A reprehensible and even traffic-rule-violating braking maneuver does not suffice where the ensuing collision is not objectively foreseeable and the following vehicles were able to react in time; in such circumstances the causal link is interrupted or absent. A manifestly erroneous application of substantive law permits cassation and, where the record is sufficient, substitution on the merits.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.140

Data decisione, Autorità: 03.06.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00140

Lugano 3 giugno 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 dicembre 1992 da


patr. dallo studio legale __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 29 marzo 1992 in territorio di __________, sull’autostrada N. 2 in direzione nord, e più precisamente sulla corsia di sorpasso.

L’incidente ha interessato quattro vetture seppure solo due sono rimaste coinvolte direttamente, ossia una VW Golf di proprietà di __________ e una BMW con targhe germaniche appartenente a __________.

La dinamica dell’incidente può così essere riassunta: __________ alla guida di una vettura Mercedes con targhe italiane di proprietà di __________, ha forzato il sorpasso del veicolo Ford Escort guidato da __________ la quale ha manifestato il proprio disappunto con un gesto volgare. Ultimata la manovra di sorpasso del veicolo __________, __________, sempre sulla corsia di sorpasso, ha rallentato la sua andatura “con l’intenzione di far capire al citato conducente (__________i) che aveva torto” (cfr. interrogatorio _________ di cui al verbale di polizia 29 marzo 1992). Mentre l’automobilista _________ e __________ che la seguiva (in terza posizione) sono riusciti a reagire tempestivamente frenando, così da evitare un eventuale tamponamento, l'automobilista _________ (ultimo veicolo dei quattro) ha urtato la vettura __________.

Con istanza 14 dicembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio la __________, compagnia presso la quale è assicurata per la RC la proprietaria del veicolo guidato da __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione. A mente dell’istante la responsabilità dell’accaduto doveva essere ricercata nel modo di guida del conducente __________ il quale, senza valido motivo e al solo scopo di chicane, ha notevolmente ridotto la propria velocità così da sorprendere i veicoli che lo seguivano, in particolare il suo che si trovava in quarta posizione.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un nesso causale tra la manovra di rallentamento del conducente _________ e la collisione tra l'istante e il veicolo __________. A comprova di ciò ha allegato il fatto che nonostante la frenata di , i due veicoli che lo seguivano ( e __________) sono riusciti ad adattare la loro andatura riducendo per tempo la velocità, ciò che permette di concludere alla colpa esclusiva dell’istante per non aver saputo mantenere una distanza e una velocità adeguate alle circostanze.

  1. Con il querelato giudizio il pretore ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo comprovati tutti i presupposti dell'art. 41 CO sul quale l'istante ha basato la propria pretesa risarcitoria; in particolare il pretore ha addebitato al modo di guida del conducente __________ la colpa esclusiva della collisione.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 CPC lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza, nonostante non sia dato il presupposto del nesso causale tra l’agire dell’automobilista _________ e la collisione, nella quale egli non è neppure stato coinvolto.

Con osservazioni 10 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

  1. Controversa nella fattispecie è unicamente la questione relativa all’esistenza o meno di un nesso causale tra l’agire del conducente __________, ossia la sua repentina manovra di rallentamento, e la collisione tra i veicoli _________ e __________.

Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, disposto invocato dall’istante a sostegno della sua pretesa e sul quale il pretore ha fondato il proprio giudizio, è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente.

È pacifica in concreto la colpa e il carattere illecito della manovra posta in atto dal conducente __________ il quale, per sua stessa ammissione, ha sensibilmente ridotto la propria andatura al solo scopo di dare una lezione alla conducente __________, ciò che costituisce una violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC secondo il quale le frenate improvvise sono permesse soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. Simile comportamento, indipendentemente dal fatto di sapere se la velocità raggiunta da _________ fosse di 80 km/h (come dallo stesso ammesso) o 50/60 km/h (secondo le indicazioni dalla teste __________), ha indubbiamente creato una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 1.3.3 ad art. 37).

Altrettanto incontestato è il danno, comprovato dalla fattura 23 aprile 1992 (doc. B).

Il nesso di causalità adeguata, richiesto dall’art. 41 CO, è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 segg. ad art. 41 CO; Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 41 CO)

Alla luce di queste indicazioni dottrinali e giurisprudenziali questa Camera non ritiene che a dipendenza della manovra di frenata del conducente _________ (che procedeva in testa al gruppo) fosse oggettivamente prevedibile la collisione tra i veicoli _________ (quarto veicolo) e _________ (in terza posizione).

L’assenza del nesso causale è in particolare data dal fatto che i due veicoli che seguivano _________ sono riusciti a reagire tempestivamente frenando e mantenendo una sufficiente distanza dal veicolo che li precedeva (cfr. deposizione __________ e __________). Ciò basta ad escludere la causalità della manovra del primo con il tamponamento tra il terzo e quarto veicolo. Aggiungasi che l’istante medesimo, interrogato dai competenti organi di polizia, ha inizialmente escluso tale nesso causale addebitando la causa della collisione al conducente _________ per avergli improvvisamente ostruito la via immettendosi repentinamente sulla corsia di sorpasso per poi frenare altrettanto improvvisamente (cfr. verbale di polizia __________).

Per quanto sconsiderata sia stata la manovra del conducente __________, che di per sé costituisce persino un comportamento penalmente rilevante (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.3.3 e 1.3.4 ad art. 37), ciò non basta a dimostrare il nesso causale tra la stessa e la collisione oggetto della presente vertenza.

Non potendo condividere l'applicazione del diritto operata dal primo giudice, v'è motivo per accogliere il ricorso in esame.

  1. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 di __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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