Res judicata objection rejected in debt-enforcement appeal

16.1996.14Übriges Gericht05.03.1996Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a debtor's cassation appeal against a judgment that had granted definitive release of opposition for CHF 5,500 in debt-enforcement proceedings. The appellant argued that the matter had already been decided in a previous Chamber judgment, but the court held that res judicata was not properly raised below and in any event failed for lack of identity of parties, since the earlier case involved a different defendant. New documents filed on appeal were excluded under CPC rules. The lower court's finding of a valid enforceable title was upheld, and costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; art. 97-98 CPC: in cassation no new facts, evidence or objections may be introduced. The plea of res judicata is not a procedural prerequisite ex officio examined at any stage, but an objection to be timely and properly raised by the party invoking it. It succeeds only if the two actions are identical, i.e. if the relief sought and the parties coincide. Absent identity of parties, the objection is inadmissible/unfounded even where a prior judgment on a related matter exists (consid. related). Where a valid enforceable title exists and no valid exception is shown, definitive release of opposition is to be confirmed.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.14

Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00014

Lugano 5 marzo 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 1996 presentato da


Contro

la sentenza 16 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1995 da


e LLCC, ossia:
















tutti patr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 novembre 1995 __________ e litisconsorti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interpo-sta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonché alle ripetibili poste a carico del convenuto, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;

che all’udienza di contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;

che con il querelato giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, alla quale il convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;

che con atto ricorsuale 24 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una controversia già decisa in modo definitivo da questa Camera con sentenza 26 ottobre 1995;

che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che l’eccezione di cosa giudicata sulla quale l’insorgente basa il proprio gravame è infondata;

che l’eccezione di cosa giudicata non costituisce un presup-posto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC);

che l’eccezione di cosa giudicata può trovare accoglimento solo se vi è identità tra le due azioni, ossia se la cosa domandata è la stessa e se la domanda oppone le medesime parti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8);

che nella concreta fattispecie, ritenuto che il primo giudizio sfociato nella sentenza 26 ottobre 1995 di questa Camera è stato prolato nei confronti dell’avv. __________, mentre quello che ci occupa vede coinvolto un litisconsorzio composto dai comproprietari della PPP costituita sul fondo base n. __________ RFD __________ l’eccezione di cosa giudicata è improponibile a prescindere dal fatto che non è neppure stata sollevata nelle dovute forme dinanzi al primo giudice;

che quindi la decisione impugnata, che ha correttamente concesso il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice nessun vizio né nella valutazione degli atti né tantomeno nell’applicazione del diritto materiale,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 24 gennaio 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

debt enforcementdefinitive release of oppositionres judicataidentity of partiesnew evidencecassationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal could rely on new facts and evidence submitted for the first time on cassation

Extrahierter Entscheid

The new material was excluded from the record because new facts, evidence, and objections are inadmissible at this stage.

Extrahierte Begründung

Article 321(1)(b) CPC bars parties from introducing new facts, evidence, or objections in cassation.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor could invoke res judicata to defeat definitive release of opposition

Extrahierter Entscheid

The res judicata objection was unfounded and could not succeed.

Extrahierte Begründung

Res judicata is not a procedural prerequisite examined ex officio; it must be raised properly by the party and requires identity of claims and parties. Here the earlier judgment concerned a different defendant and therefore lacked party identity.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance order definitively releasing the opposition should be annulled

Extrahierter Entscheid

The appealed decision was correct and free from error; it had to be confirmed.

Extrahierte Begründung

A valid enforceable title existed, no valid exception was raised, and the amount was correctly limited to the CHF 5,500 recognized in the prior judgment.

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