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Numero d'incarto:
16.1996.130
Data decisione, Autorità:
02.06.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00130
Lugano
2 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 7 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1992 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’782.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa fatta
valere in via
riconvenzionale dalla convenuta e tendente al pagamento di fr.
3’100.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto ed in diritto
- Nel periodo dal 30
marzo al 20 dicembre 1990 __________ si è sottoposta a un trattamento dentario,
assistito da prestazioni odontoiatriche, presso il dentista __________. Per le
proprie prestazioni professionali il dott. __________ ha emesso due note
d’onorario per complessivi fr. 5’782.- (doc. A e B), importo sul quale
__________ ha pagato un acconto di fr. 3’000.-, rifiutandosi di versare la
differenza di fr. 2’782.- poiché non soddisfatta del lavoro effettuato. Da qui
l’inoltro da parte del dott. __________ della presente azione giudiziaria con
quale ha chiesto la condanna di __________ al saldo delle proprie prestazioni.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante in
considerazione del suo negligente operato risoltosi con la fornitura di una
protesi così difettosa da giustificare, oltre che una riduzione della mercede
per l'importo fatto valere in giudizio, il risarcimento del danno subito pari a
fr. 3’100.-, corrispondenti alla differenza tra quanto da lei complessivamente
versato per l’ottenimento di un lavoro a regola d’arte (fr. 7’000.-) rispetto
al costo effettivo dell’intervento effettuato con successo dal dott. __________
per fr. 3’900.- (doc. 1).
- Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza non ritenendo che i piccoli
difetti accertati sulla protesi eseguita dal dott. __________ fossero tali da
giustificare una riduzione della mercede. Il pretore ha invece respinto la
domanda riconvenzionale addebitando alla convenuta medesima la scelta di far
eseguire l’intervento dal dott. __________ anziché permettere all’istante di
perfezionare il proprio intervento così come proposto dalla Commissione
arbitrale della Società
ticinese dei medici-dentisti (STMD).
- Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30
ottobre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare di essersi
basato sulla perizia giudiziaria anziché riferirsi alla deposizione del teste
__________ che l'ha curata e che ha potuto esaminare la protesi realizzata
dall'istante, evidenziandone così i difetti e la necessità di procedere al suo
totale rifacimento.
Con osservazioni 3
dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Per
quanto attiene alla ricevibilità del gravame, va preliminar-mente rilevato che
in questa sede non può essere esaminato il benfondato della tesi con la quale
la ricorrente propone la rescissione del contratto con conseguente restituzione
dell’importo di fr. 3’000.- da lei versato all’istante. Trattasi infatti di una
nuova tesi giuridica che la convenuta propone per la prima volta in questa sede
ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo
giudice la convenuta, basandosi sull'art. 368 cpv. 1 CO, si è limitata a
chiedere la riduzione della mercede e il risarcimento del danno, di modo che il
giudice, in quanto vincolato alle domande che le parti esprimono nel corso
della causa (art. 86 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 13 e 19),
non era tenuto a chinarsi sulla verifica dei presupposti dell’azione
redibitoria.
In
considerazione della tardività della tesi proposta dalla ricorrente a sostegno
della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, può rimanere
irrisolta la questione relativa alla qualifica del contratto concluso dalle
parti, pur rilevando che allo stesso la giurisprudenza attribuisce la qualifica
di mandato se diagnosi, decisione sulle diverse modalità di trattamento,
pianificazione del modus operandi e sua esecuzione, sono lasciati
all’apprezzamento discrezionale del medico dentista, e ciò anche nel caso in
cui il suo intervento si risolve che la fornitura di una protesi dentaria (Weber,
in Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378;
Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136).
- Rimane
da esaminare la censura ricorsuale circa l’arbitraria valutazione delle prove
ad opera del primo giudice, con particolare riferimento al fatto per
quest’ultimo di non aver tenuto conto della deposizione _________ che
attesterebbe la grave difettosità dell’opera fornita dall’istante, e di essersi
invece riferito alla perizia giudiziaria allestita a tre anni di distanza
"su quanto restava della protesi" in esame. La censura è infondata.
Nell’ambito
della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di
un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove
discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di
queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini,
CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di
fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le
riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale
della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria
dichiarazione, doc. 3), considerate nel loro insieme legittimano la conclusione
presa dal pretore.
Risulta
infatti che le correzioni suggerite dalla Commissione arbitrale appaiono
sostenibili almeno al pari della terapia descritta dal dott. __________. Non si
può nemmeno escludere che quest'ultima fosse più indicata per la paziente, ma
gli atti di causa non sono affatto univoci in tal senso: in particolare, il
perito giudiziario ha ritenuto praticabile la soluzione correttiva cui il dott.
_________ aveva dato il suo consenso.
Alla
luce di quanto sopra esposto, poiché non è compito di questa Camera mettere in
discussione la valutazione delle prove da parte del pretore quando non è
contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art.
327), la sentenza non può essere considerata arbitraria di modo che il ricorso,
di carattere essenzialmente appellatorio, deve essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dalla
ricorrente restano a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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