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Numero d'incarto:
16.1996.12
Data decisione, Autorità:
04.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00012
Lugano
4 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa dal ricorrente con istanza 23
dicembre 1994 nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori,
domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 2 marzo 1994 in
territorio di __________, su Via __________, avvenuta tra il motociclo condotto
da __________ e il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso
la __________
Con istanza 23 dicembre
1994 __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori, a saldo del danno complessivo subito
a seguito della collisione e pari a fr. 5’332.30 (di cui fr. 913.30 per spese
preprocessuali), importo sul quale la convenuta ha già versato all'istante fr.
2’700.-.
Sulla dinamica
dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti. L’istante osserva
che, mentre stava percorrendo in sella al suo motociclo Via __________ in
direzione di __________, si è trovata improvvisamente ostacolata la propria
carreggiata dal veicolo condotto da __________ il quale, circolante sulla
corsia opposta, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra, oltrepassando
la mezzaria. Dal canto suo il conducente __________ addebita la responsabilità
dell’accaduto al motociclista per aver perso la padronanza del proprio mezzo a
causa della velocità inadeguata e per non aver tenuto la propria destra.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di entrambi i
protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del motociclista
__________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di precedenza, ha
circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha impedito di
evitare la collisione con il veicolo __________. A quest’ultimo, nonostante la
parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una
violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS
che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il
pretore ha quindi respinto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare le disposizioni
della LCS che regolano il comportamento che deve assumere colui che intende
svoltare a sinistra, regole di comportamento che il conducente __________ ha
manifestamente disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così
l’incidente.
Con osservazioni 27
febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali,
il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare
la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro
veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del
veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e
l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO
concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS). Il diritto al risarcimento
dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito
pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso
una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in
proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8
CC).
Sulla base di questa
regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della
collisione è da ricercare nel modo di guida del convenuto, in particolare nella
manovra di svolta da questi intrapresa.
- Chi si mette in
preselezione non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso
inverso (art. 13 cpv. 2 ONC), alla quale deve concedere la precedenza (art. 36
cpv. 3 LCS).
Giacché è debitore della
precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve controllare in modo
rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso inverso, ritenuto che il
conducente prioritario non deve essere costretto a modificare improvvisamente
la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo a causa di un non
prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di marcia. In altre
parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione
dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di
preselezione (Bussy/ Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation
routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).
Nel caso concreto il
conducente __________ per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi
doveri di prudenza eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale
invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di
precedenza dell’istante. Ciò non basta però ad addebitare al conducente
assicurato presso la convenuta la causa unica dell’incidente ritenuto che anche
l’istante, dal canto suo, ha contravvenuto alle norme della LCS.
- Il conducente deve
adattare la velocità alle circostanze della strada, della circolazione e della
visibilità (art. 32 cpv. 1 LCS), di modo da potersi fermare nello spazio
visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).
Nel caso di specie è incontestato
che l’istante circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50
km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia). Ciò
nondimeno, e
contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, la velocità dell’istante non può essere considerata
eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277
al punto tale da aver sorpreso il coprotagonista. In altre parole, il modo di
guida dell’istante non ha - da solo - causato l’incidente, ma via ha sicuramente
contribuito, così come ha contribuito a cagionare il danno di cui l’istante
pretende il risarcimento.
La conclusione del primo
giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente all’istante senza
tenere conto dell’infrazione commessa da __________, non può essere condivisa.
Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato - sulla base
dell’inequivocabile ammissione dello stesso __________ - che questi,
effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di
marcia dell’istante, avrebbe dovuto rilevare che ciò costituisce una chiara
violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione
l’infrazione commessa dall’automobilista, il giudice di prime cure, oltre a non
aver risposto ai rimproveri che l’istante ha mosso a a quest’ultimo, ha
manifestamente applicato in modo errato il diritto sostanziale: da qui
l’esistenza del motivo di cassazione invocato dal ricorrente.
-
Chiamata a giudicare
il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera
considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di
responsabilità che - tutto ben considerato - valuta nella misura di un mezzo a
carico di ognuno.
-
Per quanto attiene
al danno fatto valere dall’istante, lo stesso può essere riconosciuto
limitatamente alle poste relative al danneggiamento del motoveicolo e degli
effetti personali, il tutto per fr. 4’419.- (doc. B); non possono per contro
essere riconosciute all’istante le spese preprocessuali. A fronte della chiara
contestazione della convenuta secondo la quale queste spese sarebbero coperte
dall’assicurazione protezione giuridica che l’istante avrebbe concluso con la
compagnia __________ spettava a quest’ultimo provare di aver dovuto onorare
personalmente la fattura del proprio legale (doc. D), prova del danno che in
concreto non è stata fornita.
Ne discende che il danno
complessivo che entra in considera-zione è pari a fr. 4’419.- di cui la metà,
ossia fr. 2’209.50, deve essere posta a carico della convenuta.
Poichè l’istante ha già
percepito dalla convenuta l’importo di fr. 2’700.- (cfr. punto 4 istanza), le
sue pretese risarcitorie devono così ritenersi integralmente tacitate senza che
nulla gli sia più dovuto.
Di conseguenza, il
ricorso, sebbene abbia evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve
nondimeno essere respinto poichè il risultato cui è giunto il pretore è
sicuramente corretto.
Tassa, spese di giustizia
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione 22 gennaio 1996 __________ è respinto.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla __________
fr. 200.- quale indennità di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
delle giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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