Cassation rejected: no duty to verify representation authority

16.1996.115Übriges Gericht20.03.1997Dismissed

Zusammenfassung

The Ticino Civil Cassation Chamber rejected the debtor's cassation appeal against a first-instance decision granting provisional release of opposition in debt-enforcement proceedings. The appellant argued that the lower court should have examined ex officio whether the creditor's signatory had authority to act. The court held that representation capacity is examined ex officio only if doubts arise; here no such indication existed, and the commercial register showed the signatory to be a corporate organ with individual signing power. No costs were awarded to the respondent because her filing could not be treated as observations.

Regest

Art. 97 ch. 4 CPC; art. 327 let. g CPC; representation authority of a legal person as a procedural prerequisite: the judge must examine it ex officio only where the file gives rise to doubt. A legal entity acts through its formal organs or through de facto organs participating decisively in corporate will formation. Absent concrete indications of lack of authority, reliance on a signed procedural act and on a commercial-register extract establishing organ status is not manifestly unlawful. A cassation complaint based on such omission is therefore unfounded, and the appellate court may dismiss it as manifestly ill-founded (consid. relevant).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.115

Data decisione, Autorità: 20.03.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00115

Lugano 20 marzo 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 presentato da


contro

la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 luglio 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice salvo per quanto attiene agli interessi di mora che sono stati ridotti al tasso

legale del 5%,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 luglio 1996 __________ A, ditta che si occupa tra l’altro di istallazione di impianti per piscine, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 5’003.55 oltre accessori a saldo della fattura 30 settembre 1994 emessa per prestazioni eseguite presso l’abitazione di quest’ultima a __________ (doc. B);

che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il piano di pagamento sottoscritto dalla convenuta il 23 febbraio 1995 (doc. C) con il quale questa si riconosce debitrice dell’importo complessivo di fr. 17’000.- corrispondete alla fattura dell’istante;

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante e considerato il silenzio dell'escussa che ha rinunciato a presenziare al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con il presente tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza della persona -__________ - che ha sottoscritto l'istanza in esame e ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante;

che con scritto 8 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

che la legittimazione del rappresentante è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);

che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);

che nella concreta fattispecie, non solo dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe dovuto indurre il giudice del rigetto a dubitare della legittimazione di __________ a rappresentare l’istante nell’ambito della procedura svoltasi dinanzi a lui, ma simile legittimazione è confortata dal fatto che quest’ultimo, come risulta dall'estratto del Registro di commercio, è un organo di diritto della società della quale è presidente con diritto di firma individuale dal 1991;

che quindi la censura ricorsuale, oltre ad essere tardiva, si rileva manifestamente infondata;

che alla resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 8 ottobre 1996 quale allegato di osservazioni al ricorso,

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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