Cassation rejected for alleged denial of right to be heard

16.1996.100Übriges Gericht17.09.1996Dismissed

Zusammenfassung

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a Lugano justice judgment that had ordered payment of CHF 1,600 and definitive release of opposition. The appellant argued that the justice had ignored her defense submissions and thus violated her right to be heard. The court held that no such violation was shown: there was no proof the handwritten submission had reached the justice, and the applicable procedure did not allow a written reply in place of attendance at the contradictorio hearing. Costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 4 Cost.; Art. 294 cpv. 2, 295, 313 bis, 327 lett. e and 331 cpv. 1 CPC: a complaint of denial of the right to be heard fails where the procedure itself affords the defendant a concrete opportunity to present her case, but she does not attend the hearing required by law. In the justice and first-instance summary procedure, the defendant may not replace appearance at the contradictorio hearing with a written answer; failure to appear entails procedural preclusion. A cassation court may summarily reject a manifestly unfounded appeal without inviting observations from the other party.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.100

Data decisione, Autorità: 17.09.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00100

Lugano 17 settembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 agosto 1996 presentato da


contro

la sentenza 25 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 1996 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’600.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’600.- a saldo della fattura 8 aprile 1993 emessa per la fornitura e posa di un rivestimento di camino eseguite per conto della convenuta;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza avendo l’istante sufficientemente comprovato il suo credito, peraltro non contestato dalla convenuta che non si è presentata al contraddittorio;

che con scritto notificato a questa Camera il 14 agosto 1996, quindi tempestivamente, __________ dichiara di voler opporsi alla decisione pretorile poiché il primo giudice non avrebbe tenuto in considerazione tutti suoi argomenti di difesa;

che, a sostegno di questa sua tesi, essa allega una copia manoscritta di un esposto 20 maggio 1996 che avrebbe trasmesso al pretore dove descriveva le sue lamentela circa la prestazione della controparte;

che, in sostanza, questa censura corrisponde al motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, per non avere il giudice rispettato il diritto della parte convenuta ad essere sentita (art. 4 Cost);

che, nel caso concreto, la censura non può tuttavia essere accolta per diversi motivi:

  1. non esiste nessuna prova che l’originale dell’esposto 20 maggio 1996 sia stato effettivamente inviato al pretore e non soltanto a questa Camera;

  2. anche se la signora __________ avesse inviato al pretore lo scritto in questione, egli non ne avrebbe potuto tenere conto poiché la procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica non prevede la possibilità per la parte convenuta di presentare un allegato scritto di risposta, ma le fa obbligo -se intende contestare l’istanza- di presenziare all’udienza di contraddittorio, pena la sua preclusione processuale (art. 294 cpv. 2 e 295 CPC);

  3. comunque, con lo stesso scritto 20 maggio 1996 la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio, scegliendo tuttavia di non presentarsi in Pretura “non vedendone l’utilità”;

che il diritto delle parti di essere sentite è rispettato da parte del giudice se questi, in conformità con la procedura che regge il procedimento, offre loro la concreta possibilità di esporre le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 195, n. 2), ciò che nel caso concreto non è in discussione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 14 agosto 1996 __________ è respinto.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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