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Numero d'incarto:
16.1996.1
Data decisione, Autorità:
30.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00001
Lugano
30 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 18 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 29 settembre 1995 nei confronti di
__________ patr. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
- Con istanza 29 settembre
1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di
fr. 2’467.65 oltre accessori, importo corrispondente alle rate scadute sul
contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 22 settembre 1994 (doc. A) al
fine di garantire il pagamento di un corso di tedesco al quale la convenuta
si era iscritta presso la __________ (doc. A e 2) che gestisce la scuola di
lingue __________.
In sede di contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito. In particolare la convenuta
contesta che il contratto prodotto sub. doc. A possa costituire un
riconoscimento di debito in quanto sottoscritto solo successivamente
dall’istante, ossia dopo che il pretore già si era pronunciato con sentenza 10
luglio 1995 su una medesima richiesta di rigetto dell’opposizione respingendola
proprio a motivo dell’assenza della firma dell’istante. Nel merito la convenuta
contesta la validità del contratto come tale poiché viziato da errore essenziale.
-
Con il querelato giudizio
il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo
al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido
riconoscimento di debito per il fatto che questi, siccome non sottoscritto
tempestivamente dall’istante, deve essere considerato alla stregua di una
proposta di contratto ai sensi dell’art. 5 CO alla quale non ha fatto seguito
una tempestiva accettazione, da qui la presunzione di rinuncia al contratto da
parte dell’istante, rispettivamente la sua inefficacia.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non
aver riconosciuto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito sulla base
di argomenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione
e che neppure sono stati sollevati dalla convenuta.
Con osservazioni 22
gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo l’art. 82 LEF il
creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si
fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA). In quest’ambito, l’esame del giudice si limita all’esecutività della
pretesa di cui è richiesta l’esecuzione, mentre non si pronuncia sull’esistenza
materiale della medesima. L’esame verte di conseguenza unicamente sulla
liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate e,
attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il
giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 163).
I contratti bilaterali
giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione
che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende
l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
Nel caso concreto, il
titolo di credito sul quale si basa l’esecu-zione è il contratto di mutuo
sottoscritto dalla convenuta il 22 settembre 1994, avente per oggetto un
importo di fr. 2’500.-, pagabile in 12 rate mensili di fr. 227.50 cadauna oltre
a fr. 230.- di spese, importo sul quale la convenuta -a detta della procedente-
avrebbe pagato una rata, mentre l’istante ha reso verosimile di aver versato la
somma di fr. 2’500.- all’avente diritto (doc. E).
- L’istante ha prodotto come
titolo di rigetto non un formale impegno alla restituzione del mutuo sotto
forma di un riconoscimento unilaterale del debito, ma si avvale di un
contratto, redatto nella forma scritta. Al proposito non è litigioso che
proprio l’istante, fra le condizioni generali, ha previsto la clausola no. 7
secondo cui solo la firma di entrambe le parti rende “vincolante” il contratto.
Nella realtà delle cose, per quanto riguarda la prestazione del mutuante, si
può trarre l’impressione che egli intendesse riservarsi la facoltà di
sottoscrivere o no il contratto, rispettivamente di procedervi quando più gli
convenisse, senza nemmeno darne
notizia alla controparte
(almeno nel caso concreto non risulta che sia avvenuto); altrimenti non si vede
perché non avrebbe espresso il suo consenso formale al mutuo, contemporanea-mente
alla mutuataria. Agli atti esistono infatti due versioni dello stesso
documento, ossia del contratto 22 settembre 1994: quella prodotta in fotocopia
durante una prima procedura di rigetto dell’opposizione che, verosimilmente
fino alla data di produzione in pretura -il 23 maggio 1995 nell’incarto R
227/95- non recava la firma della procuratrice dell’istante, e una seconda
versione, di ugual data, su cui figura la firma di __________ (procuratrice
dell’istante), appostavi sicuramente solo in vista della seconda istanza di
rigetto dell’opposizione del 29 settembre 1995.
Questo atteggiamento
dell’istante nei confronti di una clausola contrattuale da essa stessa imposta
alla controparte è tale da far sorgere legittimi dubbi sulla validità formale
del contratto: non solo alla data indicata sul documento, ma anche in seguito,
quando __________ ha diffidato l’escussa alla restituzione del mutuo con
raccomandata 23 marzo 1995 e fors’anche al momento dell’esecuzione, se solo si
considera che la beneficiaria dell’importo litigioso, ossia la scuola di lingue
-in virtù dell’ordine di bonifico sottoscritto dalla debitrice in calce al
contratto di mutuo doc. A- non offre nessuna informazione sulla data
dell’avvenuta prestazione da parte dell’istante, se non lasciando intendere che
essa sarebbe avvenuta prima della dichiarazione stessa che reca la data del 4
dicembre 1995 (doc.E).
Tutto ciò, prima ancora di
meritare una disamina giuridica come quella operata dal pretore, fa sì che il
contratto prodotto dall’istante -ancorché nella versione che reca la firma di
entrambe le parti- induca a considerare la fattispecie nell’ottica del
principio dell’affidamento (art. 2 CC), che regge anche la procedura di rigetto
dell’opposizione (Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il
principio della buona fede, in SJZ 1991/87 p. 297 segg.).
Orbene, nel caso specifico, nell’ambito del criterio della verosimiglianza che
governa il giudizio sul rigetto dell’opposizione, si possono ben condividere le
perplessità, espresse dal primo giudice -ancorché per motivi diversi- sulla
liquidità della prova documentale prodotta. Né il giudice della cassazione ha
competenza -a dipendenza dei suoi limitati poteri di verifica- per annullare un
giudizio come quello sull’idoneità di un titolo di rigetto rappresentato da un
contratto che, nel caso di dubbio, lascia al primo giudice un ampio potere di
apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 327, n. 5).
Alla luce di queste
considerazioni, la censura ricorsuale secondo cui il pretore si sarebbe
addentrato nel merito della lite, non ha ragione di essere esaminata oltre,
anche perché l’esame sulla validità del titolo prodotto non può necessariamente
escludere considerazioni di diritto sostanziale.
Considerata la mancanza
dei presupposti all’applicazione dell’art. 327 lett. g CPC, il ricorso per cassazione
dev’essere respinto, caricando alla parte ricorrente le conseguenze pecuniarie
del giudizio.
Richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 4
gennaio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 180.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo
carico. Essa verserà inoltre a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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