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Numero d'incarto:
16.1995.9
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00009
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi
e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa
a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1991
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 6’630.20 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel
corso del mese di ottobre 1990 la __________, ditta attiva nel campo
pubblicitario, ha ricevuto dalla ditta __________ l’incarico di procedere ad
uno studio grafico per la realizzazione di materiale pubblicitario.
Dopo
discussioni e incontri tra i responsabili delle due ditte, all’inizio del mese
di dicembre 1990 la __________ ha consegnato alla ditta ticinese 3 progetti di
studio che questa avrebbe dovuto sottoporre ai soci della società per la scelta
della versione definitiva.
Il
19 gennaio 1991 la __________ ha fatto pervenire alla __________ un preventivo
(doc. H) relativo ai costi di realizzazione di cartelle portacataloghi e
schede, preventivo al quale non è stato dato seguito alcuno nonostante i
numerosi tentativi della ditta italiana di contattare la ditta __________.
Con
istanza 26 settembre 1991 la ditta __________ ha quindi convenuto in giudizio
la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’630.20, importo
corrispondente ai costi sostenuti per il lavoro svolto.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la conclusione di
un qualsiasi contratto con controparte. A suo dire la realizzazione dei
progetti in questione è avvenuta su esclusiva iniziativa della ditta istante
senza che da parte sua vi sia mai stata l’assunzione di un qualsiasi impegno di
accettazione e pagamento delle prestazioni avversarie.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti
di un contratto di appalto, ha nondimeno concluso alla reiezione dell’istanza
per il fatto che la ditta appaltatrice non avrebbe provato il quantum della
mercede di sua spettanza; a questo proposito il primo giudice non ha ritenuto
pertinente, in quanto sconosciuto alla ditta committente, il riferimento al
Tariffario dell’Associazione Consulenti Pubblicitari Italiani.
Con il presente tempestivo gravame la ditta __________ postula l’annullamento
della decisione pretorile con il conseguente accoglimento della sua istanza 26
settembre 1991. La ricorrente, fondandosi sul titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle
prove e delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al fatto di
non aver ritenuto comprovato il quantum della propria pretesa nonostante questo
non fosse mai stato contestato dalla ditta convenuta.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria
la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla
luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep
1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid.
2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- La
conclusione pretorile secondo la quale tra le parti sarebbe stato perfezionato
un contratto di appalto non è stata contestata.
Controversa
è così soltanto la questione di sapere se la ditta appaltatrice abbia o no
diritto alla mercede richiesta.
In
assenza di una sua preventiva determinazione a corpo (art. 373 CO) - in specie
nemmeno sostenuta dalle parti - la mercede dell’appaltatore deve essere
determinata secondo il valore del lavoro e le spese (art. 374 CO).
Secondo
la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi
vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve
fornire la prova.
Tuttavia
- giova ricordare - che la prova è limitata ai fatti contestati dalla parte
avversa (art. 184 cpv. 2 CPC) mentre quelli non contestati si
danno per ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC).
Soltanto
una chiara contestazione permette infatti di rilevare ciò che nel complesso
dei fatti asseriti è contestato e quindi costituisce il tema e
i limiti dell’onere probatorio che incombe alla
parte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art 184, n. 2).
Questo
principio non esonera evidentemente la parte dal suo obbligo di provare
l’ammontare delle proprie pretese (Guldener, Schw.
Zivilprozessrecht, 1979, p. 166); la questione di sapere a chi
compete in un determinato caso l’onere della prova è stabilita
dal diritto materiale (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen
Zivilprozessordung, 1982, pag. 242 n. 5, pag. 217 n. 1; Guldener, op.
cit., p. 325).
Nell’ambito
del contratto di appalto l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore
l’obbligo di fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare della
pretesa mercede (DTF 102 II 503), mentre spetta
al committente sollevare eventuali eccezioni atte ad inficiare la
pretesa avversaria ad esempio perché non conforme alle pattuizioni o perché
eccessiva nel suo ammontare (Kummer
in Berner Kommentar, n. 250 ad art. 8 CC).
Nel caso di specie a comprova della propria pretesa la ditta appaltatrice ha
prodotto il preventivo allestito il 19 gennaio 1991
e
indirizzato alla ditta committente (doc. H) dal quale si evince che i costi
relativi al lavoro svolto sino a quale momento ammontavano a Lit. 5’500’000.
Questo
preventivo non è mai stato contestato dalla ditta convenuta nemmeno a titolo
subordinato; essa si è limitata a negare la conclusione di
qualsiasi contratto.
Così
stando le cose non può essere condivisa, in quanto contraria alle
considerazioni di natura giuridica sopra esposte, la
conclusione pretorile secondo la quale la ditta istante non avrebbe
provato l’ammontare della mercede rivendicata in causa.
Solo una chiara contestazione del quantum del credito vantato avrebbe
potuto e dovuto indurre la ditta istante a quantificare in modo
dettagliato la sua pretesa ad esempio, come
ventilato dal pretore, mediante una perizia tecnica. Non essendovi mai
stata simile contestazione né in sede pre- processuale, né tantomeno in
causa, la convenuta deve sopportare
le conseguenze del suo agire.
Abbondanzialmente
si può osservare che, per quanto attiene al Tariffario dell’Associazione
Consulenti Pubblicitari Italiani, contrariamente
a quanto sostenuto dal pretore, la ditta istante non
si è basata sul medesimo per stabilire la mercede di sua spettanza,
ma vi ha semplicemente fatto riferimento a titolo indicativo e a
dimostrazione del fatto che la sua pretesa non era eccessiva
(cfr. p.to 8 pag dell’istanza 26 settembre 1991).
Il
giudizio pretorile, frutto di un’errata valutazione delle risultanze istruttorie,
deve pertanto essere cassato.
Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera
di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 8 agosto 1994 della __________ è accolto e
la sentenza 22 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
“1.
L’istanza 26 settembre 1991 della __________ è
accolta.
Conseguentemente la __________ è condannata a versare alla ditta istante la
somma di fr. 6’630.20 oltre interessi del 5% a decorrere dal 24 luglio 1991.
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla
__________ al PE __________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.-, e le spese, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della convenuta la
quale rifonderà all’istante fr. 850.- a titolo di ripetibili.”
II.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 300.-
già
anticipate dalla ricorrente vanno poste a carico della __________ con l’obbligo
di rifondere alla __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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