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Numero d'incarto:
16.1995.84
Data decisione, Autorità:
24.08.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00084
Lugano
24 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 12 agosto 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 17 ottobre 1983
nei confronti di
con
la quale si chiedeva l’iscrizione a RFP di __________ di un diritto di passo
necessario a favore del mappale no. __________di proprietà degli istanti e a
carico del mappale no. __________di proprietà del convenuto, domanda accolta
dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 17 ottobre 1983 __________, precedente proprietario della particella
no. __________ RFP __________ ora di proprietà degli eredi __________ e
__________, ha promosso un’azione giudiziaria nei confronti di __________,
proprietario della confinante particella no. __________, al fine di ottenere
l’iscrizione a Registro fondiario di un diritto di passo necessario, esteso al
transito di veicoli agricoli, per accedere alla strada pubblica.
Il
convenuto si è opposto alla richiesta avversaria a motivo dell’esistenza di due
altre vie di accesso al fondo degli istanti.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ponendo
tuttavia a carico degli istanti tutte le spese di causa (giudiziarie e
peritali) nonchè assegnando ripetibili a favore del convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti
contro il predetto giudizio chiedendo l’annullamento del dispositivo sulle
spese e le ripetibili. I ricorrenti, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC, rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente
applicato i criteri di soccombenza di cui agli art. 148 segg. CPC ponendo a
loro carico tutte le spese di giustizia, spese di cui chiedono in questa sede
l’attribuzione al convenuto con il conseguente riconoscimento delle ripetibili
a loro favore.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che
in caso di soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per
intero fra le parti (cpv. 2 ).
Per
contro, giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito
del riconoscimento di diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art.
694 CC) - occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai
principi validi nel diritto espropriativo, la concessione di tali diritti
avendo effetti paragonabili ad un’espropriazione (Meier-Hayoz,
Commentario bernese, n. 69 ad art. 694 CC; DTF 85 II 402 consid. 3; I
CCA 22 giugno 1995 in re Comune C./G). Di principio, quindi, colui che
postula il riconoscimento del passo necessario deve
sopportare
gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e peritali), tasse e
indennità per ripetibili alla parte convenuta anche in caso di accoglimento
della sua azione. A questo principio può essere derogato nei casi in cui la
parte convenuta si oppone abusivamente alla richiesta di concessione del passo,
quando pretende indennità spoporzionate oppure quando, in altro modo, fa uso in
maniera temeraria e abusiva della sua facoltà di far stabilire dal giudice i
presupposti della concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf , Der Notweg,
1969, pag. 115 e 116).
Nella caso concreto, il pretore ha fatto esatto riferimento alla regola
giurisprudenziale e dottrinale sul carico delle spese processuali in materia di
diritti necessari; ha valutato in quest’ ambito che non ricorresse motivo
alcuno per derogarvi.
Pur
tenendo conto del potere di apprezzamento riservato al giudice del merito in
una simile circostanza, l’esito della sua decisione su spese e ripetibili urta
il comune sentimento dell’ equità e deve quindi essere riconsiderato da questa
Camera (art. 332 cpv. 2 CPC).
Due
appaiono in sostanza i motivi atti a temperare il dispositivo impugnato:
6.1 Dalle
risultanze istruttorie emerge come l’opposizione del convenuto alla richiesta
di iscrizione di un diritto di passo necessario sia ingiustificata, tant’è che
in un primo tempo il convenuto così si esprimeva nello scritto 14 luglio 1980:
“da parte mia non è mai stato contestato un diritto di passo carraio” (doc. H),
ammissione di rilievo, malgrado la mistificazione del suo significato, tentata
in sede di risposta.
6.2 La
tesi difensiva del convenuto secondo la quale il fondo degli istanti beneficierebbe
di altre due vie di accesso alla strada pubblica, si appalesava oggettivamente
destituita di fondamento ritenuto che una di queste vie è risultata inesistente
(cfr. perizia p.to 6.1) mentre l’altra non era evidentemente accessibile al
transito con veicoli agricoli trattandosi di un sentiero di larghezza limitata
e con una pendenza longitudinale impervia (cfr. perizia p.to 6.3). Ora, queste
considerazioni circa l’impossibilità per gli istanti di utilizzare altre vie
per accedere dal loro fondo alla strada pubblica, considerazioni alle quali il
convenuto poteva facilmente giungere data la sua conoscenza dei luoghi,
avrebbero dovuto rendere superfluo l’avvio di una procedura giudiziaria
protrattasi per oltre 10 anni.
E’
solo a causa dell’atteggiamento del convenuto, contattato dal precedente
proprietario già nel 1980 al fine di trovare un accordo circa l’iscrizione di
una servitù di passo, che gli istanti sono stati costretti a promuovere la
presente procedura.
Queste circostanze, oltre al fatto che l’accesso attraverso la proprietà del
convenuto sarebbe saltuario e limitato a poche volte all’anno per i lavori di
manutenzione e pulizia del bosco degli istanti, avrebbero dovuto indurre il
pretore a una valutazione diversa, così che fosse riconosciuta l’esistenza di
un caso d’eccezione al principio dell’addebito delle spese alla parte istante.
Tenuto
conto altresì del costo non indifferente della perizia, appare senz’altro equo,
a parziale modifica della norma in materia, di ripartire in ugual misura fra le
parti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 20 settembre 1994 di __________ e __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza il dispositivo no. 4 della sentenza 12 agosto 1994 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio nord è annullato e sostituito dalla seguente
pronuncia:
Ogni spesa processuale, nonchè la tassa di giustizia di fr.
800.-, sono poste a carico delle parti in ragione della metà.
Le
ripetibili sono compensate.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai
ricorrenti, sono pure poste a carico delle parti in ugual misura, compensate le
ripetibili.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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