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Numero d'incarto:
16.1995.71
Data decisione, Autorità:
25.09.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00071
Lugano
25 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1994 presentato quale appello
da
entrambi
patr. dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 13 settembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2,
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 20 giugno 1989
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva la condanna della convenuta al ripristino della situazione
esistente sulle particelle no. __________ VM, __________ e __________ RT di
__________, con particolare riferimento alla rimozione del materiale di scavo
depositato sulle stesse, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
- __________ è
comproprietario della particella no. __________ (VM __________) RT __________
mentre __________ è proprietario della confinante particella no. __________ (VM
__________) RT __________ sulle quali sono edificati dei rustici.
Nell’ambito delle
operazioni di Raggruppamento terreni, nei fondi no. __________ e __________ è
stata parzialmente inglobata la superficie dell’ originario fondo VM
__________ di proprietà di __________.
Durante l’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione del suo rustico situato sulla particella VM
__________, la signora __________ aveva eseguito scavi e depositato il
materiale derivato sulla sua particella (VM __________) e a monte dei rustici
di proprietà dei signori __________ e __________.
Con istanza 20 giugno 1989
__________ e __________, nuovi proprietari della particella VM __________,
hanno convenuto in giudizio la precedente proprietaria __________ a chiedendo
che le venisse fatto ordine di ripristinare lo stato originale della superficie
del fondo in contestazione, procedendo allo sgombero del materiale ivi
depositato. Gli istanti fondano la loro azione sulle norme del diritto di
vicinato, in particolare sull’art. 679 CC. Essi sostengono che a causa dei
lavori intrapresi dalla convenuta per la sistemazione del suo rustico, il
declivio naturale della particella VM __________ è risultato notevolmente
accentuato, ciò che ha cagionato un deterioramento della configurazione del
terreno che è stato loro attribuito nell’ambito delle operazioni di RT.
Osservano inoltre che il materiale di scavo ivi depositato è tuttora soggetto a
franamenti sui sottostanti rustici di loro proprietà.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria osservando che in occasione dei contestati interventi
edilizi, eseguiti nel 1983 quando ancora non era stato pubblicato il nuovo
riparto dei terreni nell’ambito del RT, ella ha agito quale legittima
proprietaria del fondo VM __________ e che in ogni caso i lavori intrapresi non
hanno creato alcun pericolo di franamento per i fondi degli istanti.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che al
momento dell’esecuzione dei contestati lavori di scavo e deposito materiale, la
convenuta era proprietaria del fondo VM __________ in seguito attribuito in
proprietà agli istanti, e che quindi, in tale sua qualità, non ha travalicato i
limiti del suo diritto di proprietà. Inoltre, con riferimento al declivio
creato dalla convenuta con i suoi interventi edilizi e al preteso rischio di
franamento a ridosso delle proprietà degli istanti, il pretore ha escluso che
si potesse imporre alla convenuta l’esecuzione di determinati interventi non
essendo stata accertata dal perito una situazione di pericolo per i fondi degli
istanti.
-
Contro questa decisione
insorgono i ricorrenti che rimproverano al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la
documentazione agli atti e la perizia giudiziaria dalle quali emergerebbe che
la convenuta ha modificato, deteriorandolo, lo stato del suo fondo quando
simili interventi non erano più possibili stante la procedura di raggruppamento
terreni in atto. Così facendo la convenuta avrebbe non solo violato l’art. 6
LRPT, ma altresì creato seri e concreti pericoli di franamento sui rustici di
loro proprietà, pericoli che a dire degli insorgenti risultano da una corretta
lettura della perizia giudiziaria dalla quale il pretore si sarebbe discostato
senza motivare le ragioni del suo dissenso.
Con osservazioni 10
novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Il presente tempestivo
gravame deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei
combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, ritenuto che il valore di
causa fatto accertare dalla Presidente della Prima Camera civile, alla quale il
gravame è stato in un primo tempo sottoposto, è stato fissato in fr. 3’000.-
(ordinanza 3 aprile 1995).
.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale i ricorrenti fondano implicitamente il loro gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario
alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la
valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce
di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983
9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b,
119 Ia 32 consid. 3).
- Esaminata alla luce dei
criteri sopra menzionati la decisione pretorile non appare arbitraria.
Per quanto riguarda
anzitutto la sua conformità con i risultati dell’istruttoria va osservato:
che il sopralluogo è
avvenuto alla sola presenza della convenuta, non perchè i ricorrenti non vi
siano stati convocati (nè lo pretendono), ma perchè ne sono rimasti assenti ingiu-stificatamente:
da parte del pretore non v‘è pertanto stata nessuna lesione dell’art. 4 Cost;
che, se è vero che il
giudice è tenuto a motivare le sue conclusioni divergenti da quelle di un perito
giudiziario, nella fattispecie va pur ritenuta la rilevanza modesta del referto
che - in sostanza - non costituisce che una descrizione dei luoghi. In
particolare la risposta 4 (perizia, p. 3) indica l’origine verosimile del
materiale terroso che ricopre l’acciottolato, non invece la pericolosità della
conformità del terreno. Nè appare determi-nante la risposta 5, del tutto
generica, che non è posta in relazione alla contestazione, ossia alla richiesta
di ripristino della situazione preesistente . D’altra parte non esistono
elementi per concludere che quest’ultimo parere, formulato come pura ipotesi,
sia contrastante con l’osservazione diretta del giudice secondo cui “il terreno
presenta un declivio che grosso modo si conforma al declivio generale della zona”.
Si può così escludere che
il pretore abbia valutato le prove in modo manifestamente erroneo.
- I ricorrenti rimproverano
al pretore anche la violazione manifesta di norme di diritto sostanziale, in
particolare l’art. 6 LRPT e l’art. 679 CC.
7.1 Le censure relative
all’applicazione della RPT possono rimanere irrisolte a dipendenza dell’esito
del ricorso, con particolare riferimento alla verifica della legittimazione
passiva di __________.
7.2 La legittimazione passiva non
rappresenta un presupposto processuale, ma è un presupposto di diritto
sostanziale che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una
determinata persona e che deve quindi essere esaminato d’ufficio e in ogni
stadio di causa sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati dal
giudice (DTF 118 Ia 130 consid. 1; Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, 1989, p. 18; DTF 96 II 123 segg.; II CCA
22 novembre 1994 in re M./A.SA).
In virtù dell’art. 679 CC
chiunque è danneggiato o minacciato di danno perchè un proprietario trascende
nell’esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno o il risarcimento di quest’ultimo.
Nell’ambito di questa
azione, la legittimazione passiva varia a dipendenza del tipo di intervento
richiesto dal proprietario leso: se questi intende ottenere un risarcimento
danni, deve convenire in giudizio l’autore del danno che non è necessariamente
il proprietario attuale del fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, n.
52 e 54 ad art. 679); se invece chiede la cessazione della turbativa o
l’impedimento della stessa, deve convenire il proprietario che trascende
nell’esercizio del suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz, op.cit., n.
111 ad art. 679; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 1990, n. 1925).
Nella concreta
fattispecie, ritenuto che gli istanti hanno chiesto il ripristino della
situazione esistente sul fondo VM __________ prima che questo venisse loro
attribuito nell’ambito del raggruppamento terreni, avrebbero dovuto convenire
in giudizio il proprietario attuale del fondo poichè solo quest’ ultimo sarebbe
in grado di assumere le necessarie misure per porre fine e eliminare la
turbativa.
Ora, ritenuto che al
momento dell’introduzione della causa, la signora __________ non era più
proprietaria del fondo dal quale deriverebbe la turbativa, fondo di proprietà
degli istanti medesimi, non v’è chi non veda la carenza di legittimazione
passiva della convenuta.
Questo solo fatto avrebbe
dovuto imporre la reiezione dell’istanza.
- Alla luce di quanto sopra
esposto la decisione impugnata, pur non potendone condividere le motivazioni in
quanto errate, deve essere confermata nel suo esito.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 4 ottobre 1994
di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 300.-
già anticipate dai
ricorrenti rimangono a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno con
l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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