AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.65
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00065
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 1995 presentato da
contro
la
sentenza 7 marzo 1995 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a
procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 24 novembre 1994
da
rappr.
dall’ing. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 292.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 24
novembre 1994 lo studio di ingegneria __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 292.- oltre accessori,
importo corrispondente alla quota parte di una fattura emessa il 3 giugno 1993
per complessivi fr. 3’500.- e destinata “ai proprietari del Condominio
__________”, riferita alla verifica tecnica di difetti.
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria perchè eccessiva e per il
fatto che la ditta istante non si sarebbe attenuta al mandato conferitole da
una rappresen-tanza di comproprietari. Egli oppone inoltre in compensazione un
proprio credito per le ore di lavoro perse in relazione all’ esecuzione del
mandato da parte dell’istante e per il torto morale subito a seguito dell’avvio
di una procedura esecutiva nei suoi confronti.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertato il conferi-mento del mandato da parte
dell’avv. __________ allo studio di ingegneria __________ per l’allestimento
della perizia in oggetto, ha concluso all’accoglimento dell’istanza
limitatamente a fr. 100.- (invece di fr. 292.-) mentre ha respinto in quanto
non compro-vate le pretese del convenuto.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e)
e g) CPC.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di non aver considerato tutte le constestazioni da lui
sollevate in sede di contraddittorio
e suffragate dalla
documentazione prodotta in quella stessa sede.
Rimprovera inoltre al
primo giudice di aver erroneamente concluso alla fondatezza della pretesa di
parte istante nonostante questa non sia stata comprovata se non con la
produzione della sola fattura.
Al ricorso la controparte
non ha presentato osservazioni.
-
Preliminarmente si
osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa
dall’incarto così come non possono essere esaminati i fatti proposti per la
prima volta in sede ricorsuale, in merito al criterio utilizzato per la
ripartizione della spesa non operata in funzione delle quote di comproprietà. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta infatti alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni.
-
Per quanto attiene
al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ossia la violazione
del diritto di essere sentito con partico-lare riferimento alla mancata
assunzione della documentazione che l’insorgente sostiene di aver presentato al
giudice in sede di contraddittorio, occorre rilevare che dal verbale di
udienza, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, non risulta nulla in merito nè
riguardo all’eventuale rifiuto del giudice di assumerla agli atti. La doglianza
del ricorrente su una pretesa violazione del diritto di essere sentito in
relazione al rifiuto di un mezzo di prova che non risulta essere stato
richiesto, non configura gli estremi del rimedio della cassazione di cui all’art.
327 lett. e CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 7 e 11); la
censura come tale non può quindi essere accolta e neppure risulta dall’incarto
che il ricorrente sia stato limitato in altro modo nei suoi diritti
processuali.
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella concreta
fattispecie la pretesa litigiosa si riferisce ai costi di allestimento di una
verifica peritale per l’accertamento di alcuni difetti riscontrati nello
stabile “__________” effettuata dallo studio di ingegneria __________.
A sostegno della propria
pretesa l’istante ha prodotto la fattura 3 giugno 1993, nonchè alcuni richiami
di pagamento, oltre a un documento denominato “situazione economica relativa ai
costi di progettazione 1993”.
Il giudizio di prima sede,
basandosi su questa documentazione, ritiene assodato il conferimento di un
mandato a favore dell’istante ad opera della rappresentante dei condomini nella
persona dell’avv. __________. Questo accertamento non è contestato dal
convenuto il quale, in sede di contraddittorio, ha anzi precisato che al
conferimento del mandato all’istante ha partecipato anche una delegazione di
comproprietari.
Il ricorrente ha
contestato già in prima sede l’ammontare della fattura, sostenendo che
l’operato dell’istante varrebbe non più di fr. 1’000.--.
Malgrado questa chiara
presa di posizione né l’istante, né il giudice hanno ritenuto di verificare
l’adeguatezza della notula.
Pur non fondandosi su una
considerazione conclusiva su questo punto fondamentale della lite, il giudice
di pace ha tuttavia condannato il convenuto comunque a pagare fr.
100.--all’istante.
Sennonché è impossibile
trovare nelle motivazioni di sentenza alcuna giustificazione della pronuncia:
il primo giudice non ha ammesso in compensazione le contropretese del
convenuto, ha ammesso l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, ha
constatato che l’istante deve perciò essere adeguatamente compensato, per poi concludere
“secondo il suo libero apprezzamento e con pieno convincimento” che il credito
dovesse essere ridotto a fr. 100.--.
È vero che il giudice gode
di potere d’apprezzamento, ma limitatamente alla valutazione delle prove (art.
90 CPC) e rendendone conto nelle motivazioni (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, art. 90, n. 12). Questo tipo di apprezzamento non può essere confuso
con l’esenzione dall’esporre per quale ragione decisiva il giudice si è
determinato in un certo modo; sentenze prive di motivazione in tal senso sono
nulle in virtù dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art.
285, n. 2 e n. 9).
- Per questi motivi e
non per quelli addotti dal ricorrente il ricorso dev’essere accolto. Per questa
ragione a __________, che - oltre tutto - non ha dovuto far capo al patrocinio
di un legale, non possono essere riconosciute indennità.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 15 marzo 1995 di __________ è accolto.
-
La sentenza 7 marzo
1995 del Giudice di pace del Circolo di Balerna è nulla.
-
L’incarto è rinviato
al Giudice di pace per nuovo giudizio.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Balerna.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster