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Numero d'incarto:
16.1995.6
Data decisione, Autorità:
04.04.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00006
Lugano
4 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Spartaco
Chiesa, presidente,
Bruno Cocchi e Enrico Giani
segretaria:
Claudia Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 28 luglio 1994 presentato da
contro
la
sentenza 20 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 maggio 1991 nei confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 3’165.-- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 maggio 1991 l’ __________ ha convenuto in giudizio
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’165.- oltre accessori a
saldo della fattura emessa il 27 dicembre 1990 per prestazioni professionali
svolte a favore di quest’ultima, e meglio per l’impegno profuso a suo favore
nella ricerca di un finanziamento per l’acquisto di una discoteca in __________
e in seguito a __________, pretesa alla quale
la
convenuta si è opposta contestando il diritto dell’istante ad una qualsiasi
provvigione non avendole permesso di ottenere il richiesto finanziamento e
tantomeno il perfezionamento dell’ acquisto della discoteca di cui si è detto;
che con sentenza 20 giugno 1994 il pretore, accertata la mancata
realizzazione in concreto dei presupposti di cui all’art. 413 cpv. 1 e 3 CO
circa il diritto alla mercede e se del caso alla rifusione delle spese da parte
del mediatore, ha respinto l’istanza;
che con scritto 28 luglio 1994 indirizzato al Consiglio della Magistratura e
trasmesso per competenza a questa Camera come da richiesta dell’ __________ di
data 15 settembre 1994, quest’ultimo ha chiesto l’annullamento della decisione
pretorile con il conseguente riconoscimento della pretesa da lui fatta valere
con istanza 31 maggio 1991;
che a fondamento del proprio gravame il ricorrente lamenta essenzialmente
un’arbitraria valutazione delle prove e un’errata applicazione del diritto
materiale da parte del primo giudice, titolo di cassazione questo contemplato dall’art.
327 lett. g CPC;
che giusta l’art 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
-
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
-
che
per quanto riguarda il merito della vertenza l’art. 413 cpv. 1 CO,
correttamente applicato dal pretore, prevede il pagamento di una mercede
unicamente nel caso in cui grazie ai servigi del mediatore si giunga alla
conclusione di un contratto, il perfezionamento del quale nel caso concreto non
è mai stato raggiunto;
che in caso di mancata conclusione del contratto il mediatore può nondimeno
pretendere il rimborso delle spese se questo è stato pattuito tra le parti (art.
413 cpv. 3 CO);
che nella concreta fattispecie il primo giudice ha escluso il diritto del
mediatore al rimborso delle spese non essendo stata provata una pattuizione in
tal senso anche in caso di mancata conclusione del contratto;
che alla base del ricorso, fatta astrazione dei suoi contenuti polemici, vi è
essenzialmente la contestazione circa il mancato riconoscimento del diritto
alla mercede del ricorrente stante l’impegno profuso a favore della
controparte, nonchè la valutazione delle prove documentali e della deposizione
del teste __________ da parte del primo giudice;
che in merito alla prima censura va rilevato che giusta l’art. 8 CC (art. 183
CPC) la parte che vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lei
asserita deve provare questa circostanza; caso contrario il giudice deve
decidere a sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (II CCA 7
luglio 1993 in re F.SA/G);
che quindi spettava al ricorrente fornire la prova di un accordo con
controparte circa il rimborso delle spese sostenute, indipendentemente
dall’esito delle trattative intraprese per l’acquisto delle discoteche, prova
che egli non ha fornito se non dichiarando nel proprio interrogatorio formale
di aver indicato quale preventivo per il proprio operato la somma di fr.
12’000.-, prova che comunque non entra qui in linea di conto non essendo
oggetto di impugnativa la sua valutazione da parte del pretore;
che pure la seconda censura secondo la quale il primo giudice non avrebbe
tenuto conto di tutta la documentazione prodotta dal ricorrente nonché della
deposizione del teste _________ è destituita di fondamento, ritenuto che nel
considerando di cui a pagina 3 della sentenza impugnata, per quanto succinta
nella sua motivazione, il pretore menziona esplicitamente di aver esaminato
queste prove non ritenendole comunque atte a giustificare l’accoglimento della
richiesta di pagamento;
che siffatta valutazione delle prove non può essere censurata in quanto
operata nei limiti del potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice (art.
90 CPC);
che va in ogni caso osservato che dalle prove richiamate dall’ insorgente è
possibile unicamente dedurre che egli si è effettivamente prodigato a favore
della controparte ma non che vi sia stato un accordo circa la sua remunerazione
anche in caso di mancato perfezionamento dell’acquisto delle discoteche;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC si giustifica di decidere la
presente fattispecie senza intimare l’atto ricorsuale alla controparte per
eventuali osservazioni
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso 28 luglio 1994 di __________ è respinto.
Le spese del presente procedimento, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a
carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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