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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.55
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00055
Lugano
31 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 marzo 1995 erroneamente presentato
come reclamo da
contro
la
sentenza 2 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 15 dicembre 1994 nei confronti di
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’
escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice limitatamente all’importo di fr. 4’844.60 oltre accessori,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 15 dicembre 1994 la __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per il recupero di fr. 5’389.- oltre accessori, importo
corrispondente al saldo dei contributi sociali dovuti per il 1990 e 1991, ossia
tenuto conto del versamento già avvenuto di parte del dovuto, a valere quale
titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione 20 aprile 1994 della
__________ con allegato il conteggio dei contributi scaduti;
che
l’escusso non ha sollevato nessuna eccezione avendo rinunciato a presenziare
all’udienza di contraddittorio;
che
con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr.
4’844.60 oltre interessi del 5 % dal 1° maggio 1994, ossia all’importo
figurante sulla decisione di fissazione dei contributi personali a carico
dell’escusso;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, la
Cassa di compensazione __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver
considerato coperto da valido titolo esecutivo tutto l’importo posto in
esecuzione ma solo una parte di esso;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra
il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere
esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei
limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che
in particolare, l’esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che
giusta l’art. 97 cpv. 4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione relative
a pagamenti in denaro e cresciute in giudicato, ossia non impugnate entro il
termine di 30 giorni dalla loro notificazione (art.84 LAVS), sono parificate a
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che
la decisione 20 aprile 1994 con la quale sono stati fissati i contributi
personali a carico di __________ per il 1990 e il 1991 in quanto regolarmente
cresciuta in giudicato come risulta dall’attestazione apposta a retro della
stessa dalla competente autorità di ricorso, costituisce valido titolo
esecutivo;
che
controversa nella concreta fattispecie è la determinazione dell’importo coperto
dal titolo esecutivo, a sapere se questo copra unicamente quello riconosciuto
dal pretore e pari al contributo per il 1991 indicato nella decisione o si
estenda anche alle spese di diffida e esecutive nonché agli interessi
risultanti dal conteggio allegato alla decisione;
che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la
quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309),
ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche
supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la
somma dovuta;
che
nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione
(contributi sociali oltre alle spese esecutive, di diffida e agli interessi
moratori) non figura sulla decisione ma sul conteggio alla stessa allegato;
che
simile conteggio non può essere considerato una decisione amministrativa a sé
stante e quindi equiparato a un titolo esecutivo;
che
quindi il titolo esecutivo, ossia la decisione 20 aprile 1994, copre
unicamente l’importo di fr. 4’844.60, ragione per la quale
il
giudizio pretorile, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione limitatamente a questa somma, deve essere
confermato;
che
per quanto attiene alle spese di diffida e agli interessi moratori, queste
spese, seppur menzionate nella legge (art. 37 cpv. 2 e 41bis OAVS), non possono
essere considerate ai fini del giudizio di rigetto dell’opposizione in quanto
la decisione 20 aprile 1994 non vi fa alcun accenno, nè tantomeno fa
riferimento alle disposizioni di legge che le regolano (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 125, p. 332)
che
alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili di questa sede,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 8 marzo 1995 della __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- già anticipati
dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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