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Numero d'incarto:
16.1995.52
Data decisione, Autorità:
14.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00052
Lugano
14 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° marzo 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 25 gennaio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 ottobre 1991
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’943.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’ opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE
di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ conduce in
locazione dal 1°aprile 1984 la __________ di proprietà della ditta __________
(doc. 1).
Per il pagamento della
pigione, pattuita in fr. 1’800.- mensili, le parti si sono accordate nel senso
che questa sarebbe stata parzialmente compensata con il costo relativo al
pensionamento di tre cavalli che, nonostante la formulazione contenuta nell’
accordo di cui al doc. 1 (seconda parte), risultano essere di proprietà della
__________, ora in liquidazione (doc. P e Z).
Con istanza 3 ottobre 1991 __________ ha convenuto in
giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di
fr. 4’943.-, importo corrispondente al costo di pensionamento di un quarto
cavallo, non previsto negli accordi iniziali, per il periodo da fine gennaio a
metà agosto 1990 oltre a spese di cura veterinaria.
La
convenuta contesta l’ammontare della pretesa avversaria sia per
quanto attiene al costo di pensionamento, che riconosce in fr.
400.- mensili come per gli altri tre cavalli anziché i pretesi fr. 750.-,
sia per quanto attiene alla mancata presa in considera-
zione
da parte dell’istante delle assenze del cavallo dalla scuderia e quindi della
proporzionale riduzione della pretesa. La convenuta oppone inoltre in
compensazione un proprio credito di fr. 325.- per
le spese veterinarie sostenute per la cura di due dei suoi cavalli sui quali
sono state riscontrate delle ferite mentre si trovavano presso la
scuderia dell’istante.
-
Con il querelato giudizio
il pretore, in difetto della prova che competeva all’istante apportare circa la
pattuizione del costo mensile di fr. 750.- per il pensionamento del quarto
cavallo, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’644.95, importo corrispon-dente
ai fr. 400.- mensili riconosciuti dalla convenuta per il pensionamento del
cavallo calcolati dal 31 gennaio al 16 agosto 1990, oltre a fr. 18.- per la
condotta veterinaria non contestata dalla convenuta. Per contro, il pretore non
ha ammesso la compensazione proposta dalla convenuta, relativa a spese di cura
di due cavalli.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
prove con particolare riferimento all’accertamento del costo di pensionamento
del cavallo, costo che sarebbe stato provato da fatture emesse per altri
conduttori e corrispondente a fr. 750.-- mensili.
Con osservazioni 14 aprile
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- A fondamento del proprio
gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con
particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il
quale egli non avrebbe fornito la prova della congruità dell’importo di fr.
750.- mensili richiesti per il pensionamento di un cavallo.
A mente dell’insorgente
questa conclusione del primo giudice è smentita dalle risultanze istruttorie,
in special modo dal doc. BB, non contestato dalla controparte, e dalla
deposizione del teste __________, prove dalle quali si evince come l’importo
litigioso sia quello effettivamente praticato dall’istante e come questo sia in
consonanza con i prezzi applicati da altre scuderie.
Secondo la regola generale
in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.
Trattandosi di una pretesa
basata su un rapporto contrattuale, spetta alla parte che se ne prevale
dimostrare l’esistenza e il contenuto della pattuizione (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 183, n. 3 e 13).
Nella concreta
fattispecie, ritenuto che in merito al pensiona-mento del quarto cavallo le
parti non hanno sottoscritto nessun accordo e neppure risulta che si siano
riferite alla tariffa praticata abitualmente dall’istante, il giudizio
pretorile che anche per questo cavallo ha riconosciuto lo stesso costo di pensiona-mento
degli altri tre cavalli della convenuta non può essere considerato arbitrario.
Il giudice valuta infatti
le prove secondo il suo libero apprezza-mento (art. 90 CPC) indicando in
sentenza i motivi che l’hanno convinto a dar credito alle allegazioni di una
parte piuttosto che a quelle dell’altra senza che ciò comporti l’obbligo di
riprendere tutte le risultanze istruttorie indicando i motivi per i quali se ne
è discostato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 1 e 13).
Nel caso concreto, il
pretore, di fronte all’ammissione della convenuta di dovere un canone mensile
di fr. 400.--, non ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori a sostegno
di un maggior importo: rettamente ha concluso per una mancata pattuizione al
canone preteso dell’istante, né si può censurare d’arbitrio la valutazione
delle prove nel loro complesso. A prescindere dalla pattuizione per i primi tre
cavalli (doc. 1), estranea alla fattispecie in esame, appare corretto - secondo
il principio dell’art. 8 CC - di caricare all’istante l’onere della prova sulla
contestata adeguatezza del canone (cfr. scritto di contestazione 6.6.1990 =
doc. 4); risulta poi sostenibile - anche se opinabile - la critica valutazione
dei testi assunti : il teste __________, poichè titolare di tutt’altra
scuderia, e la documentazione intesa a verificare il canone richiesto ad altri
clienti dallo stesso istante: su questo punto resiste il dubbio che il quarto
cavallo godesse di un alloggio d’emergenza (doc. 6, p.2), ossia di una
situazione che l’istante non ha smentito con prove concrete.
- Spese e ripetibili seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 1° marzo 1995 di
__________ è respinto.
-
Le spese del presente
giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr 50.-
T o t a l e fr. 200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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